TAR Marche, Sez. I, n. 137, del 11 febbraio 2013
Rifiuti. Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, illegittimità ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d. lgv. 267 del 2000.

E’ illegittima l’ordinanza con la quale il Sindaco ha ordinato di procedere alla messa in sicurezza dell'immobile, mediante rimozione di tutto il materiale combustibile depositato al fine di minimizzare il rischio di incendi. In particolare è stato evidenziato che per il caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, l’art. 192, comma 3, del d.lgv. 3 aprile 2006, n. 152 appresta un rimedio tipico (Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere…), sicché non può farsi ricorso al rimedio atipico residuale dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d. lgv. 267 del 2000”, aggiungendo che l’ordine della rimozione dei rifiuti, ove rivolto al proprietario (obbligato in solido con il responsabile), non può prescindere dall’accertamento dell’imputabilità ad esso della violazione a titolo di dolo o di colpa. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00137/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00895/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 895 del 2011, proposto da: 
Lorenza Carnevaletti, Lorenzo Luzi, Sara Luzi, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Rapex, con domicilio eletto presso Avv. Vincenzo Rapex in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Comune di Falconara Marittima, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mocchegiani, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 68 del 9.8.2011 con la quale il Sindaco del Comune di Falconara Marittima ha ordinato ai ricorrenti di procedere alla messa in sicurezza dell'immobile dì loro proprietà, mediante rimozione di tutto il materiale combustibile depositato al fine di minimizzare il rischio di incendi;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Falconara Marittima;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Viene impugnata l’ordinanza 9.8.2011 n. 68 con cui, in applicazione dei poteri contingibili ed urgenti di cui all’art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, veniva ordinato, ai ricorrenti, di procedere, entro 40 giorni, alla messa in sicurezza dell’immobile di loro proprietà sito in via Marconi 55/a, mediante rimozione del materiale combustibile ivi abbandonato dal conduttore dello stabile e già intimato, senza successo, ai sensi degli artt. 192 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 (quindi considerato inadempiente ai sensi dell’art. 255 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006).

Il materiale in questione consiste in pneumatici fuori uso (da considerarsi rifiuti speciali) stoccati per circa mc. 4.400 all’interno dell’immobile e per circa 5.000 q.li sulla superficie dell’area annessa.

Svolti i dovuti approfondimenti di merito, l’odierno Collegio non intravede elementi per discostarsi da quanto motivatamente rilevato dal Giudice di Appello nel riformare l’ordinanza di questo Tribunale 11.11.2011 n. 644, che disponeva il rigetto dell’istanza cautelare sulla ritenuta prevalenza dell’interesse pubblico volto ad eliminare l’evidente e grave situazione di pericolo dovuta allo stoccaggio dei pneumatici quale materiale facilmente infiammabile.

In particolare è stato evidenziato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Ord. 1.2.2012 n. 452) “che per il caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, l’art. 192, comma 3, del d.lgv. 3 aprile 2006, n. 152 appresta un rimedio tipico (“Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere…”), sicché non può farsi ricorso al rimedio atipico residuale dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d. lgv. 267 del 2000” ‘, aggiungendo “che l’ordine della rimozione dei rifiuti, ove rivolto al proprietario (obbligato in solido con il responsabile), non può prescindere dall’accertamento dell’imputabilità ad esso della violazione a titolo di dolo o di colpa”.

I corrispondenti motivi di doglianza, dedotti dai ricorrenti, sono quindi fondati e il ricorso va accolto per i suddetti e assorbenti profili.

Considerata la particolarità della vicenda in esame emergono giustificate ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, salvo quanto già liquidato dal Consiglio di Stato con la ricordata ordinanza n. 452/2012.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore

Tommaso Capitanio, Consigliere

Francesca Aprile, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)