Cass.Sez. III n. 9598 del 13 marzo 2012 (CC 9 feb. 2012)
Pres.Petti Est.Amoresano Ric.Buondonno
Urbanistica. Condono e immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo
Ai fini del perfezionamento del condono edilizio, il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall'art. 32, comma venticinquesimo, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326) è applicabile solo alle costruzioni aventi destinazione residenziale, ma non agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 09/02/2012
Dott. SQUASSONI Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 329
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 32605/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Buondonno Angelo nato il 14.1.1966;
avverso l'ordinanza del 10.1.2011 del Tribunale di Torre Annunziata, sez. di Gragnano;
sentita la relazione fotta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VOLPE Giuseppe, che ha chiesto annullarsi, con rinvio, il provvedimento impugnato. OSSERVA
1) Con ordinanza in data 10.1.2011 il G.E. del Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Gragnano, rigettava l'istanza, proposta nell'interesse di Buondonno Angelo, con la quale si chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione di demolizione emessa dal P.M. in relazione alla sentenza n. 95 dell'8.4.1994, irrevocabile il 14.6.1994.
Riteneva il G.E. che il permesso di costruire in sanatoria, rilasciato dal Comune di Santa Maria la Carità in data 12/13.8.2010 fosse illegittimo, stante il superamento del limite di 750 metri cubi previsto dalla L. n. 47 del 1985 e successive modificazioni (trattandosi di immobile sostanzialmente unitario, artificiosamente frazionato in due richieste di condono intestate a soggetti diversi). 2) Propone ricorso per Cassazione Buondonno Angelo, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 172 c.p., essendo decorso il termine di dieci anni per la esecuzione dell'ordine di demolizione.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 22 non avendo il G.E. tenuto conto del rilascio del permesso di costruire in sanatoria da parte dell'Autorità Amministrativa, sindacandone arbitrariamente la legittimità.
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione alla L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 16 e L. n. 47 del 1985, art. 34 e succ. modif..
Il G.E. ha ritenuto illegittimo il permesso di costruire sull'erroneo presupposto che la costruzione eccedesse, per cubatura, il limite di mc. 750.
Ha omesso, infatti, di considerare che tale limite non si applica ad immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale (nel caso di specie il piano terra del fabbricato, come emerge dalla sentenza, nonché dalla relazione tecnica e dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, è adibito ad officina di carrozzeria). Nè ha tenuto conto che la L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 25 limita la possibilità di condono alle costruzioni non superiori a mc. 750 per singola richiesta di titolo abilitativo a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente 3.000 mc.. Ogni disquisizione in ordine alla proprietà delle unità immobiliari è pertanto inutile, anche perché la richiesta di condono può essere avanzata non soltanto da coloro che ne hanno titolo ex L. n. 47 del 1985, ma anche da chi abbia un giuridico interesse. Buondonno Ernesto e Bisaccia Palma, essendo proprietari e detentori delle unità immobiliari, avevano titolo per ottenere la sanatoria.
Il permesso di costruire rilasciato dal Comune è pertanto assolutamente legittimo.
3) I primi due motivi di ricorso sono infondati.
3.1) La sanzione dell'ordine di demolizione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria ne' di misura di sicurezza, anche nella sentenza applicativa di pena concordata ex art. 444 c.p.p. a nulla rilevando che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti.
L'ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l'imputato, pertanto, deve tener conto nell'operare la scelta del patteggiamento, (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3^, n. 3123 del 28.9.1995; conf. Cass. sez. 3^, n. 2896 del 13.10.1997; cass. sez. 3^, n. 3107 del 25.10.1997).
In relazione all'ordine di demolizione (non trattandosi di sanzione penale) non trova, quindi, applicazione l'art. 172 c.p.. 3.2) L'ordine di demolizione, poi, non viene disposto dall'a.g. in supplenza dell'autorità amministrativa.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo superato tale impostazione, avendo ritenuto che anche il giudice è "garante della tutela assicurata dalla legislazione urbanistica e che a tale tutela si riconnette l'attribuzione di un autonomo potere di emettere provvedimenti ripristinatori specifici, qualora perduri la situazione di illegalità offensiva dell'interesse protetto dalla norma penale violata e ciò anche quando l'autorità amministrativa non sia rimasta inerte, ma abbia essa stessa adottato provvedimenti analoghi per eliminare l'abuso edilizio".
4) Fondato nei termini di seguito indicati, è, invece il terzo motivo di ricorso.
4.1) Non c'è dubbio che uno stesso soggetto legittimato non possa utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dalla L. n. 724 del 1994, art. 39. Come ribadito costantemente da questa Corte, infatti, in materia di condono edilizio ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto legittimato e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità immobiliari che compongono tale edificio devono essere riferite ad un'unica concessione in sanatoria che riguarda l'edificio nella sua totalità.
Ciò in quanto la ratio della norma è di non consentire l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera per la concedibilità della sanatoria attraverso la considerazione delle singole parti in luogo all'intero complesso edificatorio (Cass. pen. Sez. 3^, 26.4.1999 n. 8584; Cass. pen. sez. 3^ n. 20161 del 19.4.2005). Non è ammissibile pertanto il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi (Cass. pen. sez. 3^, 23.6.2005 n. 33796. Brigante).
4.2) Non ha tenuto conto, però, il G.E. che nel caso di specie, secondo la prospettazione difensiva, confortata dalla documentazione allegata, il piano terra del fabbricato risultava adibito ad officina di carrozzeria (Nello stesso permesso di costruire in sanatoria n. 128 del 13.8.2010, rilasciato ai sensi della L. n. 724 del 23 dicembre 1994, si fa riferimento ad un fabbricato "adibito in parte ad officina ed in parte ad abitazione").
A norma della L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 16, "All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 34, commi 3, 4 e 7 ovvero anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui allo stesso art. 34, comma 7".
E, secondo la L. n. 47 del 1985, art. 34, il richiamato comma 7 "Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella sono ridotti del 50% e l'oblazione è determinata come segue: a) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardano costruzioni o impianti destinati all'attività industriale o artigianale con una superficie coperta complessiva inferiore a 3.000,00 metri quadrati;
è invece moltiplicata per 1/5 qualora tale superficie sia superiore a 6.000 metri quadrati".
Dal combinato disposto di tali norme emerge, quindi, che il limite volumetrico dei 750 mc. si applica (ex. L. n. 724 del 1994) solo alle costruzioni residenziali.
5) L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Gragnano, perché, alla luce dei rilievi e dei principi sopra indicati, accerti se ricorrevano i presupposti per la condonabilità delle opere. P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Torre Annunziata.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2012