Cass.Sez. III n. 2352 del 17 gennaio 2012 (CC 7 nov 2012)
Pres. Mannino Est. Graziosi Ric. P.M. in proc. Gabriele e altro
Urbanistica.Opere indifferibili ed urgenti

Nell'ambito della disciplina delle acque meteoriche della Regione Puglia, sono sottratte alla necessità del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica le opere indifferibili ed urgenti, per tali intendendosi non soltanto quelle conseguenti a provvedimenti statali o regionali ma anche quelle approvate con decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale. (Fattispecie in tema di riconosciuta legittimità, ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001, di impianti comunali volti al collettamento delle acque piovane, realizzate, pur in assenza di autorizzazione paesaggistica, nell'ambito di un progetto assentito da detto Commissario).

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 07/11/2012
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2043
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 14151/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PRESSO TRIBUNALE DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) GABRIELE GIUSEPPE N. IL 18/04/1962 C/;
2) INTINI ENRICO N. IL 15/07/1962 C/;
avverso l'ordinanza n. 5/2012 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA, del 23/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Busnito Elisabetta di Roma sostituto processuale dell'avv. Notarnicola.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 gennaio 2012 il Tribunale del riesame di Bari ha accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse del Comune di Noci avverso decreto del gip dello stesso Tribunale emesso il 27 dicembre 2011 che aveva disposto il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di due impianti (Recapito n. 5 e Recapito n. 3) e delle opere insistenti sul territorio comunale nel procedimento a carico di Gabriele Giuseppe e Intini Enrico, indagati del reato di cui all'art. 81, art. 110 c.p., D.Lgs. n. 42 del 2000, art. 181, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), perché realizzavano opere edilizie, costituenti gli impianti per il recapito e la depurazione delle acque meteoriche del sistema di collettamento differenziato delle acque piovane a servizio del Comune di Noci, senza autorizzazione paesaggistica.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la prospettazione del ricorrente nel senso che per le opere in esame non era necessaria l'autorizzazione paesaggistica, essendo opere urgenti e indifferibili, esentate da tale titolo abilitativo dalla relativa normativa (articolo 5.02.1.07 delle N.T.A del PUTT paesaggio della regione Puglia). Si tratta infatti di opere contemplate in un progetto presentato dal Comune alla regione per l'ammissione ai finanziamenti previsti dal POR Puglia 2004-2006 Misura 1.1 - Azione. 5; il bando relativo alla procedura per il conseguimento di detti fondi era stata approvato con decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 74 del 19 aprile 2004. D'altronde lo stato di emergenza in Puglia si protrae, tanto che la dichiarazione relativa a tale stato per il completamento di interventi di risanamento e bonifica delle acque superficiali sotterranee è stato prorogata con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2012.
2. Contro l'ordinanza ha presentato ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari per violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e dell'articolo 5.02.1.07 delle NTA del PUTT paesaggio della regione Puglia. Quest'ultima norma infatti esonera dall'autorizzazione paesaggistica solo le opere "dichiarate indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali", e non ha tale valenza dichiarativa delle condizioni di indifferibilità ed urgenza l'ordinanza del 22 marzo 2004 n. 3184 richiamata dal provvedimento impugnato, perché contiene solo un richiamo estremamente generico a un altrettanto generico "perdurare dello stato di emergenza nella regione Puglia". Inoltre detta ordinanza all'art. 3, comma 2, richiama espressamente la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza solo per i progetti relativi agli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani. Peraltro il provvedimento di "Disciplina dei rapporti tra Regione Puglia ed enti attuatori" in materia di interventi per la realizzazione di sistemi di collettamento per le acque piovane (allegato alla D.D. n. 115 del 28 febbraio 2007) prevede all'art. 3:
"Il Responsabile del Procedimento in sede di valutazione del progetto dovrà in particolare verificare...l'acquisizione dei pareri ed autorizzazioni in ordine agli aspetti urbanistici, ambientali, paesaggistici, sanitari", così stabilendo espressamente la necessità dell'autorizzazione paesaggistica. Anche il Decreto del Commissario Delegato all'Emergenza Ambientale del 19 aprile 2004 n. 74, pure invocato nel provvedimento impugnato, al punto 6 stabilisce che "i soggetti interessati provvedono all'acquisizione degli eventuali pareri ed approvazione degli Enti competenti", tra cui è senz'altro da annoverare l'autorizzazione paesaggistica. In data 31 ottobre 2012 ha depositato memoria ex art. 127 c.p.p. Il Comune di Noci, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato, giacché a livello di fumus commissi delicti non emerge la violazione di legge ivi prospettata. Invero, l'ordinanza ha ritenuto le opere oggetto del sequestro preventivo esonerate dall'autorizzazione paesaggistica dall'articolo 5.02.1.07 delle NTA del PUTT paesaggio della regione Puglia in quanto urgenti e indifferibili. Concorda il ricorrente che la suddetta norma esonera dall'autorizzazione paesaggistica le opere "dichiarate indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali", negando però che ve ne siano i presupposti di applicazione. Il Tribunale ha rilevato però che dagli atti emerge l'inclusione delle opere in questione in un progetto presentato dal Comune di Noci alla regione Puglia per l'ammissione ai finanziamenti previsti dal POR Puglia 2004-2006 Misura 1.1- Azione 5 e che il bando relativo alla procedura per il conseguimento di tali fondi è stato approvato con decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 74 del 19 aprile 2004. L'oggetto della delega del Commissario rende evidente la qualificabilità come indifferibili ed urgenti delle opere per cui sono stati predeterminati i suddetti fondi, così da integrare (come in effetti ha affermato l'ordinanza) l'esenzione prevista dalla normativa rispetto all'autorizzazione paesaggistica. Nè può ritenersi condivisibile l'obiezione del ricorrente che l'ordinanza del Ministro dell'Interno del 22 marzo 2004 n. 3184 - che, come ha osservato il Tribunale, a integrazione di precedenti provvedimenti attuativi della L. 24 febbraio 1992 n. 225 concernenti l'emergenza ambientale in Puglia, aveva ridefinito le attribuzioni del Commissario delegato anche in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio - non ha valenza dichiarativa delle condizioni di indifferibilità ed urgenza per il suo generico contenuto. In realtà, il Tribunale ha ritenuto fondata la prospettazione della difesa (motivazione, pag. 3 s.), in base alla quale le opere in questione devono qualificarsi indifferibili ed urgenti non solo alla stregua dell'ordinanza ministeriale, ma anche delle ordinanze ad essa connesse, tra cui appunto è da annoverare il provvedimento del Commissario, atteso che a sua volta la competenza del Commissario si fonda sulla suddetta ordinanza del Ministro dell'Interno. La natura delle opere, poi, cui si riferisce il bando (sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane) conferma ulteriormente la qualificabilità come indifferibili ed urgenti delle opere stesse, e al tempo stesso dimostra l'infondatezza del rilievo del ricorrente laddove afferma che l'ordinanza ministeriale richiama la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza solo per i progetti di impianti attinenti ai rifiuti urbani. Nè inoltre è sostenibile, come invece propugna il ricorrente, che il provvedimento di "Disciplina dei rapporti tra Regione Puglia ed enti attuatori", relativo alla regolamentazione dei rapporti tra la regione e gli enti attuatori beneficiari dei contributi per gli interventi sui sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane, preveda espressamente la necessità dell'autorizzazione paesaggistica laddove all'art. 3 sancisce che il responsabile del procedimento dovrà verificare "l'acquisizione dei pareri ed autorizzazioni in ordine agli aspetti urbanistici, ambientali, paesaggistici, sanitari e quanto altro, necessari", poiché la norma non ne dichiara direttamente la necessità ma inequivocamente rinvia alle normative specifiche, non ponendosi in contrasto quindi con il loro contenuto nell'ipotesi in cui prevedano esenzioni dalle autorizzazioni stesse. Il riferimento dell'ordinanza impugnata alla pronuncia del Tar Puglia- Lecce del 7 ottobre 2011 n. 1743, infine, non è privo di pertinenza, in quanto esplicitamente rileva che la pronuncia riguarda gli impianti fotovoltaici, ma la richiama per sottolineare l'esistenza in generale di "un regime procedimentale semplificato per determinate categorie di opere", così sottratte al regime dell'autorizzazione paesaggistica, in forza proprio dell'articolo 5.02.1.07 del PUTT paesaggio Puglia.
Il ricorso va dunque respinto ad ogni effetto di legge.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2013