Consiglio di Stato Sez. IV n. 8607 del 7 ottobre 2022
Urbanistica.DIA relativa a opere su aree soggette a vincolo
 
Ai sensi degli artt. 22, comma 6, e 23, comma 3, del TU edilizia (DPR n. 380/2001), la DIA relativa a opere su aree soggette a vincolo si perfeziona solo dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. In particolare, il comma 6 dell’art. 22 dispone che gli interventi “che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative”. Non possono, pertanto, applicare le norme che contemplano termini rigorosi da osservare per l’esercizio dei “poteri inibitori” ovvero dei “poteri di autotutela”. In assenza del nulla osta ambientale la stessa DIA non può produrre effetti e le opere eventualmente eseguite sono da considerarsi abusive. Le opere edilizie assentibili con una Dia, se sono state realizzate in zona sottoposta a vincolo, devono infatti considerarsi eseguite in totale difformità, nel caso in cui non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica, dovendo pertanto applicarsi la sanzione demolitoria

Pubblicato il 07/10/2022

N. 08607/2022REG.PROV.COLL.

N. 02304/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2304 del 2015, proposto d dalla Jeepers Cross s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dai signori Carlo Raul Tausani e Manuela Tausani, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Buonassisi e Luciana Colantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Cattolica, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;, non costituito in giudizio;

nei confronti

di Autostrade per l'Italia s.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sezione prima, n. 803 del 30 luglio 2014, resa tra le parti, concernente l’annullamento in autotutela di una DIA.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2022 il consigliere Nicola D'Angelo e udito l’avvocato Federico Spuntarelli, su delega dell’avvocato Buonassisi Franco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata (n. 803 del 2014) il Tar di Bologna ha respinto il ricorso della Jeepers Cross s.r.l. e dai signori Carlo Raul Tausani e Manuela Tausani contro la determinazione comunale del 20 aprile 2012 di annullamento in autotutela della DIA presentata dalla predetta società il 24 ottobre 2009 per l’asfaltatura di una pista per minimoto, annullamento disposto per la carenza della autorizzazione paesaggistica.

1.1. In particolare, gli interessati hanno stipulato nel 1989 con il Comune di Cattolica una convenzione relativa ad un parco d’attrazione con pista di karting. La convenzione è stata rinnovata nel 2003 per nove anni (alla stessa è anche seguito il rilascio di una licenza per la gestione della pista e per la somministrazione di bevande). Nel 2009 la società Jeepers Cross ha anche chiesto e ottenuto la trasformazione della pista karting in pista per minimoto mediante intervento di risagomatura.

1.2. In vista della scadenza della convenzione il 3 marzo 2012, la società ha poi chiesto il rinnovo il 27 ottobre 2011.

1.3. Tuttavia, il Comune, con delibera della Giunta n. 28 del 22 febbraio 2012, lo ha negato in ragione del mutato assetto urbanistico dell’area (da zona F6 ad ambito ECO-U dotazioni ecologiche e ambientali).

1.4. Con determinazione dirigenziale n. 315 del 20 aprile 2012 il Comune di Cattolica ha poi annullato in autotutela la DIA del 2009 relativa alla pista di minimoto, rilevando la carenza del requisito della conformità urbanistica ed ambientale.

1.5. Avverso l’atto comunale di autotutela hanno proposto ricorso la società Jeepers Cross e i signori Carlo Raul Tausani e Manuela Tausani, prospettando la tardività dell’annullamento dell’Amministrazione, il difetto di motivazione e la conseguente lesione del legittimo affidamento alla conservazione dell’opera. I ricorrenti hanno chiesto anche il risarcimento del danno derivante dal provvedimento comunale.

2. Il Tar di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso condannando i ricorrenti alle spese di giudizio.

2.1. Lo stesso Tribunale ha infatti ritenuto corretto il provvedimento di annullamento della DIA in autotutela in quanto disposto in ragione della carenza della necessaria autorizzazione paesaggistica.

2.2. Secondo il Tar, la DIA, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, sarebbe stata priva di efficacia e pertanto il provvedimento impugnato sarebbe stata una mera declaratoria di tale inefficacia. I ricorrenti solo in un secondo tempo hanno poi presentato la documentazione per nulla osta ambientale.

3. Contro la suddetta sentenza hanno proposto appello la società Jeepers Cross e i signori Carlo Raul Tausani e Manuela Tausani prospettando i seguenti motivi di gravame:

- la Dia sarebbe stata pienamente efficace non avendo il Comune provveduto a controllarne la legittimità se non oltre due anni dopo la sua presentazione;

- il provvedimento di autotutela adottato dall’Amministrazione avrebbe leso l’affidamento dei ricorrenti e prodotto un danno così come quantificato in primo grado.

4. Il Comune di Cattolica non si è costituito in giudizio.

5. Con ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 2108 del 29 novembre 2011 è stato chiesto alla parte ricorrente se perdurasse il suo interesse alla definizione del giudizio e se vi fossero state delle sopravvenienze.

6. Con memoria depositata il 10 dicembre 2021, parte appellante ha, tra l’altro, dichiarato di avere ancora interesse alla decisione.

7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 26 maggio 2022.

8. L’appello non è fondato.

9. Il provvedimento di autotutela impugnato con il quale è stata annullata la DIA del 24 ottobre 2009 si è fondato sulla constatazione che il titolo edilizio conseguente non avrebbe potuto formarsi in ragione della carenza dell’autorizzazione paesaggistica (l’area è ricompresa nella fascia di 150 metri dalla sponda del corso d’acqua Ventena, quindi soggetta al vincolo ex art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, ed anche per l’assenza del parere della Società Autostrade per l’Italia in relazione ad opere rientranti in fascia di rispetto autostradale, oltre che per le limitazioni derivanti dalla nuova destinazione urbanistica ad “ECO-U - dotazioni di livello urbano).

9.1. Come rilevato correttamente dal Tar, ai sensi degli artt. 22, comma 6, e 23, comma 3, del TU edilizia (DPR n. 380/2001), la DIA relativa a opere su aree soggette a vincolo si perfeziona solo dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. In particolare, il comma 6 dell’art. 22 dispone che gli interventi “che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative”. Non possono, pertanto, applicare le norme che contemplano termini rigorosi da osservare per l’esercizio dei “poteri inibitori” ovvero dei “poteri di autotutela”.

In assenza del nulla osta ambientale la stessa DIA non può produrre effetti e le opere eventualmente eseguite sono da considerarsi abusive.

9.2. Le opere edilizie assentibili con una Dia, se sono state realizzate in zona sottoposta a vincolo, devono infatti considerarsi eseguite in totale difformità, nel caso in cui non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica, dovendo pertanto applicarsi la sanzione demolitoria (cfr. ex multis, Cons. Stato sez. IV, 26 settembre 2018, n.5524).

9.3. Per questa ragione, nel caso in esame, come messo in rilievo anche dal Tar, il potere di autotutela è stato in realtà esercitato in ordine ad una DIA mai perfezionatasi e per questo improduttiva di effetti e che comunque ha riguardato opere da ritenersi abusive (con tutte le conseguenze anche in ordine ai termini di adozione del provvedimento).

9.4. Peraltro, solo in data 26 luglio 2010 è poi pervenuto all’Amministrazione comunale la documentazione necessaria per il nulla osta ambientale, con l’ovvio rilievo che la natura precaria del supposto titolo edilizio era nota anche agli stessi appellanti.

10. Dalla legittimità del provvedimento impugnato consegue anche l’infondatezza della richiesta risarcitoria, peraltro riferita ad attività ed opere, come detto, non conformi fin dal primo momento della loro realizzazione.

11. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.

12. Nulla per le spese del presente grado di giudizio in ragione della mancata costituzione del Comune appellato e della Società Autostrade.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello (n. 2304/2015), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere