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SEZ. 3 SENT. 40557 DEL 03/12/2002 (UD.04/10/2002) RV. 222702
PRES. Onorato P REL. Lombardi AM COD.PAR.392
IMP. Stramazzo F PM. (Parz. Diff.) Izzo G
614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Attivita' di verniciatura, anche se connessa all'esercizio di falegnameria - Disposizioni di cui al DPR 203 del 1988 - Applicabilita' - Fondamento.
D. P. R. DEL 24/5/1988 NUM. 203 ART. 24 *COST.

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In tema di inquinamento atmosferico, per l'esercizio dell'attivita' di verniciatura, anche se connessa all'esercizio di una falegnameria, e' necessaria l'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, atteso che l'esonero dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione e' previsto per le sole attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo, mentre l'attivita' di falegnameria e' ricompressa tra quelle a ridotto inquinamento ai sensi dell'Allegato 2 dello stesso DPR n. 203. Conseguentemente l'esercizio di tale attivita' in difetto di autorizzazione, sia pure sulla base delle procedure semplificate, integra il reato di cui all'art. 24 del DPR n. 203.
VEDI 200134378 220195