Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4941, del 3 ottobre 2014
Urbanistica.Legittimità ordinanza di rimozione del manufatto edilizio ai fini del ripristino dell'uso pubblico della strada comunale

Vista la natura demaniale della porzione di strada vicinale comunale sul cui sedime è stato realizzato il corpo di fabbrica in ampliamento al preesistente fabbricato, l'immanenza dei poteri di polizia demaniale esclude ogni rilevanza all'esistenza di tracciato alternativo e l'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi e all'uso pubblico giustifica il provvedimento impugnato in primo grado, risultando irrilevante che, per effetto del medesimo, possa avvantaggiarsi terzo privato inciso da tracciato alternativo non conforme a quello originario realizzato proprio in relazione all'usurpazione della porzione della strada vicinale comunale che l'ha sottratta all'uso pubblico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04941/2014REG.PROV.COLL.

N. 00486/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 486 del 2009, proposto da: 
Pierluigi Fronzoli, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Graziosi ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria n. 2, presso il dott. Alfredo Placidi, per mandato a margine dell'appello;

contro

Comune di Granaglione, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Gualandi ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria n. 2, presso il dott. Alfredo Placidi, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

nei confronti di

Mauro Vecchi e Valter Ballerini, intimati, non costituiti nel giudizio di primo grado e nel giudizio di appello; Mauro Vecchi e Valter Ballerini, intimati, non costituiti nel giudizio di primo grado e nel giudizio di appello;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l'Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, n. 1287 del 7 aprile 2008, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 1355/2006, proposto per l'annullamento dell'ordinanza del Responsabile dello Sportello unico per l'edilizia del Comune di Granaglione n. 11/2006 di rimozione di manufatto edilizio insistente su porzione di strada comunale onde rendere fruibile all'uso pubblico il tratto di strada secondo il percorso originario, con compensazione delle spese del giudizio



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Granaglione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2014 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per l'avv. Benedetto Graziosi per Pierluigi Fronzoli e l'avv. Giacomo Valla, per delega dell'avv. Federico Gualandi per il Comune di Granaglione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.) Pierluigi Fronzoli è proprietario di immobile residenziale ubicato il località "Campanaio" della frazione "Molino del Pallone" del Comune di Granaglione, in ampliamento del quale, nei primi anni '50 del secolo scorso, è stato realizzato, asseritamente dal padre de cuius, un corpo di fabbrica insistente e inglobante il sedime della strada comunale "Roviola" o "Rovila" di collegamento del comune con le frazioni di "Sambucedro" e "Casa Santini", essendosi poi sviluppato un tracciato alternativo.

Il Comune di Granaglione, preso atto della definizione di un accordo, proposto dall'interessato, che avrebbe interessato anche terzi confinanti Valter e Maria Rosa Ballerini, con il provvedimento n. 11/2006 ha ordinato la rimozione del manufatto edilizio ai fini del ripristino dell'uso pubblico della strada comunale secondo il suo tracciato originario.

Con la sentenza n. 1287 del 7 aprile 2008 il T.A.R. per l'Emilia Romagna ha rigettato il ricorso in primo grado n.r. 1355/2006 proposto dall'interessato, sul rilievo dell'irrilevanza della risalenza temporale dell'occupazione del bene demaniale, dell'inesistenza di elementi idonei a comprovare una sdemanializzazione tacita, dell'immanenza dei poteri di polizia demaniale, della sufficienza della motivazione addotta in ordine all'interesse pubblico all'esercizio dei poteri di autotutela, estrinsecata nel rilievo che il tracciato alternativo in uso non consente il transito di mezzi agricoli.

2.) Con appello notificato il 15 gennaio 2009 e depositato il 21 gennaio 2009 la sentenza è stata impugnata deducendo i motivi di seguito sintetizzati:

1) Violazione dei principi generali in materia di autotutela del demanio stradale. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, perché non veniva in questione la risalenza temporale dell'occupazione né era stata invocata una sdemanializzazione tacita, bensì l'intervenuta realizzazione e destinazione ad uso pubblico di un tracciato alternativo di una strada vicinale che da un certo tratto in poi assume caratteristiche di mulattiera e/o sentiero, ossia la circostanza che la demanialità fosse "...stata per così dire trasferita sul nuovo percorso...così gravato...dalla servitù di uso pubblico".

2) Erroneo apprezzamento del vizio di eccesso di potere per motivazione insufficiente e incongrua, contraddittorietà e sviamento, perché il nuovo tracciato non ha larghezza inferiore a quello vecchio, onde non risulterebbe conforme al vero che quest'ultimo consenta il passaggio di mezzi agricoli impossibile sul primo, mentre proprio la mancata definizione, per volontà dei terzi, dell'accordo a suo tempo proposto dall'interessato, e la stessa riserva, contenuta nel provvedimento impugnato, di eventuali accordi ex art. 11 della legge n. 241/1990, manifesterebbe il fine sviato dell'atto di polizia demaniale inteso sostanzialmente a favorire terzi privati confinanti, peraltro parenti di consigliere comunale.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Granaglione, con memoria difensiva depositata il 9 gennaio 2014 ha dedotto l'infondatezza dell'appello, richiamando e ribadendo la motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando come sia incontestata l'occupazione abusiva di bene demaniale comunale, l'immanenza dei poteri di polizia demaniale, nonché l'irrilevanza dell'esistenza di inidoneo tracciato alternativo al fine del transito di mezzi agricoli e confutando come suggestiva la profilata finalizzazione a tutela d'interessi di terzi, che viceversa si vedono gravati del tracciato alternativo che attraversa immobili loro appartenenti.

Con memoria difensiva depositata il 9 gennaio 2014 l'appellante ha insistito nelle dedotte censure e in specie sul fine sviato del provvedimento.

All'udienza pubblica dell'11 febbraio 2014 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

3.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata.

Infatti, incontestata la natura demaniale della porzione di strada vicinale comunale sul cui sedime è stato realizzato il corpo di fabbrica in ampliamento al preesistente fabbricato, l'immanenza dei poteri di polizia demaniale esclude ogni rilevanza all'esistenza di tracciato alternativo e l'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi e all'uso pubblico giustifica il provvedimento impugnato in primo grado, risultando irrilevante che, per effetto del medesimo, possa avvantaggiarsi terzo privato inciso da tracciato alternativo non conforme a quello originario realizzato proprio in relazione all'usurpazione della porzione della strada vicinale comunale che l'ha sottratta all'uso pubblico.

4.) In conclusione l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza gravata, restando assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

5.) Sussistono, nondimeno, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti costituite anche le spese del giudizio d'appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rigetta l'appello in epigrafe n.r. 486 del 2009, e per l'effetto conferma la sentenza del T.A.R. per l'Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, n. 1287 del 7 aprile 2008.

Spese del giudizio d'appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)