Cass. Sez. III n. 9307 del 9 marzo 2011 (Cc. 24 feb. 2011)
Pres. Ferrua Est. Ramacci Ric. Silvestro
Urbanistica. Concorso tra lottizzazione abusiva e singolo abuso edilizio
Il reato di lottizzazione abusiva costituisce un’ipotesi autonoma di reato distinta, pertanto, dalle altre violazioni disciplinate dall’articolo 44 D.P.R. 380\01, con le quali può quindi concorrere, poiché diversi sono tanto l’oggetto della tutela quanto la condotta sanzionata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuliana FERRUA Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo M. LOMBARDI Consigliere
Dott. Guicla I. MULLIRI Consigliere
Dott. Luca RAMACCI Consigliere Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. SILVESTRO Anna nata a Napoli il 30/4/1949
2. SILVESTRO Immacolata nata a Napoli il 11/12/1959
avverso l'ordinanza emessa il 4 giugno 2010 dal Tribunale di Salerno Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LucaRamacci
Udito Pubblico Ministero nella persona, del Dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 4 giugno 2010 il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di SILVESTRO Anna e SILVESTRO Immacolata, avverso il decreto di sequestro preventivo, in data 10 maggio 2010, emesso dal G.I.P. di Salerno e concernente un fabbricato di proprietà delle stesse, indagate per violazione della normativa urbanistica concretatasi nell'esecuzione interventi in totale difformità dal titolo abilitativo conseguito in area sottoposta a vincolo paesaggistico e nella lottizzazione abusiva di terreni agricoli mediante frazionamento di un'unica preesistente particella in sei nuovi lotti di superficie inferiore ai 10.000 mq.
Avverso tale provvedimento SILVESTRO Anna e SILVESTRO Immacolata, tramite il loro difensore, proponevano ricorso per cassazione.
Con un unico motivo di ricorso deducevano la violazione dell'articolo 44 D.P.R. 380\01 e degli articoli 4,5 e 6 L.R. Campania n. 19/2009.
Osservavano, a tale proposito, l'insussistenza del contestato reato di lottizzazione in ordine al quale negavano di aver fornito qualsivoglia contributo causale e rilevavano di essersi limitate all'acquisto del terreno, nel 1988 e nella successiva attività di ristrutturazione del fabbricato già esistente sull'area all'atto dell'acquisto.
Aggiungevano che la Legge Regionale richiamata avrebbe comunque consentito loro di procedere, in base a semplice d.i.a., alla modifica dell'originaria destinazione d'uso del fabbricato da rurale a residenziale ed affermavano la sussistenza di un rapporto di specialità, ai sensi dell'articolo 15 C.P. tra la lottizzazione abusiva e le altre violazioni urbanistiche contemplate dal D.P.R. 380/01.
Insistevano, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che l'oggetto dell'imputazione provvisoria è chiaramente delineato nel provvedimento impugnato e riguarda due distinte fattispecie: la prima, relativa ad un intervento in difformità totale dal titolo, in area vincolata, su preesistente manufatto e consistente nell'esecuzione di opere meglio descritte nel verbale di sequestro ed in variazioni prospettiche e l'altra concernente la lottizzazione mediante frazionamento di un'unica particella in più lotti di superficie inferiore al lotto minimo.
Il Tribunale chiarisce anche, nelle premesse del provvedimento gravato, che il sequestro preventivo era finalizzato alla confisca obbligatoria prevista per il reato di lottizzazione.
Il Tribunale precisa altresì la consistenza degli interventi, specificando che i terreni lottizzati, a destinazione agricola, erano destinati alla trasformazione in area residenziale dotata di opere di urbanizzazione e che l'ipotesi accusatoria risultava suffragata da una consulenza tecnica del Pubblico Ministero corredata da rilievi fotografici e satellitari che documentavano inequivocabilmente la consistenza e l'epoca degli interventi.
Ciò posto, si osserva che il ricorso si fonda, sostanzialmente, sulla negazione della sussistenza del reato di lottizzazione, minimizzando la portata degli interventi, singolarmente considerati, ed attraverso una diversa collocazione temporale degli eventi.
Tale assunto, tuttavia, risulta palesemente smentito dalla stessa descrizione della vicenda effettuata dai giudici del riesame, i quali hanno correttamente valutato l'intervento abusivo nel suo complesso, affermando chiaramente che il frazionamento dell'area e l'esecuzione degli interventi, definiti di ristrutturazione, si collocavano nell'ambito di un unico proposito lottizzatorio e nel medesimo contesto temporale.
La condotta così descritta si inquadra perfettamente nel reato di lottizzazione abusiva il quale è connotato dalla una lesione del bene giuridico protetto dall'articolo 30 del TU edilizia che è non solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione - cioè dal comune - al quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito (v. Cons. Stato Sez. IV, n. 5849, 6 ottobre 2003).
Nella fattispecie, la descrizione degli interventi come indicata nell'imputazione, consente di qualificare la lottizzazione come "lottizzazione mista" in quanto caratterizzata dalla compresenza delle attività materiali e negoziali in precedenza descritte.
Il frazionamento di un terreno agricolo in piccoli lotti non utilizzabili per l'esercizio dell' agricoltura è infatti uno degli elementi tipici della lottizzazione cartolare (v Sez. III n. 15643, 15 aprile 2008), mentre l'esecuzione di opere, quali quelle descritte nell'imputazione, qualifica la lottizzazione come materiale.
La giurisprudenza di questa Corte ha, nel corso degli anni, elaborato una ormai consolidata descrizione generale dell'attività lottizzatoria (v., ad es. SS. UU., n. 5115 8 febbraio 2002 e, tra le più recenti, Sez. III n.24096 13 giugno 2008; n.37472, 2 ottobre 2008; n. 3481, 26 gennaio 2009; n. 39078, 8 ottobre 2009) che, pertanto, può dirsi configurata:
- attraverso qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dalla entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, occorrenti per le necessità dell'insediamento
- in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione;
- allorquando detto intervento non potrebbe essere in nessun caso realizzato, poiché, per le sue connotazioni oggettive, si. pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o localizzazione dello strumento generale di pianificazione, che non possono esser modificati da piani urbanistici attuativi.
Il reato ipotizzato risultava, pertanto, correttamente individuato.
Altrettanto corretta è la collocazione temporale dell'intervento come descritto nel suo complesso, che non poteva certo ritenersi coincidente con l'acquisto del terreno nel 1988 essendosi concretato, come correttamente affermato dai giudici del riesame, nell'esecuzione di altre attività compiutamente descritte.
Del tutto destituita di fondamento appare, inoltre l'affermazione secondo la quale tra il reato di lottizzazione e gli altri reati contemplati dal D.P.R. 380\01 sarebbe intercorrente un rapporto di specialità.
Il reato di lottizzazione abusiva costituisce, infatti, un'ipotesi autonoma di reato distinta, pertanto, dalle altre violazioni disciplinate dall'articolo 44 D.P.R. 380/01, con le quali può quindi concorrere, poiché diversi sono tanto l'oggetto della tutela quanto la condotta sanzionata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 9 MAR. 2011