Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1949, del 16 aprile 2015
Urbanistica.Piano regolatore intercomunale è legittima la direttiva di disattendere la politica di consumo del territorio

Occorre convenire come lo strumento urbanistico di che trattasi sia stato utilizzato da un lato al fine di definire un preciso modello di sviluppo del territorio, attagliato alle caratteristiche socio- economiche e urbanistiche del sito, e dall’altro lato al fine di risolvere il problema abitativo dei cittadini residenti; e di queste scelte, rimesse alla discrezionalità tecnico- amministrativa dell’Ente locale, nella specie è stata data negli atti formativi dello strumento urbanistico adeguata contezza. Ne deriva che appare plausibile e logica, la direttiva di disattendere la politica di consumo del territorio attuata in passato col fiorire delle seconde case il cui tasso di occupazione si è dimostrato molto modesto, per converso valorizzando soluzioni che favoriscono il radicamento. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01949/2015REG.PROV.COLL.

N. 01347/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2006, proposto da: 
Testa Mario Gabriele, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Di Mattia, Mario Gabriele Testa, con domicilio eletto presso Salvatore Di Mattia in Roma, Via F. Confalonieri 5; 

contro

Provincia Autonoma di Trento;
Comune di Folgaria, Comune di Luserna;
Comune di Lavarone, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Dalla Fior, Paolo Stella Richter, Andrea Lorenzi, con domicilio eletto presso Paolo Stella Richter in Roma, viale G. Mazzini, N. 11; 

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00028/2005, resa tra le parti, concernente piano regolatore generale

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Di Mattia e Di Rienzo, per delega dell'Avv. Stella Richter;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

L’odierno appellante, avv. Mario Gabriele Testa, espone di essere proprietario in Comune di Lavarone di un’area sita in prossimità del centro storico della frazione Chiesa contraddistinta dalle particelle fondiarie n.65/15 e 65/23 che nel Piano Urbanistico dell’Alta Valsugana erano classificate rispettivamente come zona residenziale di completamento e zona per attrezzature turistiche ricettive.

Avendo intenzione di realizzare una seconda abitazione per i figli a cavallo delle predette particelle, l’interessato chiedeva al Comune di classificare anche il secondo mappale come residenziale, senonchè in sede di formazione del Piano Regolatore Generale Intercomunale dei Comuni di Lavarone, Luserna e Folgaria l’area veniva classificata come zona residenziale consolidata al’interno della quale era possibile effettuare l’ampliamento di fabbricati esistenti, ma non nuove costruzioni.

L’avv. Testa presentava così un’osservazione volta a veder assegnata alle predette particelle la destinazione residenziale di completamento che veniva però rigettata dal Commissario ad acta incaricato della redazione dello strumento urbanistico intercomunale suddetto, in quanto “in contrasto con i principi informatori del Piano in merito alle zone edificabili a scopo turistico” .

L’attuale appellante quindi impugnava il Piano Regolatore Intercomunale di cui alle delibere di adozione n. del 5/6/002 e 5 del 21 agosto 2002 in parte qua innanzi al TRGA di Trento che con sentenza del 21/10/2004 rigettava il ricorso ritenendolo infondato.

L’avv. Testa ha interposto appello avverso detto decisum , denunciane la erroneità per i seguenti motivi:

Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dell’art.7 della legge n.1150/1942 e degli artt. 18 e 19 delle legge provinciale di Trento n.22/1991: Violazione degli artt.97, 41 e 42 Costituzione. Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, delle illogicità, e contraddittorietà manifeste, nonchè dello sviamento di potere;

Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento della situazione di fatto, della illogicità manifesta e del difetto di motivazione.

Resiste il Comune di Lavarone.

Le parti hanno poi prodotto apposite memorie a sostegno delle loro tesi.

All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato, meritando le statuizioni rese con l’impugnata sentenza integrale conferma .

La controversia ha ad oggetto la decisione del Comune di Lavarone di disattendere la richiesta dell’appellante di veder attribuita a due particelle di sua proprietà la destinazione urbanistica residenziale di completamento già impressa dal previgente P.U.C., a fronte della nuova previsione recata dal Piano regolatore intercomunale che inserisce detta area in zona in cui non è consentita una nuova edificazione., ma solo l’ampliamento degli edifici già esistenti.

Il diniego in questione costituisce invero la diretta conseguenza della scelta operata col nuovo strumento urbanistico di limitare il consumo di suolo in relazione alle richieste di realizzazione di seconde case e ciò in favore di una maggiore edificabilità per i residenti, al fine di soddisfare le esigenze della popolazione stabile del territorio comunale.

Di qui l’impugnazione delle previsioni recate dal nuovo Piano regolatore intercomunale da parte dell’avv. Testa interessato alla realizzazione di una seconda casa che fa rilevare la non validità giuridica delle scelte adottate dal pianificatore comunale col nuovo strumento.

Ciò detto, col primo mezzo d’impugnazione parte appellante denuncia la illegittimità delle previsioni urbanistiche in questione sotto svariati aspetti che possono così riassumersi:

le previsioni recate dal Piano intercomunale rispondono unicamente a criteri politico- sociali estranei all’attività di governo del territorio;

le scelte operate dall’Amministrazione sono illogiche e discriminatorie,basate un criterio di tipo soggettivo, non potendosi escludere l’edificabilità per i soggetti non residenti a vantaggio di quelli residenti stabilmente;

la scelta del Comune è affetta da sviamento in quanto maschera in realtà un intento diverso da quello pianificatorio e cioè di incidere sulla politica abitativa ed economica dell’altopiano.

L’assunto difensivo, ancorchè abilmente prospettato, non appare condivisibile.

La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che in generale le scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionali e censurabili unicamente per profili di abnormità, illogicità, e travisamento dei fatti ( Cons. Stato Sez. IV 22/5/2014 n.2669) .

E’ altresì costante regula iuris quella per cui la pianificazione urbanistica rientra nelle competenze amministrative dell’Ente locale e per ciò stesso è assoggettata all’obbligo della motivazione e alla osservanza del canone del buon andamento dell’agire della P.A. sussumibile sub specie della necessità della ragionevolezza ed illogicità delle scelte operate ( cfr Cons. Stato Sez. IV 8/7/2013 n. 3609).

Ebbene, le scelte urbanistiche volte a perseguire l’incremento della edificabilità per i residenti disincentivando la realizzazione di seconde case da parte di turisti, appare in linea con i principi giurisprudenziali sopra indicati, rivelandosi in particolare coerenti e congrue con i criteri generali di tipo politico, economico e pianificatorio sulla base dei quali è stato impostato il procedimento di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico costituito dal Piano Regolatore Generale Intercomunale dei Comuni di Lavarone , Folgaria e Luserna .

Effettivamente il Comune di Lavarone ha effettuato una precisa scelta di riduzione di edificazione di zone a vocazione residenziale, concentrando lo sviluppo sulle residenze primarie, ma trattasi di opzione che rientra nell’esercizio del potere di pianificazione territoriale rimesso in via discrezionale al soggetto pubblico istituzionalmente preposto alla cura di tale interesse collettivo ed è in linea con le linee di sviluppo del territorio, il tutto nell’ambito di un concetto di politica urbanistica perfettamente rientrante nella nozione di gestione del territorio, come evincibile dalla disamina degli atti amministrativi che connotano questa vicenda.

Invero, dalla delibera di adozione del PRG intercomunale n. 1 del 23/2/2001 si rileva agevolmente come tra “le linee direttrici generali” dettate per la formazione del predetto strumento urbanistico dalle tre Amministrazioni è annoverata “ la prospettiva di disattendere la politica di consumo del territorio attuata in passato con il favorire le seconde case, il cui tasso di occupazione si è dimostrato molto modesto , mentre va invece privilegiato il disegno di agevolare nella pianificazione le esigenze abitative della popolazione residente , particolarmente favorendo il riutilizzo del patrimonio abitativo esistente”.

Ancora, nella delibera del Commissario ad acta n.2 del 22/11/2001 avente ad oggetto “ criteri e norme di esame delle osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del PRG intercomunale” viene puntualmente riprodotto il suindicato criterio- guida e non ultimo vale far presente quanto pure in proposito riportato nella relazione illustrativa del predetto strumento urbanistico , lì dove è espressamente specificato che tra i criteri unitari di impostazione del PRGI vi è quello : “ c) di ridurre le previsioni edificatorie al minimo indispensabile , con particolare riferimento alle esigenze della popolazione residente ed alla necessità di consolidamento delle recenti edificazioni”.

L’opzione assunta in sede di PRG intercomunale, per come formulata e supportata, non si pone al di fuori del perimetro di valutazione di tipo squisitamente urbanistico, ma è agganciata a ragioni di esigenze di disciplina del territorio congrue e razionali; parimenti non risulta dettata da ragioni di tipo soggettivo, quasi a mò di discriminazione a danno dei non residenti, ma rispondente ad una esigenza di tipo logico, legata alla natura del territorio, alla tipologia degli interventi richiesti per modellare lo strumento di pianificazione alle varie esigenze dell’altopiano, ivi comprese quelle di tipo economico, direttamente incidenti sullo sviluppo turistico dell’intero territorio, come adeguatamente e significativamente posto in rilievo nella documentazione allegata alle determinazioni di adozione e approvazione del PRGI.

Insomma le scelte operate non sono illogiche, non nascondono fini estranei alla corretta gestione del territorio, si appalesano coerenti con le direttrici di sviluppo impresse allo strumento urbanistico, non sono foriere di quale sia forma di discriminazione, atteggiandosi, in definitiva, come il frutto di una indagine svolta a trecentosessanta gradi sulle condizioni del territorio, meritevoli degli aggiustamenti specificatamente apportati con lo strumento pianificatorio in questione, infondatamente contestati dall’avv. Testa sia in prime cure che in questa sede.

E’ il caso, a chiusura delle quaestio in rilievo, rammentare quanto in modo perspicuo fatto presente da questo Consesso in ordine al fatto che occorre avere presente una nozione di urbanistica di più ampia portata, con una lettura non strettamente edilizia del Piano, legata cioè ad un mero criterio dominicale, dovendo invece tener conto di scelte che tengano presente i vari aspetti di cura delle condizioni di vita sul territorio ( Cons. Stato Sez. IV 10/5/2012 n.2710).

In quest’ottica occorre convenire come lo strumento urbanistico di che trattasi sia stato utilizzato da un lato al fine di definire un preciso modello di sviluppo del territorio, attagliato alle caratteristiche socio- economiche e urbanistiche del sito, e dall’altro lato al fine di risolvere il problema abitativo dei cittadini residenti; e di queste scelte, rimesse alla discrezionalità tecnico- amministrativa dell’Ente locale, nella specie è stata data negli atti formativi dello strumento urbanistico adeguata contezza.

Ne deriva che appare plausibile e logica, come condivisibilmente chiarito dal primo giudice, la direttiva di “disattendere la politica di consumo del territorio attuata in passato col fiorire delle seconde case il cui tasso di occupazione si è dimostrato molto modesto, per converso valorizzando soluzioni che favoriscono il radicamento”.

Col secondo motivo vengono mosse delle censure riguardanti specificatamente la disciplina dell’area interessata, lì dove parte appellante critica il fatto che pur essendo stati i due mappali in questione classificati come aree a destinazione residenziale consolidata, dove è ammesso solo l’ampliamento, in realtà risulterebbero inseriti in una sottozona diversa rispetto a quella in cui sorge il proprio fabbricato.

Il rilievo non ha pregio.

Invero la suddivisione in sottozone non rileva ai fini della disciplina urbanistica assegnata ai due mappali che fanno parte integrante della zona residenziale consolidata e seguono la disciplina di relativa tipizzazione come le altre particelle di proprietà dell’appellante .

Invero detta ulteriore “ sottoclassificazione” non è connotata da specifiche sue diverse indicazioni in ordine al regime urbanistico da rispettarsi, valendo quello disciplinante l’intero compendio di proprietà dell’avv. Testa , con la particolarità valida per dette porzioni di territorio che è preclusa la realizzazione di nuovi edifici, con la sola possibilità di ampliare i fabbricati, ove esistenti.

In forza delle suestese considerazioni l’appello in quanto infondato, va respinto.

Sussistono peraltro giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda all’esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Oberdan Forlenza, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)