Cass.Sez. III n. 12511 del 3 aprile 2012 (Cc 7 mar. 2012)
Pres.De Maio Est.Gentile Ric.Martella e altri
Urbanistica.Conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo e sopravvenuta carenza di interesse

E' inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del tribunale del riesame relativa al decreto di sequestro probatorio di un'area (nella specie, adibita alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in violazione dell'art. 44, comma primo, lett. a) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) qualora, nelle more, detta misura sia stata convertita in sequestro preventivo ed abbia perciò perso efficacia, dovendo indirizzarsi le doglianze degli aventi diritto al sequestro disposto dal g.i.p. in sede di conversione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 07/03/2012
Dott. GENTILE Mario - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 587
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 9972/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Martella Antonio, nato a Campi Salentina il 02/04/1986;
2. Prete Dario, nato a Villa Castelli il 09/11/1962;
3. Rizzo Giampiero, nato a Salice Salentino l'08/12/1969;
avverso la ordinanza del 28/01/2011 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti MASSA Federico e Antonio Simone, difensori di fiducia dei ricorrenti, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza emessa il 28/01/2011 (depositata il 29/01/2011) - provvedendo sull'istanza di riesame presentata il 19/01/2011 nell'interesse di Antonio Martella, Giampiero Rizzo, Dario Prete avverso il decreto di sequestro probatorio disposto dal PM del Tribunale di Lecce, in data 10/01/2011 ed avente per oggetto l'area sita in Nardo, individuata al catasto f. 133 particella 04, relativa al cantiere per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico della Geoenergetica s.r.l.; il tutto in relazione al reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 44, comma 1, lett. a) - respingeva il gravame.
2. Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b). In particolare i ricorrenti, mediante articolate argomentazioni, esponevano che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44. Trattavasi di lavori di impianto fotovoltaico realizzati legittimamente a seguito della D.I.A. del 27/08/2008 n. 277.
In ordine a detto impianto fotovoltaico gli attuali ricorrenti tutti indagati in riferimento al citato reato, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, comma 1, lett. a) avevano, comunque, agito in buona fede, ossia nel legittimo convincimento di porre in essere condotte lecite. Tanto dedotto i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile nei termini di cui in motivazione. Il Gip del Tribunale di Lecce - previa richiesta del PM, ai sensi dell'art. 262 cod. proc. pen., comma 3, - con decreto emesso l'11/07/2011, disponeva il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., comma 1, della stessa area (ubicata in Nardo e censita al foglio 133, particella 04) relativa al cantiere per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico della Geoenergetica s.r.l., già oggetto del sequestro probatorio disposto dal Pm del Tribunale di Lecce in data 10/01/2011.
Trattasi di conversione dell'originario sequestro probatorio in sequestro preventivo con perdita di efficacia del primo provvedimento.
Consegue che - non essendo possibile la restituzione del bene oggetto del sequestro probatorio - i ricorrenti non hanno più un interesse attuale e concreto a proseguire nell'attuale impugnazione relativa all'originario sequestro probatorio. Gli stessi, invero - qualora intendano ottenere il dissequestro dell'area de qua - devono procedere mediante gli istituti giuridici della revoca e/o dell'impugnazione (art. 321, comma 3, art. 322 bis, artt. 324 e 325 cod. proc. pen.) in relazione al decreto di sequestro preventivo emesso l'11/07/2011.
3. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Martella Antonio, Giampiero Rizzo, Dario Prete per
sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli art. 591, comma 1, lett. a); art. 568 cod. proc. pen., comma 4.
Non segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi colpa degli stessi nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2012