Cons. Stato Sez. V sent. 1 dell' 8 gennaio 2007
Urbanistica. Diniego condono
REPUBBLICA
ITALIANA
N. 1/07
REG.DEC.
IN NOME
DEL POPOLO
ITALIANO
N.
3727 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede
giurisdizionale Quinta
Sezione
ANNO 1988
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso R.G. n. 3727/1988 proposto da Cola Pietro, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Giorgio Sabbatini e Luigi Medugno ed
elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del secondo in via
Panama n. 12;
CONTRO
il Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e
difeso dall’avv. Claudio Emeri ed elettivamente domiciliato
in
Roma presso il suo studio in Via dei Balestrari n. 10 – int.
14;
per l’annullamento
del provvedimento dell’Assessore delegato
all’urbanistica del Comune di Bolzano n. 2150/86/C del
20/4/1988 n. 17577;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di
Bolzano;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 5034/02 di questa Sezione;
Vista la nota depositata il 22.7.2003 con cui il sig. Cola ha
manifestato il suo perdurante interesse alla definizione del ricorso;
Vista la decisione interlocutoria n. 6268/04 di questa Sezione, con la
quale è stato sospeso il giudizio;
Data per letta alla pubblica udienza del 27 giugno 2006 la relazione
del presidente Sergio Santoro e uditi, altresì, gli avv.ti
gli
avvocati Mazzarelli per delega di Medugno ed Emeri, come da verbale
d’udienza;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui
è stata respinta l’istanza di condono presentata
in data
23 marzo 1986 a tenore della legge 28.2.1985 n. 47 e deduce i seguenti
motivi:
Il Comune di Bolzano avrebbe dovuto applicare la legge 28 febbraio 1985
n. 47 (che non consente un diniego di sanatoria come quello opposto dal
Comune), vigente al momento della presentazione della domanda, e non
già la legge provinciale n. 4 del 1987, non ancora emanata.
Il provvedimento è stato emesso in violazione
dell’art.
29, comma 12 della legge provinciale citata, e dell’art. 35,
II
c., della legge 47/85 che prevede la formazione del silenzio-assenso
dopo ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda di condono.
Ammessa l’applicabilità della normativa
provinciale,
l’esclusione della sanatoria edilizia prevista da
quest’ultima si deve intendere ristretta ai casi in cui
l’opera abusiva sita in zona di verde agricolo sia
incompatibile
con la tutela paesaggistica ed ambientale; incompatibilità,
in
ordine alla cui sussistenza il Comune non ha fornito congrua
motivazione.
Le disposizioni della legge provinciale sono costituzionalmente
illegittime per disparità di trattamento tra i relativi
destinatari e quelli della legge statale, nonché per
violazione
degli articoli 4, 25 e 97 della Costituzione.
Il provvedimento firmato dall’assessore delegato
all’urbanistica è viziato da incompetenza, non
essendo
ammessa la delega per i provvedimenti relativi al condono edilizio.
L’Amministrazione intimata si è costituita
confutando nel
merito la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.
Questa Sezione, con la decisione n. 6268 del 27 settembre 2004, ha
sospeso il giudizio, in applicazione dell’articolo 32, comma
25,
del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, contenente norme sulla
definizione degli illeciti edilizi, nella parte in cui richiama
l’applicabilità dell’articolo 44 della
legge 28
febbraio 1985 n. 47. Quest’ultima disposizione, modificata
dall’articolo 8 del decreto-legge 28 aprile 1985 n. 146
convertito nella legge 21 giugno 1985 n. 198 prescrive la sospensione
dei procedimenti giurisdizionali riguardanti le opere edilizie abusive
fino alla scadenza del termine per presentare la domanda di condono.
Nella provincia di Bolzano la materia dell’urbanistica
appartiene
alla competenza legislativa della Provincia autonoma, ai sensi
dell’articolo 8 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto
Adige
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972/670 (competenza cosiddetta primaria o esclusiva). Non essendo
state emanate norme di legge provinciale contrarie, ostative o diverse
rispetto alla disciplina contenuta nel decreto-legge n. 269 citato,
trova applicazione l’articolo 105 del medesimo statuto,
secondo
cui “Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o
della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi
regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato”,
e
che viene richiamato dal decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266,
contenente “Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi
statali e leggi regionali e provinciali nonché la
potestà
statale di indirizzo e coordinamento”.
Il giudizio pertanto è stato quindi sospeso fino alla
scadenza
del termine per proporre la domanda di sanatoria o al diverso termine
stabilito da legge provinciale di Bolzano, considerato anche che il
ricordato art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 prevede
espressamente la sospensione dei procedimenti anche giurisdizionali
aventi per oggetto i provvedimenti “attinenti al presente
capo”. Si tratta del capo IV della legge richiamata che
concerne
appunto le opere sanabili ed i procedimenti per conseguire il condono,
vale a dire proprio gli atti della tipologia di quello oggetto del
presente giudizio. La sospensione opera “ex lege”
ed a
nulla vale, quindi, la eventuale difforme volontà delle
parti in
ordine alla applicabilità a domanda dell’art. 44
della
legge 47/1985.
È poi pervenuta il 29 aprile 2006, presso la segreteria di
questa Sezione, la dichiarazione del comune di Bolzano, sottoscritta
dall'assessore all'urbanistica, secondo cui non risulta essere stata
inoltrata dal ricorrente, presso gli uffici dell'assessorato
all'urbanistica ai sensi della legge provinciale 6/2004, specifica
domanda per il condono dei manufatti abusivi siti in via Francesco
Baracca n. 4.
La causa è quindi passata decisione all'udienza del 27
giugno 2006.
DIRITTO
Il ricorso è diretto l'annullamento del provvedimento
indicato
in epigrafe con cui è stata respinta l’istanza di
condono
presentata in data 23 marzo 1986 a tenore della legge 28.2.1985 n. 47
relativo ad un immobile in Bolzano, via Francesco Baracca n. 4.
Il ricorrente, deduce l’inapplicabilità della
normativa
provinciale sopravvenuta. Detta normativa, più restrittiva
di
quella nazionale quanto agli abusi sanabili è, comunque, non
riferibile alla fattispecie, in quanto quest’ultima era
già definita al momento della entrata in vigore della
normativa
provinciale, con la presentazione delle istanze e il pagamento della
oblazione ai sensi della legge statale n. 47 del 1985, giusta
dell’art. 105 dello Statuto speciale di Autonomia per il
Trentino
Alto Adige. In base all’art. 105 ora citato deve applicarsi
la
legislazione statale fino a che non siano state adottate norme
regionali o provinciali.
Il motivo è infondato.
Per quanto concerne il primo profilo di esso, con il quale il
ricorrente si riferisce con tutta evidenza alla previsione contenuta
nell’art. 27 della legge provinciale n. 4 del 1987 che,
escludendo dalla sanatoria le opere abusive realizzate nel verde
agricolo, prevede un caso di esclusione del condono non stabilito dalla
legge statale n. 47 del 1985, si osserva che la tesi propugnata dal
ricorrente è stata già oggetto di esame da parte
della
Sezione in casi analoghi ed è stata già ritenuta
priva di
fondamento.
La Provincia di Bolzano, dotata di competenza legislativa esclusiva in
materia urbanistica, ai sensi dell’art. 8, n. 5 e 6, in
relazione
all’art. 4 dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto
Adige,
può introdurre ulteriori casi di opere non suscettibili di
condono rispetto a quelle previste dalla legislazione statale (V,
11.12.1998, n. 252; 4.1.1993, n. 21).
Non sussiste il vizio di costituzionalità della normativa
provinciale ora richiamata per disparità di trattamento tra
cittadini dello Stato, ed è quindi manifestamente infondato
il
rilievo sollevato dal ricorrente con il quarto motivo di ricorso, in
quanto sono di livello costituzionale proprio le norme che, attribuendo
alla Provincia autonoma di Bolzano competenza primaria ed esclusiva in
materia urbanistica, già comprendono in esse la
possibilità di una disciplina differenziata da quella
statuale
per il territorio provinciale.
Anche il secondo profilo del motivo in esame si rivela infondato, in
quanto la legge statale n. 47 del 1985 non trova applicazione nella
provincia di Bolzano se non attraverso la normativa provinciale, come
emerge dall’art. 1, terzo comma, della stessa legge n. 47. In
ordine alle istanze presentate dal ricorrente, pertanto, vige
l’art. 44 della legge provinciale n. 4 del 1987, per il quale
è espressamente previsto che le istanze di sanatoria
presentate
prima della sua entrata in vigore devono ritenersi presentate ai sensi
e per gli effetti della stessa legge n. 47.
E’ da respingere anche il secondo motivo di ricorso.
Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 29 della
legge
provinciale n. 4 del 1987, che prevede il silenzio assenso sulle
domande di sanatoria, in quanto il primo comma di detta norma esclude
espressamente il tacito accoglimento delle istanze relative ai casi
previsti dal precedente art. 27, ovverosia alle fattispecie non
sanabili come quelle oggetto delle ordinanze impugnate con il ricorso
in esame.
Del pari infondato si rivela il terzo motivo, risultando sufficiente a
precludere il condono richiesto dal ricorrente la collocazione delle
opere abusive su area inclusa in zona agricola. Non rileva, quindi, ai
fini della non condonabilità delle opere in parola, la
circostanza che sulla predetta area non gravi il vincolo paesaggistico
previsto dalla legge provinciale 25.7.1970, n. 16, che riguarda altre
fattispecie di opere non condonabili.
Infondato è anche il quinto motivo di ricorso, che denuncia
l’incompetenza dell’Assessore delegato
all’urbanistica del Comune di Bolzano.
La materia edilizia non è attribuita al Sindaco come
ufficiale di governo.
La materia rientra tra quelle di competenza comunale ed il Sindaco ha
adottato le ordinanze impugnate, come capo
dell’amministrazione
comunale e non nella veste di organo statale.
Va infine respinta anche la censura di difetto di motivazione formulata
dal ricorrente nella descrizione del fatto che precede la esposizione
dei motivi di ricorso.
Le ordinanze impugnate, infatti, ad avviso della Sezione e secondo
principi costantemente seguiti in giurisprudenza, giustificano
correttamente il diniego di condono con il solo e assorbente rilievo
che le opere abusive sono state realizzate in area agricola e che, di
conseguenza, non sono suscettibili di essere condonate.
L’appello, in conclusione, deve essere respinto.
Le spese del secondo grado del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge
il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso, in Roma, in Camera di Consiglio, il 27 giugno
2006, con l'intervento dei sig.ri:
Sergio Santoro
Presidente ed
Estensore
Klaus Dubis
Consigliere
Raffaele Carboni
Consigliere
Paolo Buonvino
Consigliere
Cesare Lamberti
Consigliere
IL PRESIDENTE ed ESTENSORE
f.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
L’ 8 gennaio 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
f. Luciana Franchini
Urbanistica. Diniego condono
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