Tribunale
di Civitavecchia ord. 1432005 Est. Pratesi
Comune di Ladispoli c/ ENEL
Questione di legittimità costituzionale comma 552 dell’art. 1 Legge 311/04 nel procedimento ex art. 700 c.p.c. reòativo alla richiesta di sospensione dei lavori di riconversione a carbone della centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Nord di Civitavecchia
TRIBUNALE
DI CIVITAVECCHIA
Il
giudice designato, sciogliendo la riserva assunta nel procedimento n. 521/04
r.g.a.c., emette la seguente
ordinanza
Il
comune di Ladispoli si è rivolto al tribunale di Civitavecchia con ricorso ex
art. 700 c.p.c. chiedendo l’emissione – nei confronti dell’ ENEL - di un
provvedimento di sospensione dei
lavori di riconversione a carbone della centrale termoelettrica di Torre
Valdaliga Nord di Civitavecchia, in funzione anticipatoria della emissione di
una pronuncia di merito a carattere inibitorio, a protezione del diritto alla
salute ed alla salubrità ambientale dei propri cittadini;
sono
quindi intervenuti in giudizio per sostenere un interesse comune a quello di
parte ricorrente, la Provincia di
Roma (che ha chiesto estendersi analoga tutela a tutto il proprio territorio), i
comuni di Allumiere, Cerveteri e Tarquinia, il Codacons, Legambiente–Onlus e
Legambiente-Lazio Onlus
sono
invece intervenuti volontariamente per far valere un interesse contrario alla
adozione del provvedimento, (e comune a quello di Enel spa, parte resistente) il
Comune di Civitavecchia, la Federlazio, il Ministero delle attività Produttive,
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e da ultimo la
società Enel produzioni s.p.a.;
nel
corso del procedimento è stata emessa una ordinanza interlocutoria per la
nomina di un collegio peritale cui affidare l’incarico di verificare se
l’attuazione del progetto di riconversione potesse determinare o meno la
compromissione della salubrità ambientale del territorio interessato (ormai
esteso all’intero ambito della provincia di Roma) e comportare quindi un
rischio apprezzabile per la salute dei cittadini ivi residenti;
successivamente al deposito della relazione di
consulenza tecnica, con ordinanza in data 22.12.2004, il giudice designato ha
formulato al collegio peritale un quesito integrativo, disponendo la
convocazione delle parti e dei consulenti tecnici per la successiva udienza del
12 gennaio 2005; in questo intervallo di tempo, è stata approvata in via
definitiva la legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria) che all’art. 1
comma 552 prevede che “ le
controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di
impianti di generazione di energia elettrice di cui al decreto
legge 7. 2. 2002 n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 9. 4. 2003
n. 55 e le relative questioni risarcitorie, sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 bis della legge 6 dicembre
1971 n. 1034”
Invocando
l’applicabilità al caso di specie della nuova normativa, la resistente e le
parti con interesse ad essa comune, hanno chiesto la dichiarazione di
improcedibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
il giudice si è riservato assegnando termini di trenta giorni per note
illustrative, ed ulteriori venti per note.
A
scioglimento della riserva così assunta, il tribunale ritiene di dover dubitare
della legittimità costituzionale della normativa sopravvenuta, per le ragioni
di seguito esposte.
Sotto
il profilo della rilevanza, si
ritiene di sottolineare:
1)
come correttamente osservato dall’ Enel e dalle parti con interesse comune, la
norma modificativa della giurisdizione - indipendentemente dal disposto
dell’art. 5 c.p.c. - dovrebbe trovare applicazione nel giudizio presente, dal
momento che la cognizione della autorità giudiziaria in ambito cautelare è
funzionalmente collegata alla competenza per il giudizio di merito;
venendo meno la giurisdizione in relazione al giudizio di cognizione
rispetto al quale il cautelare riveste la propria funzione strumentale e
anticipatoria, il giudice
perderebbe altresì il potere di pronunciarsi in via urgente, pur a fronte di un
ricorso presentato in data anteriore alla entrata in vigore della norma
modificativa della giurisdizione: la persistenza della norma nell’ordinamento imporrebbe
dunque al tribunale adito di declinare la propria giurisdizione.
2)
il progetto di riconversione della centrale di Torre Valdaliga Nord prevede la
realizzazione di un impianto di potenza superiore a 300 MW termici, e per la sua
approvazione si è fatto ricorso al procedimento di autorizzazione unica
previsto dal decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 convertito in legge 9 aprile
2002 n. 55: sotto questo profilo
quindi il caso concreto è certamente riconducibile alla previsione astratta
della norma.
3)
a parere del Tribunale, la
formulazione volutamente ampia della disposizione non consente di escluderne la
applicazione alla fattispecie in esame (soluzione prospettata dalla ricorrente e
dalle parti con interesse comune) pur in considerazione della peculiarità degli
interessi fatti valere con il ricorso; ciò in quanto:
a) in
primo luogo occorre sottolineare che – a differenza di quanto previsto
dall’art. 33 comma 1 d lgs 31.3.98 n. 80 (come sostituito dalla legge 205/2000
art. 7 lett.a), la norma in esame include espressamente le controversie di
natura meramente risarcitoria: è forse opportuno specificare che l’esclusione
delle questioni risarcitorie dall’ambito del predetto art. 33
(in forza del quale già in limine
litis era stata sollevata eccezione di difetto di giurisdizione) aveva
costituito a suo tempo uno dei fattori che avevano portato il Tribunale ad
escludere l’applicabilità alla fattispecie in esame della norma suddetta
(all’epoca non ancora dichiarata illegittima dalla sentenza n. 204 del 6
luglio 2004); la natura della azione esercitata infatti, poteva ricondursi
senz’altro a quella di una azione di risarcimento in forma specifica, in
adesione all’interpretazione offerta da Cass., sezione III, sent.
n. 9893 del 2000.
b) In
secondo luogo si deve anche osservare che l’ambito delle controversie
riservate dal comma 552 alla giurisdizione esclusiva, risulta definito da una
endiadi dal contenuto non agevolmente delimitabile, ovvero “ procedure
e provvedimenti in materia di
impianti di generazione di energia elettrica” nella quale, se il secondo
termine appare chiaramente riferito alla attività provvedimentale (con ciò in
qualche modo sovrapponendosi alla giurisdizione generale di legittimità) il
primo termine – da ritenersi volutamente atecnico – non può che fare
riferimento ad attività diversa da quella propria della discrezionalità
amministrativa in senso stretto, ed appare in ogni caso potenzialmente idoneo a
ricomprendere altresì l’attività negoziale e quella comportamentale, così
includendo in modo del tutto indipendente dalla considerazione degli interessi
lesi, qualsiasi controversia che interferisca con la progettazione, la
realizzazione, l’esistenza il funzionamento di un impianto di produzione di
energia elettrica;
La
questione che si intende sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale appare
a questo giudice non manifestamente infondata sulla base di un raffronto
della norma in esame con i principi affermati in tema di riparto di
Giurisdizione dalla stessa Corte Costituzionale nell’ambito della sentenza
204/04;
Nell’occasione la Corte ebbe a rilevare la illegittimità della
adozione da parte del legislatore ordinario del 1998/2000, “di
un'idea di giurisdizione esclusiva ancorata alla pura e semplice presenza, in un
certo settore dell'ordinamento, di un rilevante pubblico interesse; un'idea –
come osservano i rimettenti – che presuppone l'approvazione (mai avvenuta) di
quel progetto di riforma (Atto Camera 7465 XIII Legislatura) dell'art. 103 Cost.
secondo il quale «la giurisdizione amministrativa ha ad oggetto le controversie
con la pubblica amministrazione nelle materie indicate dalla legge».
Al contrario, il dettato costituzionale, secondo
il giudice delle leggi, non attribuisce al legislatore ordinario una “assoluta
ed incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo
di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva”, giacché l’art.
103 comma 1 Cost. si limita a conferire il potere di “indicare
“particolari materie” nelle quali “la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione” investe “anche” diritti soggettivi: un potere, quindi,
del quale può dirsi, al negativo, che non è né assoluto né incondizionato, e
del quale, in positivo, va detto che deve considerare la natura delle situazioni
soggettive coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle
materie”.
Le materie che possono costituire oggetto di
giurisdizione esclusiva devono trovarsi in rapporto di specie a genere rispetto
a quelle devolute alla giurisdizione di legittimità, nel senso quindi che deve
trattarsi di ambiti nei quali tale giurisdizione sia operante, e nei quali
inoltre si venga a determinare un necessario legame tra situazioni soggettive
aventi natura di diritto soggettivo e di interesse legittimo, legame pressoché
“inestricabile” che giustifica appunto la attribuzione dell’intera
“particolare materia” alla giurisdizione amministrativa;
si deve invece escludere che “la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio
sia sufficiente perché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo
(il quale davvero assumerebbe le sembianze di giudice “della” pubblica
amministrazione: con violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, Cost.) e,
dall'altro lato, è escluso che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un
pubblico interesse nella controversia perché questa possa essere devoluta al
giudice amministrativo”.
Secondo una simile visione, che la materia dei
pubblici servizi può costituire oggetto di giurisdizione esclusiva solo se “in
essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo
ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti
negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà
(la quale, tuttavia, presuppone l'esistenza del potere autoritativo”.
Il Tribunale rileva che il comma 552 dell’art.
1 della l. 311/04 non pare sottrarsi alle censure mosse alla norma che in certo
senso lo ha preceduto, dal momento che, pur avendo ad oggetto il solo servizio
pubblico di erogazione di energia elettrica relativo ad impianti superiori ad
una certa potenza, e quindi investendo una materia apparentemente più contenuta
rispetto a quella contemplata dalla norma già dichiarata incostituzionale,
ancora una volta propone un criterio sostanzialmente indiscriminato di
attribuzione della giurisdizione esclusiva; anche questa norma infatti individua
il campo di azione della giurisdizione esclusiva prescindendo del tutto dalla
natura delle situazioni soggettive coinvolte, e adotta quale criterio di riparto
il dato puramente oggettivo del coinvolgimento di un rilevante interesse
pubblico (quale indubbiamente quello che presiede alla realizzazione ed al
funzionamento di impianti di produzione di energia elettrica). A ciò si
aggiunga che - a differenza dell’art. 33 d. lgs 80/98 - la norma include
espressamente le questioni risarcitorie fra quelle devolute alla giurisdizione
esclusiva;
appare quindi del tutto aderente anche alla norma
in esame l’osservazione svolta dalla Corte Costituzionale in relazione
all’art. 33 d lgs 80/98, laddove è stato rilevato che nel criterio di riparto
delineato da quella non era dato individuare “…il
necessario rapporto di species a
genus che l'art. 103 Cost. esige allorché contempla, come “particolari”,
rispetto a quelle nelle quali la pubblica amministrazione agisce quale autorità,
le materie devolvibili alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.”
Ora le considerazioni svolte dalla Corte
Costituzionale nella sentenza 204/04 sembrano aderire con particolare evidenza
alla fattispecie in esame, nella quale si chiede al giudice ordinario di
intervenire al fine di prevenire una lesione dei diritti alla salute ed alla
salubrità ambientale della popolazione potenzialmente coinvolta dal progetto di
riconversione della centrale elettrica di Civitavecchia; si è quindi di fronte
a situazioni soggettive alle quali è oramai unanimemente riconosciuto carattere
assoluto e incomprimibile, ed in relazione alle quali non è neppure
ipotizzabile quella facoltà di scelta fra opposte soluzioni (in base a criteri
di discrezionalità tecnica o amministrativa) nella quale si sostanzia il potere
pubblico; e se si può affermare che l’amministrazione non è investita del
potere di operare scelte che comportino il rischio concreto di compromettere la
salute degli amministrati, e che per contro “le procedure ed i provvedimenti
in materia di impianti di generazione di energia elettrica” ben possono
implicare un simile rischio, allora bisogna logicamente concludere che il comma
552 dell’art. 1 della legge in esame individua un ambito di giurisdizione
esclusiva al di fuori dei limiti fissati dal Costituente .
p.q.m.
visti
gli art. 1 l. cost. 9.2.48 n.1 e 23 l. 11.3.53 n.87,
-
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 comma 552 della legge 30.12. 2004 per contrasto con
gli art. 103 e 25 Cost.;
-
sospende il giudizio;
-
dispone che la cancelleria provveda ai seguenti adempimenti:
-
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
-
notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri;
-
comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
-
comunicazione alle parti costituite;
Civitavecchia
14 marzo 2005
Il giudice
(cecilia
pratesi)