Cass. Sez. VI n. 3635 del 24 gennaio 2014 (Cc. 20 dic. 2013)
Pres. Agrò Est. De Amicis, Riva Fi.Re. SPA e altro.
Rifiuti. Responsabilità degli enti collettivi da reato, confisca di valore, “profitto da risparmio”
La responsabilità dell’Ente ex d.lgs. 321/01, prevista anche per i reati ambientali dall’art. 25 undecies, consente (ai sensi degli artt. 19 e 53 del citato d.lgs.) il sequestro e, poi, la confisca per equivalente del profitto cd. “da risparmio” previa verifica di una diretta correlazione causale con i reati-presupposto e accertamento dell'eventuale determinazione di un risultato economico positivo ricavato dall’ente per effetto della realizzazione delle ipotesi di reato contestate. Occorre, dunque, individuare un danno diretto derivante dal fatto reato che comporti un vantaggio, anche se nella forma del risparmio, con una visibile modificazione positiva del patrimonio dell'ente, evitando improprie assimilazioni tra profitto del reato, inteso come reale accrescimento patrimoniale, e causazione di meri danni risarcibili relativi a risparmi di spesa indebitamente ottenuti dall'ente per effetto della mancata esecuzione di opere di risanamento ambientale (la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro per equivalente non essendo stati esplicitati elementi per ritenere che le conseguenze economiche generate dagli eventi - di danno o di pericolo - tipizzati nei reati contestati potessero essere assimilate a profitto inteso come diretto risparmio dei costi d'impresa, risultando, invece una integrale equiparazione dell’entità del profitto con i costi non sostenuti per l’adeguamento degli impianti – nella specie siderurgici – per evitare danni ambientali)
{pdf=http://www.lexambiente.it/acrobat/RIVAILVA.pdf|590|800}