Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 511, del 28 gennaio 2013
Urbanistica.Condono e vendita del manufatto all’asta

La condonabilità o meno dei manufatti situati sui terreni in proprietà non ha infatti alcuna rilevanza sulla procedura di vendita all’asta, non potendosi individuare alcun effetto giuridico su tale procedura (in ipotesi peraltro di portata retroattiva) del distinto procedimento avviato dopo e ad altri fini, restando gli immobili di proprietà anche in caso di diniego del condono. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00511/2013REG.PROV.COLL.

N. 04350/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4350 del 2012, proposto da
Starace Pierina, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Defilippi, con domicilio eletto presso Michela Falotico in Roma, viale Giulio Cesare, 78;

contro

Comune di Signa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Vignoli, con domicilio eletto presso Francesco Paoletti in Roma, via Bazzoni, 3;

nei confronti di

Alberelli Cristiano, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria e Tullio D'Amora, con domicilio eletto presso il primo in Roma, corso Vittorio Emanuele II,18;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE III n. 1843/2011, resa tra le parti;



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Signa e di Alberelli Cristiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato Federico, per delega dell'avvocato Defilippi, l’avvocato Paoletti per delega dell’avvocato Vignoli e l’avvocato Damiani per delega dell'avvocato Iaria;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La signora Starace Pierina, partecipante ad asta su terreni con baracche nel Comune di Signa, in seguito dell’aggiudicazione dei terreni al signor Cristiano Alberelli ed alla successiva presentazione da parte di questi di domanda di condono dei manufatti ai sensi dell’art. 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, inoltrava al Comune domanda di accesso al parere legale reso sulla predetta istanza di condono, asserendo di avere titolo ad intervenire nel relativo procedimento quale concorrente giudiziale nella vendita con asta nel corso della quale non aveva ritenuto di proporre rialzo sul prezzo base ritenendo l’abusività dei manufatti e che, perciò, sarebbero stati abbattuti.

La domanda di accesso era rigettata dall’Amministrazione, con atto del 19 gennaio 2011, trattandosi di un parere legale reso nell’ambito di una consulenza della pubblica amministrazione in vista dell’instaurazione di un giudizio.

2. La signora Starace Pierina (in seguito “ricorrente”), con il ricorso n. 488 del 2011 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, chiedeva l’annullamento del citato provvedimento di diniego del Comune di Signa del 19 gennaio 2011, censurandolo per violazione di legge.

3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione terza, con la sentenza n. 1843 del 2011, ha dichiarato il ricorso inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in parti uguali, in favore dell’Amministrazione e del controinteressato liquidate nel complesso in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.

4. Con l’appello in epigrafe si chiede:

- la preliminare dichiarazione di inammissibilità della costituzione dei convenuti Comune di Signa e del signor Alberelli Cristiano per tardività della costituzione e del deposito dei documenti, con conseguente condanna alle spese in favore delle controparti;

- in ogni caso, la riforma della sentenza di primo grado e, per l’effetto, l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado con l’annullamento del provvedimento impugnato.

5. Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Alla camera di consiglio odierna la ricorrente ha depositato un atto in cui, reso noto di avere presentato querela di falso riguardo ai provvedimenti di concessione in sanatoria, n. 333 del 2011 e di accertamento di conformità in sanatoria, n. 82 del 2011, nel frattempo rilasciati al sign. Cristiano Alberelli, chiede la sospensione del presente giudizio “fino alla definizione dell’incidente di falso”.

Al riguardo il Collegio osserva che:

- in linea generale, ai sensi dell’art. 79 del codice del processo amministrativo (c.p.a) e dell’art. 295 c.p.c. la sospensione necessaria del giudizio opera soltanto se la risoluzione della controversia non può avvenire senza la previa definizione della questione rimessa ad altro Giudice in quanto questione di carattere pregiudiziale, cioè antecedente logico-giuridico indispensabile la cui soluzione è determinante, in tutto o in parte, per l'esito della causa da sospendere;

- in particolare l’art. 77, comma 2, c.p.a, in applicazione del medesimo principio, dispone che “Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia”;

- nel caso di specie il giudizio sulla falsità dei documenti di cui si tratta non ha alcuna incidenza sulla controversia per cui è causa riguardando questa la questione, distinta e indipendente, del diritto della ricorrente ad accedere al sopra citato parere legale; l’accertamento sulla falsità o non dei detti documenti non riveste infatti alcun carattere pregiudiziale rispetto alla sussistenza o meno dell’asserito diritto di accesso che deve essere riscontrata sulla base degli specifici e autonomi presupposti definiti dalla normativa al riguardo.

La domanda di sospensione del giudizio è perciò da respingere dovendosi passare all’esame della controversia.

2. Nella sentenza di primo grado il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, considerato che: la ricorrente si è presentata come partecipante alla gara per la tutela dei propri diritti di concorrente giudiziale; la procedura concorsuale si è conclusa ed è indipendente dall’esito del procedimento attivato con la domanda di condono edilizio; il risultato della procedura sul condono non può incidere perciò sulla conclusione della gara, né è ravvisabile una legittimazione o un interesse diretti da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, rispetto all’esito del procedimento di condono, non risultando la stessa residente o con proprietà immobiliari nel Comune di Signa.

3. Nell’appello:

-a) si ripropone l’eccezione di inammissibilità per tardività della costituzione in giudizio del Comune di Signa e del signora Cristiano Alberelli e del deposito di memorie e documenti;

b) nel merito si censura la sentenza per non avere riconosciuto l’avvenuta violazione dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, poiché: a) la ricorrente ha partecipato al procedimento amministrativo relativo al condono proprio in quanto concorrente alla gara pubblica, essendole stata riconosciuta tale posizione di interesse dallo stesso Comune con il rilascio di copia della domanda del signor Alberelli, di informazioni sullo stato del procedimento e l’indicazione del responsabile; b) l’interesse della ricorrente presenta i requisiti per l’esercizio del diritto di accesso, in quanto diretto, concreto, attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento oggetto della domanda di accesso, non essendo richiesta dalla normativa la strumentalità dell’accesso alla difesa in giudizio della situazione sottostante poiché avente valenza autonoma.

4. Nelle memorie depositate dalle parti intimate (Comune di Signa e Alberelli) si eccepisce preliminarmente la tardività dell’appello poiché proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, e perciò oltre il termine di tre mesi, essendo dimezzati i termini ordinari nei giudizi in materia di accesso (art. 87, comma 3, del Codice del processo amministrativo).

5. L’appello è infondato potendosi quindi prescindere dall’eccezione proposta al riguardo, così come dall’esame di quella riproposta in appello di cui sopra sub. 3.a) dovendo essere confermata la sentenza di primo grado e perciò il giudizio di inammissibilità dello stesso ricorso introduttivo del giudizio.

6. Per la decisione della causa è necessario richiamare i seguenti atti rilevanti:

- in data 29 maggio 2007 viene esperita la vendita all’incanto degli immobili in questione, cui partecipano la ricorrente ed il signor Albarelli, con aggiudicazione provvisoria congiunta ai partecipanti signori Daidone e Rocco (come da verbale del notaio rogante), essendo stato previamente pubblicato nelle forme di legge il bando d’asta dei beni “nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano anche in riferimento alla L. n. 47/85, nonché al DPR 380/2001”;

- in data 17 luglio 2007 si svolge la gara essendo intervenuta, nei dieci giorni successivi all’incanto, un'unica, valida offerta d’acquisto in aumento sul prezzo di aggiudicazione provvisoria ed avendo il notaio, previo avviso pubblico di tale offerta, fissata la gara per la detta data, al cui esito risulta aggiudicatario definitivo il signor Alberelli;

- in data 3 dicembre 2007, con decreto del Tribunale di Firenze, sezione civile emanato in sede di procedimento divisionale (nelle cui premesse sono citati gli atti relativi al procedimento di aggiudicazione definitiva degli immobili), gli immobili in questione sono trasferiti al signor Alberelli; nel decreto, richiamato lo stato di diritto degli immobili e che gli stessi erano stati oggetto di ordinanza di demolizione e domande di sanatoria, si indica che “L’acquirente giudiziale potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 40, VI comma, della Legge n. 47/1985, e di cui all’art. 46, V comma, del D.P.R. n. 380/2001”;

- in data 5 dicembre 2007 il signor Cristiano Alberelli presenta al Comune istanza di riapertura del procedimento di condono edilizio;

- in data 19 aprile 2010 la ricorrente chiede di intervenire “in qualità di concorrente giudiziale” nel procedimento avviato sull’istanza dell’Alberelli, ricevendo successivamente dal Comune copia della detta istanza (come indicato nel ricorso in primo grado);

- in data 2 novembre 2010 è pervenuto al Comune l’atto con cui la ricorrente, richiamata la domanda di accertamento di conformità nel frattempo anche presentata dal signor Alberelli e non avendo ricevuto nel frattempo comunicazione della conclusione dei relativi procedimenti, diffida l’Amministrazione a notificarle i provvedimenti di rigetto delle istanze di condono e di accertamento di conformità;

- in data 13 dicembre 2010 la ricorrente ha inoltrato la domanda di accesso al parere legale per cui è causa.

7. Il Collegio ha ritenuto di richiamare specificamente la sequenza degli atti poiché da essa emerge con chiarezza l’insussistenza in capo alla ricorrente del presupposto dell’interesse legittimante all’esercizio del diritto di accesso.

Infatti:

- questo Consiglio di Stato ha chiarito che “la situazione “giuridicamente rilevante” disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Con la conseguenza che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto” (VI, 9 agosto 2011, n. 4741);

- l’interesse giuridicamente rilevante che legittima all’esercizio del diritto di accesso è perciò da intendere in senso ampio ma deve essere non di meno collegato ad atti che “siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti” nei confronti di una specifica posizione giuridica dell’istante;

- nella specie il procedimento nel cui ambito è stato redatto il parere legale di cui è richiesto l’accesso non ha attinenza, diretta o indiretta, alla posizione giuridica attestata dalla ricorrente quale titolo della propria domanda;

- tale posizione giuridica è infatti asserita in quanto “concorrente giudiziale” all’incanto; riguardo perciò ad un procedimento antecedente e diverso da quello poi attivato dall’istanza di riapertura del condono da parte del signor Alberelli; sul presupposto, quindi, di un’incidenza di questo secondo procedimento su quello antecedente che, al contrario, non si rinviene;

- la condonabilità o meno dei manufatti situati sui terreni venuti in proprietà del signor Albarelli non ha infatti alcuna rilevanza sulla procedura di vendita all’asta cui la ricorrente ha dapprima partecipato, non potendosi individuare alcun effetto giuridico su tale procedura (in ipotesi peraltro di portata retroattiva) del distinto procedimento avviato dopo e ad altri fini, restando gli immobili di proprietà dell’Albarelli anche in caso di diniego del condono;

- per cui in conclusione: lo svolgimento del procedimento sulla domanda di condono non ha incidenza giuridica sulla previa e distinta procedura d’asta; la possibile attivazione e conclusione di un eventuale procedimento di condono avrebbe potuto assumere quindi rilevanza soltanto soggettiva tra i moventi personali della partecipazione all’asta; è insussistente, di conseguenza, una posizione giuridica propria della ricorrente rispetto al procedimento sul condono e manca dunque il collegamento giuridico legittimante il diritto all’accesso ai relativi atti, come correttamente ritenuto dal primo giudice;

- né il fatto che il Comune abbia rilasciato alla ricorrente copia della domanda del signor Albarelli è di per sé sufficiente a superare le considerazioni sopra esposte, non potendo singole iniziative dell’Amministrazione, come la consegna di un atto o la comunicazione di informazioni, valere a costituire la titolarità di un asserito diritto all’accesso agli atti del procedimento.

8. Per le ragioni che precedono l’appello è infondato e deve essere perciò respinto.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), rigettata la domanda di sospensione del giudizio, respinge l’appello in epigrafe n. 4350 del 2012.

Condanna l’appellante, signora Starace Pierina, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio a favore della parti intimate che liquida nel complesso in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre gli accessori di legge se dovuti, di cui euro 1.000,00 (mille/00) a favore del Comune di Signa ed euro 1000,00 (mille/00) a favore del signor Alberelli Cristiano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013, con l'intervento dei magistrati:



Giuseppe Severini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)