Consiglio di Stato, Sez. IV n. 5492 del 26 ottobre 2012.
Urbanistica Adozione di variante al P.R.G. comunale e progetto di nuovo raccordo stradale.

La variante di uno strumento urbanistico primario che imprime una nuova destinazione ad aree che sono state già urbanisticamente classificate per effetto della strumentazione urbanistica previgente necessita di apposita motivazione soltanto se le classificazioni preesistenti siano assistite da specifiche aspettative in capo ai rispettivi titolari che risultano fondate su atti di contenuto concreto, nel senso che deve trattarsi di scelte che incidano su particolari situazioni di affidamento, come quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato, da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05492/2012REG.PROV.COLL.

N. 09810/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9810 del 2011, proposto da:

Casaletto S.r.l. - Azienda Agricola Sant’Elena, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ivone Cacciavillani e dall’Avv. Chiara Cacciavillani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Tacito, 41;

contro

Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudia Menini, dall’Avv. Gaetano Puliatti e dall’Avv. Andrea Manzi, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Federico Confalonieri, 5; Provincia di Reggio Emilia, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Coli, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Massimo Colarizi, via Panama, 12; Comune di Bagnolo in Piano (Re); Comune di Novellara (Re);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 381 dd. 8 novembre 2011, concernente adozione di variante al P.R.G. comunale e progetto di nuovo raccordo stradale Reggio Emilia – Bagnolo in Piano – Novellara.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Reggio Emilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per la ricorrente Società l’Avv. Federica Scafarelli in sostituzione dell’Avv. Ivone Cacciavillani, l’Avv. Andrea Manzi per la Regione Emilia Romagna e l’Avv. Massimo Colarizi, in sostituzione dell’Avv. Paolo Coli, per la Provincia di Reggio Emilia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.1. L’attuale appellante, Casaletto S.r.l. - Azienda Agricola Sant’Elena, espone di disporre di un terreno esteso per circa duecento ettari nel territorio comunale di Bagnolo al Piano (RE), località Pieve Rossa, e di svolgere ivi in via prevalente l’attività di allevamento suinicolo.

Con deliberazione n. 273 del 22 ottobre 2002 la Giunta Provinciale di Reggio Emilia ha approvato il progetto preliminare dell’asse viario di collegamento Bagnolo-Novellara (1° e 2° lotto) e ha preso contestualmente atto della bozza dello stipulando accordo di programma tra la medesima Provincia e i Comuni di Bagnolo in Piano e Novellara per la realizzazione di tale opera

L’accordo di programma è stato quindi sottoscritto dalle predette parti in data 7 gennaio 2003 e approvato con decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 9 del 4 febbraio 2003.

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Bagnolo al Piano n. 10 del 26 febbraio 2004 è stata quindi adottata una variante parziale al P.R.G. al fine di adeguare tale strumento urbanistico al tracciato stradale previsto dal progetto.

Con deliberazione VIM/04/11337- n. 389 dd.1 marzo 2004 la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, chiamata a pronunciarsi in ordine alla procedura di verifica di cui all’art. 36-ter della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 (c.d. screening), ha disposto di escludere il progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

La Casaletto S.r.l. – Azienda Agricola Sat’Elena (qui indicata per il seguito come Casaletto) è proprietaria di un terreno agricolo interessato dai lavori del 1° lotto di tale opera.

1.2. Casaletto ha pertanto proposto al riguardo dapprima ricorso innanzi alla Sede di Bologna del T.A.R. per l’Emilia Romagna sub R.G. 866 del 2004 e, quindi, innanzi alla Sezione staccata di Parma dello stesso T.A.R. dopo che con ordinanza collegiale n. 366 dd. 16 settembre 2010 emessa a’ sensi degli artt. 15, comma.5 e 16, comma 2, cod. proc. amm. la Sez. I di Bologna del T.A.R. predetto si era dichiarata incompetente per territorio: pronuncia, questa, definitivamente confermata con ordinanza n. 2689 dd. 4 maggio 2011 resa a’ sensi degli artt. 15 e 16 cod. proc. amm.da questa stessa Sezione.

Mediante tale impugnativa Casaletto aveva pertanto chiesto innanzi al giudice di primo grado l’annullamento della predetta deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna VIM/04/11337 – n. 389 dd. 1 marzo 2004 laddove esclude dal procedimento di valutazione di impatto ambientale il “progetto dell’asse viario di collegamento Bagnolo-Novellara”, degli atti della Provincia di Reggio Emilia richiesti dalla Regione in data 11 agosto 2003, trasmessi alla Regione medesima con la nota 9 febbraio 2004 e ivi acquisiti al Prot. n. 6453/VIM di pari data, dell’accordo di programma intervenuto tra la Provincia di Reggio Emilia e i Comuni di Bagnolo in Piano e Novellara in data 7 gennaio 2003, della deliberazione del Consiglio Comunale di Bagnolo in Piano n. 10 dd. 26 febbraio 2004 recante l’anzidetta adozione di variante al P.R.G. anche come avvio del procedimento acquisitivo delle aree, nonché della conseguente comunicazione data alla stessa Casaletto con nota del Comune di Bagnolo in Piano Prot. n. 4425 dd. 29 marzo 2004 n. 4425 e di tutti gli atti di esame, approvazione, variazione, modifica degli elaborati di progetto, sia di massima che esecutivo o definitivo dell’opera stradale, a cui si riferiscono gli atti testè riferiti.

Casaletto aveva in buona sostanza dedotto al riguardo che, dopo l’approvazione del progetto preliminare da parte della Provincia, il tracciato dell’opera viaria era stato modificato per l’esclusiva esigenza di tutela di fondi altrui, ma in tal modo smembrando in modo rovinoso i propri fondi, con evidente illegittimità di tali previsioni progettuali per sviamento dalla causa tipica.

Casaletto aveva anche dedotto l’illegittimità di un’indebita adozione di una variante al P.R.G. di Bagnolo in Piano sulla base di un progetto in realtà consistentemente variato rispetto a quello a suo tempo approvato dalla stessa Provincia, con conseguente travisamento del fatto e falsità del presupposto.

In tale senso Casaletto aveva imputato all’Amministrazione Comunale di avere privilegiato interessi privati, orientando in tal modo la propria attività di programmazione urbanistica al raggiungimento di obiettivi diversi da quelli tipici di tale funzione, e aveva anche censurato l’omessa considerazione che l’area destinata ad essere appresa ricadeva in zona di interesse paesaggistico-ambientale.

Casaletto aveva pure censurato l’insufficienza e l’inadeguatezza della motivazione che sorreggeva la variante urbanistica, affermando in particolare che era stata omessa qualsivoglia indicazione delle ragioni per le quali la scelta del nuovo tracciato non avesse valutato meritevole di idonea tutela la propria azienda agricola, destinataria di aiuti comunitari e quindi già ritenuta rispondente ai requisiti propri delle attività che soddisfano interessi generali.

Casaletto aveva anche addotto l’illegittimità della decisione di escludere il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e illogicità manifesta.

1.3. Si sono costituiti in giudizio la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Reggio Emilia, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

1.4. La stessa Casaletto, dopo aver appreso la circostanza dell’avvenuta adozione della deliberazione della Giunta della Provincia di Reggio Emilia n. 70 in data 8 marzo 2005, a sua volta recante l’approvazione di variazioni al progetto preliminare dell’opera viaria e del conseguente invio da parte della Provincia medesima di tale provvedimento al Comune di Bagnolo in Piano con nota Prot. n. 3070 dd. 10 marzo 2005, ha proposto al riguardo motivi aggiunti di ricorso, deducendo difetto di motivazione e l’avvenuta violazione dell’art. 7 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 , all. E, non avendo a suo dire l’Amministrazione Provinciale motivato la propria scelta di proseguire il procedimento ablatorio nonostante la pendenza di un giudizio sulla vicenda.

1.5. Con deliberazione n. 20 dd. 23 marzo 2005 il Consiglio Comunale di Bagnolo in Piano ha quindi adottato una nuova variante al P.R.G., impugnata da casaletto con ulteriori motivi aggiunti di ricorso, in particolare censurando l’omessa motivazione in ordine all’osservazione – disattesa, per l’appunto, dal Consiglio medesimo – con la quale l’attuale appellante aveva formulato rilievi relativamente alla parte del tracciato stradale che andava ad intersecare la sua azienda agricola: e ciò mentre osservazioni di altri privati, asseritamente omologhe, erano state accolte.

1.6. Casaletto ha anche dedotto ulteriori motivi aggiunti avverso l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Bagnolo in Piano della variante predetta, avvenuta con deliberazione n. 80 dd. 16 novembre 2005, recante anche le controdeduzioni alle osservazioni pervenute da parte dei privati.

Ad avviso di Casaletto le controdeduzioni che la riguardavano erano illegittime per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per inadeguatezza dell’istruttoria e per eccesso di potere sotto molteplici profili.

1.7. Da ultimo, Casaletto ha impugnato in primo grado, sempre con motivi aggiunti di ricorso, il decreto della Provincia di Reggio Emilia n. 06/2009 dd. 18 novembre 2009 recante l’espropriazione dell’area di sua proprietà, deducendone l’illegittimità derivata dai vizi già complessivamente dedotti avverso i precedenti atti presupposti e, in via autonoma, la carenza della motivazione richiesta dall’art. 7 della L. 2248 del 1865, all. E, per il caso in cui l’Amministrazione avesse deciso di dar seguito al procedimento espropriativo pur nella pendenza di un giudizio sulla vicenda.

1.8. Su tutti gli anzidetti motivi aggiunti di ricorso la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Reggio Emilia hanno aderito al contraddittorio, concludendo per la loro reiezione.

1.9. Con ordinanza cautelare n. 193 dd. 12 ottobre 2010 la Sezione staccata di Parma dell’adito T.A.R. ha respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati, avanzata da Casaletto, “considerato che, a fronte dell’avanzato stato di esecuzione dell’opera, nessuna effettiva immediata utilità ricaverebbe la parte ricorrente da un’eventuale sospensione dell’efficacia degli atti impugnati”.

1.10. Con sentenza n. 381 dd. 8 novembre 2011 la medesima Sezione ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti.

Il giudice di primo grado ha pure condannato Casaletto al pagamento delle spese di tale primo grado di giudizio, liquidate nella misura di € 2.000,00.- (duemila/00) per ciascuno a favore della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Reggio Emilia, oltre agli accessori di legge.

2.1. Con l’appello in epigrafe Casaletto chiede ora la riforma di tale sentenza.

2.2. Con un primo ordine di censure Casaletto deduce al riguardo l’avvenuta violazione della legge del processo, rimarcando che il motivo principale del ricorso in primo grado era costituito dall’ “eccesso di potere per favoritismo”, asseritamente realizzato mediante modifiche di tracciato dell’opera che per salvaguardare gli interessi di altre aziende incidevano pesantemente sui propri terreni.

Casaletto in tal senso richiama la circostanza di aver chiesto in data 14 novembre 2005, pendendo ancora il procedimento di primo grado innanzi alla Sezione I di Bologna del T.A.R. per l’Emilia Romagna, che fosse ordinato all’Amministrazione Regionale di produrre la documentazione inerente a tali richieste di spostamento del tracciato , e che il Presidente dello stesso T.A.R., mediante propria ordinanza n. 5 dd. 3 maggio 2005, emessa a’ sensi dell’allora vigente art. 23 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modifiche, aveva accolto tale istanza disponendo che la Regione medesima producesse agli atti di causa la documentazione richiamata a pag. 9 dell’impugnata deliberazione della Giunta Regionale VIM/04/11337- n. 389 dd.1 marzo 2004, la richiesta delle altre imprese agricole di spostamento del tracciato riferita a pag. 10 della deliberazione medesima e “chiarimenti sulla individuazione del fondo interessato”.

Casaletto afferma che l’Amministrazione Regionale non avrebbe ottemperato a tale ordinanza e che, nondimeno, la causa è stata trattenuta in decisione dal primo giudice, il quale a sua volta, “nè nello storico, né in motivazione”, ha menzionato l’ordinanza presidenziale anzidetta e la circostanza del mancato suo adempimento da parte della Regione (cfr. pag. 4 e ss. dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio).

Casaletto ha denotato che, per contro, lo stesso T.A.R. si è richiamato sul punto alla ben nota giurisprudenza secondo la quale il ricorrente deve addurre “concreti elementi di prova” a fondamento delle proprie censure, nel mentre risulta intrinsecamente legittima l’avvenuta consultazione, da parte dell’Amministrazione procedente, dei proprietari coinvolti dal progetto dell’opera.

L’attuale appellante reputa palese l’avvenuto travisamento della censura da parte del giudice di primo grado, in quanto sarebbero stati in realtà sentiti (e accontentati) i soli proprietari incisi dalla prima versione del progetto; a suo dire, quindi, l’Amministrazione Comunale si sarebbe dimostrata in tal modo maggiormente sensibile nei confronti delle esigenze delle proprietà “locali” rispetto a quelle proprie, posto che la sua sede notoriamente non è ubicata a Bagnolo in Piano.

2.3. Con un secondo ordine di censure Casaletto ha quindi in buona sostanza riproposto tutto l’insieme di motivi di ricorso già da essa dedotti nel precedente grado di giudizio e che sono stati tutti respinti dal T.A.R.

In particolare, per quanto segnatamente attiene all’impugnata Variante al P.R.G. con la quale il Consiglio Comunale di Bagnolo in Piano ha reso lo strumento urbanistico primario conforme al secondo progetto, Casaletto deduce testualmente “l’incredibile superficialità della sentenza” impugnata, laddove si intenderebbe “sterilizzare il rilievo difensivo (sul quale ci si soffermò a lungo nella discussione orale) che quel secondo progetto spaccava in due l’azienda, separando l’insieme dei fabbricati di servizio dall’area prativa, estrapolando un passo della Relazione” illustrativa della Variante medesima “del seguente tenore (pag. 15 …) “si evidenzia che la progettata variante lambisce solo il margine est di un corpo aziendale di notevolissima estensione”. Estrapolazione assolutamente falsante, perché proprio dalla delibera comunale di variante al P.R.G. (pag. 6) si rileva che il nuovo (secondo) progetto “lascia ad est della variante terreni agricoli appartenenti alla Casaletto di sufficiente profondità ed estensione (oltre 60 ettari)” (sic, proprio sic). Altro che “lambisce solo il margine est”; la variante lascia “al di là” un’estensione di 60 ettari separati dai fabbricati aziendali!” (cfr. pagg. 8 e 9 dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio).

Casaletto afferma che secondo il provvedimento dell’Amministrazione Comunale la separazione dei propri due corpi d’azienda sarebbe stata ovviata dalla realizzazione di un una strada di servizio e di un sottopasso carrabile, per contro mai realizzati, e rimarca di aver chiesto sul punto al giudice di primo grado di disporre una verificazione o una consulenza tecnica sul pregiudizio arrecato in tal modo all’azienda: richiesta, questa, non accolta.

2.4. Anche nel presente grado di giudizio si sono costituite la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Reggio Emilia, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione dell’appello.

2.5. Alla pubblica udienza del 3 aprile 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va respinto.

3.2. Va innanzitutto smentita la fondatezza della circostanza allegata dall’appellante circa la mancata realizzazione di un una strada di servizio e di un sottopasso carrabile a beneficio della propria azienda, come – per l’appunto – previsto in sede di progettuale ma, a detta della stessa Casaletto, mai costruiti.

Tali opere – per contro – sono state realizzate, come consta dalla relazione peritale depositata in copia dalla difesa della Provincia e stilata ai fini della fissazione dell’indennità di esproprio delle porzioni di terreno appreso a Casaletto (cfr. doc. 6 prodotto in primo grado dalla Provincia, pagg. 16 e 17).

3.3.1. Inoltre, per quanto segnatamente attiene all’asseritamente mancata ottemperanza da parte della Regione all’ordinanza istruttoria a suo tempo emanata dal Presidente del T.A.R. per l’Emilia Romagna, consta che l’Amministrazione Regionale ha provveduto al riguardo con nota raccomandata A.R. dd. 4 luglio 2005, debitamente acquisita al fascicolo processuale quando ancora il relativo procedimento era radicato a Bologna.

Risulta, peraltro, pure fondata la notazione di Casaletto secondo la quale tale adempimento consiste nell’avvenuta allegazione di una nota dd. 27 giugno 2005 a firma del Responsabile del Servizio affari giuridici e generali della Regione medesima, secondo il quale la documentazione segnatamente chiesta dal Presidente del T.A.R., ossia le richieste di modifica del tracciato da taluni privati e i chiarimenti sull’individuazione del fondo interessato ai lavori di realizzazione della nuova struttura viaria Bagnolo – Novellara non erano “giacenti presso gli uffici regionali, ma presso il proponente il progetto, e cioè la Provincia di Reggio Emilia”.

La Provincia, a sua volta, non ha depositato tale documentazione nel fascicolo di primo grado, nonostante Casaletto abbia più volte reiterato la propria richiesta in tal senso, e giustifica ora tale sua omissione con la tesi dell’assorbimento dell’ordinanza istruttoria emessa dal Presidente del T.A.R. nella ritenuta incompetenza territoriale della Sezione da questi presieduta.

Casaletto contesta la fondatezza di tale assunto e afferma che proprio l’omessa acquisizione della documentazione in questione agli atti di causa avrebbe precluso innanzi al giudice di primo grado e – ora – innanzi a questo stesso giudice di conoscere in favore di chi sia stata realizzata la traslazione ad ovest del progettato asse viario: traslazione - per l’appunto - dannosa per la sua proprietà e che, pur nella ben evidente materialità della circostanza, necessiterebbe - a dire della medesima appellante - della prova (non acquisita nel contraddittorio processuale) del“favoritismo” praticato illegittimamente dalle varie Amministrazioni che hanno preso parte al procedimento di cui trattasi, in primis il Comune di Bagnolo in Piano.

3.3.2. Il Collegio, per parte propria, evidenzia che nell’impugnata deliberazione della Giunta Regionale Prot. VIM/04/11337n. 389 dd. 1 marzo 2004 recante a’ sensi dell’art. 36-ter della L.R. 20 del 2000 l’esclusione con prescrizioni del progetto dell’opera viaria Bagnolo – Novellara dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, si legge - tra l’altro - nell’invero ampia motivazione addotta al riguardo, che con nota Prot. AMB/VIM/03/24191 dd. 11 agosto 2003 l’Amministrazione Regionale aveva chiesto alla Provincia di Reggio Emilia, un “approfondimento delle motivazioni” che avevano indotto la Provincia medesima, “in accordo con i Comuni interessati … alla scelta del tracciato presentato, in relazione a quello diverso, previsto, da diversi anni, dai P.R.G. comunali approvati… anche in relazione a tracciati alternativi, o variazioni dello stesso, per limitati tratti”.

Tale “approfondimento” è stato fornito dalla Provincia con nota dd. 9 febbraio 2003 assunta dalla Regione al prot. n. 6453/VIM di pari data.

La Provincia, in particolare, ha precisato le motivazioni che hanno indotto alla scelta del tracciato, riportate integralmente anche a pag. 5 e ss. del provvedimento adottato dalla Giunta Regionale: “I criteri che si sono assunti nell’individuare il percorso, per il quale sono fermi i punti iniziali e finali (a sud il tratto da Reggio fino alla tangenziale di Bagnolo e a nord il tratto relativo alla futura variante di Novellara), e che attraversa un’area prevalentemente agricola, sono: ricercare il tracciato più lineare possibile dal punto di vista dell’efficacia trasportistica; salvaguardare le abitazioni preesistenti; garantire la lavorabilità dei terreni; conservare il tessuto socio-economico preesistente. La distanza del nuovo asse dalla esistente provinciale è valutata in funzione del suo utilizzo, in modo da agevolarne la fruizione anche da parte dei residenti. L’intenzione è anche quella di creare l’opportunità di completare la razionalizzazione dei sistemi viari dei vari centri abitati che compongono i due Comuni, realizzando una gerarchia netta tra strade ad alto scorrimento, assi di penetrazione e strade di distribuzione, con la possibilità di riorganizzare gli spazi urbani con interventi mirati sulla viabilità di quartiere. Nel corso degli anni sono state avanzate diverse ipotesi progettuali, valutate e superate per motivi di ordine trasportistico, ambientale, sociale ed economico. Lo Studio del tracciato, facente parte della documentazione consegnata per lo svolgimento della procedura di screening, raccoglie le ipotesi di tracciato scaturite durante il processo progettuale, a seguito anche del confronto con i cittadini e le forze politiche, effettuato in accordo con il Comune di Bagnolo, attraverso un percorso partecipativo attuato con il ricorso a numerose assemblee pubbliche, tenutesi sia nel centro abitato capoluogo che nelle frazioni limitrofe interessate all’opera. Pertanto, in detto elaborato sono raccolte le varie soluzioni che schematicamente si possono raggruppare in percorsi larghi, posti a notevole distanza dalla strada provinciale esistente (tracciati C, D, E ed ipotesi larga), e percorsi stretti, più ravvicinati alla attuale strada provinciale e maggiormente rispondenti alla necessità di rendere funzionale l’utilizzo della nuova opera viaria in progetto anche ai residenti (tracciato del Progetto Preliminare, tracciati A e B). I tracciati larghi nascono, sostanzialmente, da una soluzione proposta dalla Lista Civica “Bagnolo di tutti”, successivamente elaborata … da(lla) Provincia al fine di rendere funzionale il tracciato, e ridiscussa poi con i rappresentanti della Lista.

Si sottolinea come il tracciato E e l’ipotesi larga sono stati scartati già in fase iniziale in quanto non prevedevano un innesto sulla rotatoria in via Ponte Forca, andando quindi ad incidere in un corridoio diverso da quello pianificato. I tracciati stretti sono invece il Progetto Preliminare approvato dalla Provincia di Reggio Emilia, il tracciato A sottoposto alla procedura di screening che si discosta di poco dal Progetto Preliminare (come nel seguito specificato), e il tracciato B proposto successivamente da alcuni residenti del Comune di Bagnolo. La scelta del tracciato sottoposto a screening è dunque il risultato di un confronto tra le diverse soluzioni, effettuato attraverso l’analisi di parametri tecnici, economici ed ambientali dei vari percorsi alternativi. Nel seguito si riportano le valutazioni che hanno condotto alla scelta del progetto in esame. Dal punto di vista funzionale le soluzioni valutate non sono equivalenti: i tracciati larghi rendono maggiormente problematico l’accesso da via Salvi nell’area industriale-artigianale di S. Tommaso della Fossa. Il tracciato C si allontana dalla attuale provinciale a ovest mediamente di circa 900 m, inoltre la rotatoria di raccordo con la provinciale esistente dovrebbe essere prevista su via Ponte Forca invece che su via Salvi. L’allontanamento del tracciato verso ovest rende funzionale più al traffico di attraversamento che a quello locale l’ipotetico nuovo asse.

Il percorso di Progetto Preliminare, la soluzione di screening A e il tracciato B sono invece collocati ad una distanza media dalla S.P. n. 3, di circa 400 – 500 m. La distanza del nuovo asse dalla esistente provinciale per quanto riguarda il Progetto Preliminare è valutata in funzione del suo utilizzo, in modo da agevolarne la fruizione anche da parte dei residenti. In questo modo si fornisce l’opportunità di completare con maggiore efficacia gli interventi di razionalizzazione dei sistemi viari dei Comuni interessati dall’opera, realizzando una gerarchia netta tra strade ad alto scorrimento, strade locali e di quartiere (realizzazione di ciclopedonali, di interventi sulla sicurezza previsti sulla S.P. n. 3). Viene altresì data la possibilità di riorganizzare gli spazi urbani con interventi mirati sulla viabilità di quartiere delle frazioni interessate, ricostituendo l’unitarietà dei centri abitati, con interventi di moderazione del traffico. … Relativamente alla compatibilità con gli edifici preesistenti, si sottolinea come questi elementi contrastino spesso con le esigenze di linearità che devono essere conferite ad un’arteria di questa importanza. Dal punto di vista della compatibilità con gli edifici preesistenti, vi è da rilevare che i tracciati più esterni interessano un numero maggiore di fabbricati collocati nell’ambito di una fascia dei 50 m dall’asse stradale rispetto ai tracciati A e B. …. I tracciati A (tracciato sottoposto a screening) e B, nel tratto compreso tra viaS. Antonio e Via Lazzari sono collocati in una fascia posta ad una distanza media di circa 400 m a ovest della esistente strada provinciale. Le soluzioni C, D, E e l’ipotesi larga sono invece localizzate ad una distanza media di circa 900-1000 m dalla provinciale. Questi ultimi possibili tracciati, essendo posti più a ovest e dovendo comunque rispettare i punti di inizio e fine, presentano un andamento sinuoso con un aumento della lunghezza complessiva dell’asse rispetto alla soluzione individuata con il progetto sottoposto a screening (A).Per quanto possibile a questo livello di progettazione, ipotizzando che gli oneri per sottopassi e strade di servizio siano paragonabili a quelli dei tracciati A e B, si può valutare che indirizzandosi verso le soluzioni larghe si abbia un notevole incremento dei costi, dovuto sia alla maggiore lunghezza dei percorsi sia al fatto che, essendo i “tracciati larghi” posti in un’area maggiormente depressa dal punto di vista altimetrico, si dovrebbe prevedere un potenziamento del rilevato al fine di evitare possibili esondazioni. Tracciati studiati. Costi: Tracciati A e B 7.747.000,00 euro. Tracciati larghi 9.600.000,00 euro. Maggiore costo 1.853.000,00 euro. Il tracciato prescelto A sottoposto a screening,relativamente al primo lotto in Comune di Bagnolo, è stato ottimizzato inoltre in base a considerazioni successive alla stesura del progetto preliminare e a seguito di incontri informali effettuati dal Comune stesso con i proprietari delle aree interessate dalle opere, incontri che hanno portato ad alcune modifiche del tracciato come si può evincere dalla documentazione presentata.

In particolare, rispetto al progetto preliminare approvato, la procedura di verifica (screening) è stata applicata ad un progetto leggermente modificato in quanto si è ritenuto opportuno apportare le seguenti variazioni: 1. traslazione verso sud della nuova rotatoria di svincolo con l’esistente tangenziale di Bagnolo in prossimità di via Scappa, in corrispondenza dell’origine del nuovo tronco stradale, con conseguente spostamento a ovest di un tratto del nuovo asse fino a Via Fornaci; 2. spostamento verso ovest del tratto del nuovo asse compreso tra via Salvi e via Ponte Forca. Questa scelte sono state effettuate su richiesta delle proprietà interessate dall’esproprio al fine di ridurre gli scorpori e limitare l’estensione dei reliquati dei mappali che vengono attraversati. Inoltre, la scelta del tracciato A rispetto al tracciato B comporta un minore onere per quanto riguarda il frazionamento di un fondo agricolo e consente di ottenere un percorso più lineare dal punto di vista viabilistico”.

Va ancora denotato che al § 5.4. e ss. delle premesse della medesima deliberazione della Giunta Regionale è puntualmente descritto il tracciato prescelto per il tratto dell’opera corrispondete al suo primo lotto, ricadente nel territorio comunale di Bagnolo in Piano: “il tracciato …. prende origine, con una nuova rotatoria, dall’esistente tangenziale di Bagnolo in prossimità di via Scappa, che viene interrotta, ma la cui continuità viene garantita da una strada di servizio; il tracciato prosegue verso nord intersecando via Fornaci sulla quale verrà realizzato un sottopasso agricolo per garantirne la continuità; aggira a ovest il caseificio e si dirige con una semicurva sulla via Vico Secco, per il mantenimento della quale viene realizzata una strada di servizio, e S. Antonio che svincola con un sottopasso agricolo; il tracciato prosegue in rettilineo verso nord attraversando via Lazzari e via Formigine di cui si prevede l’interruzione (è prevista una strada di arroccamento tra via Lazzari e via S. Antonio per mantenere i collegamenti); l’intersezione di via Salvi in prossimità dell’area artigianale-industriale di S. Tommaso della Fossa viene risolta con una rotatoria che diventa il secondo nodo di raccordo tra la viabilità locale e la nuova arteria di scorrimento; il tracciato prosegue verso nord e interseca via Ponte Forca (S.P. n.68), al confine con il Comune di Novellara, che viene svincolata con un sottopasso”.

Orbene, dalle ben puntuali e approfondite considerazioni motive congiuntamente condivise dalla Provincia e dalla Regione, nonché in sede di variante al P.R.G. anche dal Consiglio Comunale di Bagnolo in Piano, consta che la scelta del tracciato definitivo dell’opera non costituisce il risultato di una progressiva traslazione ad ovest del tracciato medesimo indotto da un’acritica recezione di richieste da parte dei residenti al fine di salvaguardare l’integrità dei propri fondi agricoli, ma la conseguenza dell’applicazione di indirizzi di ordine generale elaborati dalla stessa Amministrazione Provinciale al fine di garantire il contenimento sia dei costi per la realizzazione dell’opera, sia dei disagi per la popolazione interessata: indirizzi che hanno pertanto comportato la scelta di privilegiare soluzioni comportanti la non demolizione di edifici destinati ad abitazione e l’individuazione di percorsi viari il più possibile lineari, oltreché la garanzia della “lavorabilità dei terreni” e la “conservazione del tessuto socio-economico preesistente”.

In tale contesto, la circostanza che il tracciato da ultimo prescelto contempli la realizzazione di due soli sottopassi agricoli al fine di conservare l’utile fruizione del fondo inciso al proprio interno dal nuovo tracciato stradale (uno dei quali segnatamente dedicato alle esigenze aziendali dell’attuale appellante e che, come detto innanzi al § 3.2 della presente sentenza, risulta già ad oggi realizzato) costituisce prova eloquente dell’attenzione osservata dalle Amministrazioni coinvolte al fine di prescegliere la soluzione progettuale che coniugasse le esigenze pubbliche del tracciato viario più breve e sicuro e del contenimento dei costi con le esigenze private di subire il minor pregiudizio possibile per i fondi interessati dalla realizzazione dell’opera.

Ciò posto, la tesi di fondo sostenuta dall’attuale appellante circa la sussistenza di scelte discriminatrici da parte delle Amministrazioni procedenti è stata a ragione respinta dal giudice di primo grado con la notazione secondo la quale, in coerenza del costante orientamento sul punto della giurisprudenza, in simili evenienze il ricorrente deve addurre circostanze precise e inequivocabili, tali cioè da dar conto delle divergenze dell’atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo a questo fine sufficienti semplici supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell’illegittima finalità perseguita in concreto dall’Amministrazione (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2010 n. 1418).

La stessa lettura dei surriportati brani dell’impugnata deliberazione della Giunta Regionale consente di acclarare in tal senso che il perseguimento di finalità diverse da quelle istituzionali appare il frutto di mere congetture, a fronte del richiamo a contatti con vari proprietari delle aree interessate, nell’ambito peraltro di un’ordinaria e legittima consultazione dei privati coinvolti nelle scelte dell’Amministrazione, la quale ben può ponderare gli interessi che vengono in tal modo in rilievo e ancorare la localizzazione dell’opera pubblica alle valutazioni di ordine generale da essa predeterminate e dianzi enunciate.

Dimodochè - come sempre a ragione evidenziato dallo stesso giudice di primo grado - “la circostanza che il fondo della società ricorrente venga a subire rilevanti limitazioni e che il precedente tracciato stradale lo preservasse invece da pregiudizi, lungi dall’implicare un’automatica volontà di privilegiare altri, è verosimilmente il risultato di una diversa distribuzione dei sacrifici tra i proprietari locali, in un’ottica non necessariamente condizionata dalla volontà dell’organo amministrativo di abusare del potere affidatogli” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

3.4.1. Per il resto, il Collegio ribadisce a sua volta, concordando a sua volta con quanto già evidenziato del giudice di primo grado, che l’asserita ascrivibilità dell’area ad una zona di rispetto paesaggistico-ambientale non vizia gli atti impugnati; a fronte di presunte indicazioni contrastanti contenute nell’impugnata deliberazione della Giunta Regionale e nella relazione della procedura di screening, Casaletto avrebbe infatti dovuto specificare quali concrete conseguenze tale circostanza avrebbe eventualmente determinato sull’esito del procedimento, ovvero se e in che modo ne siano risultate alterate le determinazioni conclusive: specificazione che, per l’appunto, non è stata fornita.

3.4.2. Altrettanto correttamente il giudice di primo grado ha respinto la censura con la quale Casaletto ha dedotto l’inadeguatezza della motivazione della variante urbanistica, articolata – a suo dire – in affermazioni prive di reale contenuto, o comunque del tutto generiche.

A tale riguardo il Collegio ribadisce che la variante di uno strumento urbanistico primario che imprime una nuova destinazione ad aree che sono state già urbanisticamente classificate per effetto della strumentazione urbanistica previgente necessita di apposita motivazione soltanto se le classificazioni preesistenti siano assistite da specifiche aspettative in capo ai rispettivi titolari che risultano fondate su atti di contenuto concreto, nel senso che deve trattarsi di scelte che incidano su particolari situazioni di affidamento, come quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato, da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2010 n. 2545).

Nel caso di specie, pertanto, sono del tutto esustive - anche in dipendenza degli anzidetti criteri generali che hanno improntato l’operato dell’Amministrazione Provinciale al fine di determinare il tracciato definitivo della nuova opera viaria - le indicazioni generali circa le ragioni di pubblico interesse addotte dal Consiglio Comunale a fondamento della modifica della qualificazione urbanistica della zona interessata dalla localizzazione dell’opera pubblica.

3.4.3. Il T.A.R. ha – altresì – fondatamente respinto la censura dedotta da Casaletto circa il particolare pregio dell’attività prevalentemente svolta sul proprio fondo, destinataria di aiuti comunitari e per questo asseritamente meritevole di particolare considerazione e tutela all’atto della definizione del tracciato della strada da realizzare: e ciò avuto segnatamente riguardo alla circostanza per cui la nuova localizzazione dell’opera, pur determinando l’apprensione di una parte del fondo di proprietà di Casaletto non ha pregiudicato la prosecuzione dell’attività medesima, pur costringendola in una superficie di minore estensione.

Il pregiudizio subito da Casaletto, infatti, non evidenzia profili di manifesta sproporzione nella distribuzione nel territorio dei disagi discendenti dalla realizzazione dell’opera pubblica, e ciò anche in dipendenza della ben evidente prevalenza dell’interesse pubblico alla realizzazione di un’opera effettivamente funzionale alle esigenze viabilistiche anche a beneficio dei residenti e dell’inconfigurabilità di un’aprioristica posizione di privilegio per un’azienda che è invero beneficiaria di finanziamenti comunitari, ma che per questo non può reputarsi sottratta alla necessaria graduazione degli interessi coinvolti e ad un’equa ripartizione degli oneri per la comunità locale, in esito a valutazioni tipicamente rientranti nella discrezionalità amministrativa e non soggette ad una motivazione particolarmente dettagliata.

3.4.4. Sempre a ragione il giudice di primo grado ha reputato infondata la censura di Casaletto relativa al mancato espletamento del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) e i vizi di difetto di motivazione, di carenza di istruttoria e di illogicità manifesta che a suo dire inficerebbero l’impugnata deliberazione della Giunta Regionale recante la relativa decisione.

A tale riguardo va evidenziato che a’ sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9, recante “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”, l’Autorità chiamata all’effettuazione della procedura di screening“…verifica se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA …” e sceglie una delle tre soluzioni ivi previste (“…a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA; b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo; c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA …”).

La Giunta Regionale ha nella specie analizzato in dettaglio l’incidenza dell’opera su aria, rumore, suolo e sottosuolo, ambiente idrico, flora, vegetazione e paesaggio, tenendo peraltro in considerazione anche gli altri elementi indicati nell’allegato D alla medesima L.R. 9 del 1999, e stabilendo poi le misure da adottare per la tutela dell’ambiente nell’esecuzione dei lavori in questione.

Se così è, dalla stessa lettura dell’invero corposo provvedimento ben emerge l’apoditticità delle censure di insufficiente istruttoria e di carente motivazione formulate da Casaletto, posto che il complesso e del tutto esaustivo impianto motivazionale del provvedimento medesimo reca approfondite considerazioni che sottendono il vaglio dei molteplici aspetti correlati alla tutela del territorio; e, in conseguenza di ciò, i motivi della scelta operata nella specie, ossia l’esclusione della VIA ma con l’imposizione di prescrizioni, sono identificabili in apprezzamenti di ordine tecnico-discrezionale, chiaramente evincibili dalle indicazioni fornite dall’Amministrazione regionale e censurabili solo per vizi logici, dei quali peraltro non è stata dedotta la sussistenza.

Per quanto poi segnatamente attiene all’asseritamente omesso esame delle specifiche questioni dell’impatto sull’attività agricola locale e dell’aumento dell’inquinamento atmosferico in dipendenza della certa crescita del traffico stradale, va evidenziato che a ragione il giudice di primo grado ha affermato che l’effettiva rilevanza di tali profili va valutata nella globalità dell’istruttoria e che pertanto, per quanto segnatamente attiene alla tutela dell’aria, emerge una distinta analisi al § 6.4 (e, in particolare, al § 6.4.9) dell’impugnata deliberazione della Giunta Regionale, e che per quanto attiene invece alle aree agricole, un apposito esame è contenuto al § 6.10 (e, in particolare, al § 6.10.2), nell’ambito di un’attività tecnico-discrezionale sottratta al sindacato di legittimità, salvo evidenti profili di illogicità o abnormità che nel caso di specie Casaletto non ha comprovato.

3.4.5. Il giudice di primo grado ha anche fondatamente respinto le censure con le quali è stata dedotta l’illegittimità degli atti impugnati in quanto la loro motivazione non recherebbe alcuna considerazione circa la decisione di seguitare il procedimento ablatorio nonostante la pendenza di una controversia.

A tale riguardo lo stesso giudice di primo grado ha rettamente affermato l’inconferenza nell’economia di causa del richiamo di Casaletto all’art. 7 della L. 2248 del 1865, all. E, che segnatamente riguarda il particolare e del tutto diverso potere di requisizione di beni privati per grave necessità pubblica; e ciò, senza sottacere che sussiste in capo alla P.A. un obbligo di puntuale motivazione soltanto se la stessa assume nuovi provvedimenti in relazione a vicenda già interessata da una controversia innanzi al giudice amministrativo, tanto più nel caso in cui la scelta della medesima P.A. scaturisce da una rinnovata istruttoria o da sopraggiunte esigenze di tutela dell’interesse affidato alle cure dell’organo amministrativo: ipotesi, queste, assodatamente non ricorrenti nel caso di specie.

3.4.6. E’ stata anche correttamente respinta dal giudice di primo grado la censura riguardante la deliberazione consiliare di adozione della variante al P.R.G. laddove non sarebbe stata motivata la reiezione dell’osservazione presentata al riguardo da Casaletto e recante rilievi sulla circostanza che il tracciato stradale intersecava la propria azienda agricola.

In tal senso il T.A.R. ha reputato a ragione assorbente la circostanza per cui, nel prosieguo del procedimento, il Consiglio Comunale, prima di approvare definitivamente la variante, ha comunque controdedotto all’osservazione di Casaletto, la quale – a sua volta - ha ritualmente impugnato in sede giurisdizionale le ulteriori decisioni negative del Comune; il che, per l’appunto, esonerava da ogni statuizione circa il precedente, asserito, difetto di motivazione.

3.4.7. Per quanto attiene alle controdeduzioni formulate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione definitiva della variante, Casaletto ha affermato che non si sarebbe ivi tenuto conto della sua legittima aspettativa ad una soluzione progettuale alternativa meno pregiudizievole per l’attività agricola, che si è solo genericamente esclusa la praticabilità di altri tracciati senza specificarne le ragioni, che una simile scelta ignorava anche l’obbligo di applicazione del principio di economicità dell’azione amministrativa, che l’istruttoria sarebbe stata in ogni caso insufficiente e che l’Amministrazione Comunale avrebbe comunque addotto avverso le proprie osservazioni motivazioni errate, incomprensibili e contraddittorie.

A tale riguardo va innanzitutto ricordato che le osservazioni formulate dai proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore o della sua variante (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2010 n. 6911), e che il merito della scelta relativa alla localizzazione di un’opera pubblica è sottratto al sindacato del giudice amministrativo, salvo profili di illogicità, travisamento e contraddittorietà (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 3 agosto 2010 n. 6155), con la conseguenza che la P.A. non è tenuta a fornire al riguardo le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto che di un altro, rimanendo inibita al sindacato giurisdizionale sull’eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dall’organo competente, in quanto profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell’azione amministrativa, salvo che la scelta risulti manifestamente illogica o abnorme e tale vizio sia rilevabile prima facie (cfr. ibidem).

Precisato ciò, a ragione il giudice di primo grado ha ritenuto la motivazione addotta nella specie dal Consiglio Comunale del tutto esaustiva e priva di vizi logici (cfr. ivi: “…Si evidenzia … che la progettata variante alla S.P. n° 3 lambisce solo il margine est di un corpo aziendale di notevolissima estensione e che non sembrano proponibili soluzioni tecniche alternative e tali da produrre un minor impatto rispetto al corpo aziendale dell’opponente dal momento che, un eventuale spostamento verso est del tracciato stradale adottato, da un lato avvicinerebbe eccessivamente la nuova viabilità a costruzioni esistenti classificate nel vigente P.R.G. “Edifici rurali a vincolo tipologico”, dall’altro ridurrebbe ulteriormente l’estensione degli appezzamenti interclusi tra nuova strada e confini est dell’azienda con il risultato di rendere ancora più problematica la corretta esplicazione dell’attività agricola. La soluzione viabilistica sottesa dalla variante invece, pur attraversando in senso nord - sud il corpo aziendale dell’opponente, si colloca nel corridoio già interessato da viabilità esistente (Via Vicosecco), corre a circa 150 metri dagli edifici rurali a vincolo tipologico e lascia ad est della variante terreni agricoli, appartenenti alla Casaletto S.r.l., di sufficiente profondità ed estensione (oltre 60.000 mq) per consentire la corretta prosecuzione dell’attività agricola assicurando la connessione funzionale tra corpo aziendale ad est della nuova strada e restanti terreni dell’azienda agricola tramite “strada di servizio e sottopasso carrabile” ...”).

A tale riguardo il T.A.R. ha affermato che dalla motivazione addotta dall’organo consiliare ben emerge che i rilievi di Casaletto sono stati puntualmente vagliati dall’organo consiliare, ancorchè – come detto innanzi – non obbligato ad una diffusa e analitica motivazione; né erano censurabili le ragioni della decisione da esso assunta, posto che l’affermazione dell’esigenza di evitare un’eccessiva vicinanza della strada ad edifici rurali e le valutazioni circa i pregiudizi legati alla formazione di appezzamenti interclusi di dimensioni troppo ridotte a fronte di una soluzione coerente con l’assetto viabilistico preesistente costituiscono nel loro assieme assunti non manifestamente illogici o abnormi, né indici di un’errata o insufficiente istruttoria.

La circostanza che Casaletto, nell’articolazione dell’appello, abbia affermato che il T.A.R. abbia con ciò operato un’“estrapolazione assolutamente falsante”, perché proprio a pag. 6 dalla deliberazione consiliare impugnata si afferma che l’ultimo progetto dell’opera “lascia ad est della variante terreni agricoli appartenenti alla Casaletto di sufficiente profondità ed estensione (oltre 60 ettari)” e che, quindi, non “lambisce solo il margine est” dell’azienda non muta i termini della questione, posto che – come si è detto innanzi – l’incontestabilmente già avvenuta realizzazione del sottopasso “dedicato” alle esigenze della medesima Casaletto risolve in ogni caso i pregiudizi da essa ab origine dedotti.

3.4.8. Risulta ben evidente che l’insieme delle considerazioni che precedono escludono i vizi ravvisati da Casaletto in via derivata avverso il provvedimento di espropriazione adottato nei suoi confronti.

Lo stesso provvedimento di esproprio non reca inoltre l’asserito difetto di motivazione ex art. 7 della L. 2248 del 1865, all. E, poiché – come già dianzi evidenziato – tale articolo di legge non attiene all’istituto dell’espropriazione per pubblica utilità, ma riguarda la diversa ipotesi di atti finalizzati all’utilizzazione temporanea di beni privati per la tutela di interessi generali non direttamente connessi con l’esecuzione di un’opera pubblica; senza sottacere che in via di principio la pendenza di un giudizio non richiede un’apposita motivazione circa la necessità di dover comunque completare il procedimento contestato dal privato.

4. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza di lite, e sono liquidati nel dispositivo.

Va, altresì, dichiarato irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 corrisposto per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante Società al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, liquidati nella misura di € 1.500,00.- (milleecinquecento/00) a favore della Regione Emilia Romagna e di € 1,500,00.- (millecinquecento/00) a favore della Provincia di Reggio Emilia, oltre ad I.V.A.e C.P.A.

Dichiara – altresì - irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 corrisposto per il presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)