Cass. Sez. III n. 32826 del 24 agosto 2011 (CC 7 apr.2011)
Pres.Squassoni Est.Rosi Ric. P.M. in proc. Coletta
Urbanistica.Acquisizione gratuita al patrimonio comunale

La mancata indicazione, nel provvedimento di ingiunzione a demolire, delle conseguenze in caso di inottemperanza, non impedisce l'acquisizione gratuita del manufatto abusivo al patrimonio comunale, in quanto l'effetto ablatorio si verifica di diritto all'inutile scadenza del termine di novanta giorni dall'ingiunzione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disposto la restituzione al Comune dell'immobile abusivo).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 07/04/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 757
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 34036/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TIVOLI;
nei confronti di:
1) COLETTA ANTONELLA N. IL 02/12/1976 C/;
avverso l'ordinanza n. 20/2009 TRIB.SEZ.DIST. di PALESTRINA, del 04/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
lette le conclusioni del P.G. Gabriele Mazzotta che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Tivoli ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Tivoli, sez distaccata di Palestina, emessa in sede di incidente di esecuzione, con la quale era stato annullato il provvedimento del giudice dell'esecuzione ed era stata ordinata la restituzione del manufatto, già sottoposto a sequestro probatorio in data 11 gennaio 2004, a Colella Antonella chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per erronea applicazione delle norme sostanziali e processuali. Infatti mentre il giudice dell'esecuzione aveva ordinato la restituzione del manufatto al Comune di Genazzano, dando atto dell'avvenuta acquisizione al patrimonio comunale, nell'ordinanza è stato sostenuto che l'effetto ablativo non poteva dirsi perfezionato a causa dell'omissione nell'ingiunzione a demolire, dell'Indicazione delle conseguenze connesse all'inadempimento. Di contro l'Ingiunzione a demolire è un atto amministrativo vincolato, privo di discrezionalità e l'eventuale mancata indicazione delle conseguenze avrebbe dovuto essere fatta oggetto, semmai, di Impugnazione innanzi al giudice amministrativo.
Il difensore della Colella ha presentato memoria difensiva con la quale chiede che il ricorso sia dichiarato Inammissibile per carenza di Interesse del ricorrente ovvero infondato, ribadendo i vizi dell'ordinanza di demolizione e la loro sindacabilità da parte del giudice penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La procedura disciplinata dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico in materia edilizia (ed ancor prima dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7) prevede Infatti la seguente sequenza procedimentale:
1) l'ingiunzione dell'autorità comunale che ha accertato l'abuso edilizio di demolizione dell'immobile; 2) l'acquisizione di diritto dell'immobile al patrimonio comunale se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'Ingiunzione; 3) l'accertamento formale dell'eventuale inottemperanza all'ordine di demolizione; 4) la notifica di tale accertamento all'interessato, che costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del comune e per la trascrizione nei registri immobiliari. Dal disposto normativo appare chiaro che l'effetto ablatorio si verifica di diritto alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire, mentre la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza si configura solo come titolo necessario per l'Immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
La sanzione amministrativa del trasferimento coattivo del bene è volta a consentire all'ente pubblico di provvedere d'ufficio alla demolizione dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo che si accerti in concreto un prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'immobile stesso (art. 31, comma 5). Quindi, in caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, il manufatto abusivo non deve essere restituito ai privato responsabile dell'abuso, quand'anche in possesso del bene, ma al Comune, divenutone proprietario a seguito dell'inutile decorso del termine di legge previsto dal D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31 (Sez. 3, n. 48031 del 23/12/2008, Rv. 241768). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione aveva dato atto che il termine di novanta giorni indicato nell'ordinanza di demolizione era decorso, per cui si era verifì cata l'automatica acquisizione del bene al patrimonio comunale e non può essere sostenuto che il percorso procedimentale sopra descritto non si sia perfezionato solo per la mancata indicazione, nel provvedimento di ingiunzione a demolire, delle conseguenze in caso di inottemperanza, in quanto tale indicazione non è requisito essenziale dell'ingiunzione stessa. Di conseguenza l'ordinanza Impugnata va annullata senza rinvio, nella parte in cui ha disposto la restituzione dell'immobile a Coltella Antonella e deve essere disposta invece la restituzione dell'Immobile al Comune di Genazzano.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte In cui ha disposto la restituzione dell'immobile a Coltella Antonella e dispone la restituzione dell'immobile al Comune di Genazzano. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2011