Cons. Stato Sez. V sent. 1 dell' 8 gennaio 2007
Urbanistica. Diniego condono

REPUBBLICA ITALIANA N. 1/07 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 3727 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 1988
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso R.G. n. 3727/1988 proposto da Cola Pietro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Sabbatini e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del secondo in via Panama n. 12;
CONTRO
il Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Emeri ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio in Via dei Balestrari n. 10 – int. 14;
per l’annullamento
del provvedimento dell’Assessore delegato all’urbanistica del Comune di Bolzano n. 2150/86/C del 20/4/1988 n. 17577;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 5034/02 di questa Sezione;
Vista la nota depositata il 22.7.2003 con cui il sig. Cola ha manifestato il suo perdurante interesse alla definizione del ricorso;
Vista la decisione interlocutoria n. 6268/04 di questa Sezione, con la quale è stato sospeso il giudizio;
Data per letta alla pubblica udienza del 27 giugno 2006 la relazione del presidente Sergio Santoro e uditi, altresì, gli avv.ti gli avvocati Mazzarelli per delega di Medugno ed Emeri, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui è stata respinta l’istanza di condono presentata in data 23 marzo 1986 a tenore della legge 28.2.1985 n. 47 e deduce i seguenti motivi:
Il Comune di Bolzano avrebbe dovuto applicare la legge 28 febbraio 1985 n. 47 (che non consente un diniego di sanatoria come quello opposto dal Comune), vigente al momento della presentazione della domanda, e non già la legge provinciale n. 4 del 1987, non ancora emanata.
Il provvedimento è stato emesso in violazione dell’art. 29, comma 12 della legge provinciale citata, e dell’art. 35, II c., della legge 47/85 che prevede la formazione del silenzio-assenso dopo ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda di condono.
Ammessa l’applicabilità della normativa provinciale, l’esclusione della sanatoria edilizia prevista da quest’ultima si deve intendere ristretta ai casi in cui l’opera abusiva sita in zona di verde agricolo sia incompatibile con la tutela paesaggistica ed ambientale; incompatibilità, in ordine alla cui sussistenza il Comune non ha fornito congrua motivazione.
Le disposizioni della legge provinciale sono costituzionalmente illegittime per disparità di trattamento tra i relativi destinatari e quelli della legge statale, nonché per violazione degli articoli 4, 25 e 97 della Costituzione.
Il provvedimento firmato dall’assessore delegato all’urbanistica è viziato da incompetenza, non essendo ammessa la delega per i provvedimenti relativi al condono edilizio.
L’Amministrazione intimata si è costituita confutando nel merito la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.
Questa Sezione, con la decisione n. 6268 del 27 settembre 2004, ha sospeso il giudizio, in applicazione dell’articolo 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, contenente norme sulla definizione degli illeciti edilizi, nella parte in cui richiama l’applicabilità dell’articolo 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. Quest’ultima disposizione, modificata dall’articolo 8 del decreto-legge 28 aprile 1985 n. 146 convertito nella legge 21 giugno 1985 n. 198 prescrive la sospensione dei procedimenti giurisdizionali riguardanti le opere edilizie abusive fino alla scadenza del termine per presentare la domanda di condono. Nella provincia di Bolzano la materia dell’urbanistica appartiene alla competenza legislativa della Provincia autonoma, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972/670 (competenza cosiddetta primaria o esclusiva). Non essendo state emanate norme di legge provinciale contrarie, ostative o diverse rispetto alla disciplina contenuta nel decreto-legge n. 269 citato, trova applicazione l’articolo 105 del medesimo statuto, secondo cui “Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato”, e che viene richiamato dal decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266, contenente “Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento”.
Il giudizio pertanto è stato quindi sospeso fino alla scadenza del termine per proporre la domanda di sanatoria o al diverso termine stabilito da legge provinciale di Bolzano, considerato anche che il ricordato art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 prevede espressamente la sospensione dei procedimenti anche giurisdizionali aventi per oggetto i provvedimenti “attinenti al presente capo”. Si tratta del capo IV della legge richiamata che concerne appunto le opere sanabili ed i procedimenti per conseguire il condono, vale a dire proprio gli atti della tipologia di quello oggetto del presente giudizio. La sospensione opera “ex lege” ed a nulla vale, quindi, la eventuale difforme volontà delle parti in ordine alla applicabilità a domanda dell’art. 44 della legge 47/1985.
È poi pervenuta il 29 aprile 2006, presso la segreteria di questa Sezione, la dichiarazione del comune di Bolzano, sottoscritta dall'assessore all'urbanistica, secondo cui non risulta essere stata inoltrata dal ricorrente, presso gli uffici dell'assessorato all'urbanistica ai sensi della legge provinciale 6/2004, specifica domanda per il condono dei manufatti abusivi siti in via Francesco Baracca n. 4.
La causa è quindi passata decisione all'udienza del 27 giugno 2006.
DIRITTO
Il ricorso è diretto l'annullamento del provvedimento indicato in epigrafe con cui è stata respinta l’istanza di condono presentata in data 23 marzo 1986 a tenore della legge 28.2.1985 n. 47 relativo ad un immobile in Bolzano, via Francesco Baracca n. 4.
Il ricorrente, deduce l’inapplicabilità della normativa provinciale sopravvenuta. Detta normativa, più restrittiva di quella nazionale quanto agli abusi sanabili è, comunque, non riferibile alla fattispecie, in quanto quest’ultima era già definita al momento della entrata in vigore della normativa provinciale, con la presentazione delle istanze e il pagamento della oblazione ai sensi della legge statale n. 47 del 1985, giusta dell’art. 105 dello Statuto speciale di Autonomia per il Trentino Alto Adige. In base all’art. 105 ora citato deve applicarsi la legislazione statale fino a che non siano state adottate norme regionali o provinciali.
Il motivo è infondato.
Per quanto concerne il primo profilo di esso, con il quale il ricorrente si riferisce con tutta evidenza alla previsione contenuta nell’art. 27 della legge provinciale n. 4 del 1987 che, escludendo dalla sanatoria le opere abusive realizzate nel verde agricolo, prevede un caso di esclusione del condono non stabilito dalla legge statale n. 47 del 1985, si osserva che la tesi propugnata dal ricorrente è stata già oggetto di esame da parte della Sezione in casi analoghi ed è stata già ritenuta priva di fondamento.
La Provincia di Bolzano, dotata di competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica, ai sensi dell’art. 8, n. 5 e 6, in relazione all’art. 4 dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, può introdurre ulteriori casi di opere non suscettibili di condono rispetto a quelle previste dalla legislazione statale (V, 11.12.1998, n. 252; 4.1.1993, n. 21).
Non sussiste il vizio di costituzionalità della normativa provinciale ora richiamata per disparità di trattamento tra cittadini dello Stato, ed è quindi manifestamente infondato il rilievo sollevato dal ricorrente con il quarto motivo di ricorso, in quanto sono di livello costituzionale proprio le norme che, attribuendo alla Provincia autonoma di Bolzano competenza primaria ed esclusiva in materia urbanistica, già comprendono in esse la possibilità di una disciplina differenziata da quella statuale per il territorio provinciale.
Anche il secondo profilo del motivo in esame si rivela infondato, in quanto la legge statale n. 47 del 1985 non trova applicazione nella provincia di Bolzano se non attraverso la normativa provinciale, come emerge dall’art. 1, terzo comma, della stessa legge n. 47. In ordine alle istanze presentate dal ricorrente, pertanto, vige l’art. 44 della legge provinciale n. 4 del 1987, per il quale è espressamente previsto che le istanze di sanatoria presentate prima della sua entrata in vigore devono ritenersi presentate ai sensi e per gli effetti della stessa legge n. 47.
E’ da respingere anche il secondo motivo di ricorso.
Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 29 della legge provinciale n. 4 del 1987, che prevede il silenzio assenso sulle domande di sanatoria, in quanto il primo comma di detta norma esclude espressamente il tacito accoglimento delle istanze relative ai casi previsti dal precedente art. 27, ovverosia alle fattispecie non sanabili come quelle oggetto delle ordinanze impugnate con il ricorso in esame.
Del pari infondato si rivela il terzo motivo, risultando sufficiente a precludere il condono richiesto dal ricorrente la collocazione delle opere abusive su area inclusa in zona agricola. Non rileva, quindi, ai fini della non condonabilità delle opere in parola, la circostanza che sulla predetta area non gravi il vincolo paesaggistico previsto dalla legge provinciale 25.7.1970, n. 16, che riguarda altre fattispecie di opere non condonabili.
Infondato è anche il quinto motivo di ricorso, che denuncia l’incompetenza dell’Assessore delegato all’urbanistica del Comune di Bolzano.
La materia edilizia non è attribuita al Sindaco come ufficiale di governo.
La materia rientra tra quelle di competenza comunale ed il Sindaco ha adottato le ordinanze impugnate, come capo dell’amministrazione comunale e non nella veste di organo statale.
Va infine respinta anche la censura di difetto di motivazione formulata dal ricorrente nella descrizione del fatto che precede la esposizione dei motivi di ricorso.
Le ordinanze impugnate, infatti, ad avviso della Sezione e secondo principi costantemente seguiti in giurisprudenza, giustificano correttamente il diniego di condono con il solo e assorbente rilievo che le opere abusive sono state realizzate in area agricola e che, di conseguenza, non sono suscettibili di essere condonate.
L’appello, in conclusione, deve essere respinto.
Le spese del secondo grado del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma, in Camera di Consiglio, il 27 giugno 2006, con l'intervento dei sig.ri:
Sergio Santoro Presidente ed Estensore
Klaus Dubis Consigliere
Raffaele Carboni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
IL PRESIDENTE ed ESTENSORE
f.to Sergio Santoro

IL SEGRETARIO



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
L’ 8 gennaio 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
f. Luciana Franchini