Sez. 3, Sentenza n. 49399 del 16/11/2004 Cc. (dep. 23/12/2004 ) Rv. 230798
Presidente: Teresi A. Estensore: Lombardi AM. Relatore: Lombardi AM. Imputato: De Vito. P.M. Siniscalchi A. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Catanzaro, 6 Febbraio 2004)
EDILIZIA - IN GENERE - Esecuzione dell'ordine di demolizione - Sospensione dell'esecuzione in presenza di domanda di condono - Condizioni.
Massima (Fonte CED Cassazione)
Non può essere disposta in sede di esecuzione la sospensione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio della concessione in sanatoria qualora l'opera non rientri tra quelle condonabili. (Nella specie la Corte ha rilevato che in mancanza dei piani di recupero l'inserimento dell'area nel Piano Regolatore Generale in zona territoriale omogenea B2 non esplica alcun effetto sanante in quanto l'art. 32, comma secondo settimo, della legge n. 326/2003 richiede la conformità dell'opera realizzata alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 16/11/2004
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1401
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 17197/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De Vite Alfredo, n. il 5.6.1951 in Belcastro, ivi res. via Lucio D'Orso n. 2;
avverso l'ordinanza in data 6.2.2004 del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui alla sentenza di condanna del Pretore di Catanzaro in data 30.1.1993, divenuta irrevocabile. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui alla sentenza di condanna emessa nei confronti di De Vito Alfredo dal Pretore di Catanzaro in data 30.1.1993, divenuta irrevocabile. Il giudice dell'esecuzione ha, tra l'altro, escluso che ti manufatto di cui alla citata pronuncia di condanna sia suscettibile di sanatoria in accoglimento di una richiesta di condono da parte del De Vito, in considerazione della esistenza di un duplice vincolo paesaggistico sulla zona in cui è ubicato l'immobile. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il De Vito, che la denuncia per violazione di legge. Con un unico motivo di gravame il ricorrente deduce che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordine di demolizione, malgrado la domanda di condono edilizio presentata dal De Vito, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 326/2003, non avendo tenuto conto del fatto che l'opera da demolire, anche se ubicata in zona soggetta a vincolo paesaggistico, è stata inserita dal competente Comune di Cropani nel Piano Regolatore Generale quale zona territoriale omogenea di tipo B2, per la quale è consentito il risanamento delle costruzioni mediante piani particolareggiati di recupero. Si aggiunge inoltre che, giusta certificazione rilasciata dal Comune di Cropani, la suscettibilità di sanatoria dell'opera è subordinata al parere favorevole dell'amministrazione competente per la tutela del vincolo paesaggistico, di talché il giudice ordinario avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione dell'ordine di demolizione in attesa delle determinazioni della predetta amministrazione.
Con motivi aggiunti il ricorrente ha inoltre dedotto che le esecuzioni sono precluse ex lege, ai sensi dell'art. 44 della L. n. 47/85, in attesa delle definizione delle domande di condono edilizio;
che il Tribunale di Catanzaro ha sospeso l'esecuzione dell'ordine di demolizione di altro manufatto ubicato nella stessa area e che, nel caso in esame, sussistono le condizioni del fumus boni iuris e del periculum in mora per l'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione.
Il ricorso non è fondato.
È stato già affermato da questa Suprema Corte, con riferimento alle questioni dedotte dal ricorrente, che "In materia edilizia, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985, il giudice, alfine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve accertare l'esistenza delle seguenti condizioni: 1. la riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; 2. la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato; 3. la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; 4. l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera;
5. l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita (per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative);
6. la attuale pendenza dell'istanza di condono; 7, la non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione; 8. l'avvenuto eventuale rilascio di una concessione in sanatoria, legittima ed efficace." (sez. 3^, 200214625, Colao 1, riv. 221564).
È stato, peraltro, ulteriormente precisato da questa Corte che "La sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio di un provvedimento di sanatoria, può essere disposta solo allorché sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo l'autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di esecuzione." (sez. 3^, 200311051, P.G. in proc. Ciavarella, riv. 224347).
Pertanto, contrariamente all'assunto del ricorrente, il sindacato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge perché il manufatto abusivo possa essere condonato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione, che deve esercitarlo, accertando che l'opera sia effettivamente condonabile e, nel caso di vantazione positiva, che l'istante abbia adempiuto tempestivamente a tutti gli oneri impostigli dalla legge.
Orbene, nel caso in esame, la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione è stata rigettata dal giudice di merito in base al rilievo che l'immobile abusivo, che ne costituisce oggetto, non è suscettibile di sanatoria per effetto della richiesta di condono edilizio, ai sensi della legge citata in ricorso, essendo stato accertato che il manufatto era ancora in corso di realizzazione nel 1987 e che lo stesso è ubicato a circa 200 metri dal mare ed a 50 metri dal fiume Scilotraco, compreso nell'elenco delle acque pubbliche, con la conseguenza che l'area in cui è stato costruito il predetto manufatto abusivo è sottoposta ad un doppio vincolo paesaggistico preesistente alla sua realizzazione. Tale statuizione, pertanto, costituisce puntuale applicazione del disposto di cui all'art. 32, comma 27 lett. d), della L. 24.11.2003 n. 326, di conversione con modificazioni del D.L. n. 269/2003, secondo il quale non sono comunque suscettibili di sanatoria le opere che "siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;"
È stato, inoltre, esattamente osservato nella impugnata ordinanza che l'inserimento dell'area nel Piano Regolatore Generale in zona territoriale omogenea di tipo B2 non esplica alcun effetto sanante sull'opera abusiva, ne' è ostativo all'esecuzione dell'ordine di demolizione, in quanto i piani di recupero non sono stati emanati, nè consentirebbero la sanatoria dell'abuso ai sensi della normativa sul condono edilizio, che fa riferimento alla non conformità del manufatto "alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori". Di talché non sussiste la dedotta violazione di legge, essendo demandato al giudice ordinario, ai sensi degli enunciati principi di diritto, l'accertamento della applicabilità della legge sul condono edilizio; applicabilità che è stata esclusa sulla base di rilievi che costituiscono una puntuale applicazione del dato normativo. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente De Vito Alfredo al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2004