ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21
febbraio 2003
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3265).
Gazzetta Ufficiale N. 49 del 28 Febbraio 2003
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31
dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in
provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in
provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province
di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel
territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a
causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre
2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre
2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte,
Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 marzo
2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi
connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della
provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima
area;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 giugno
2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici
verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia
di Campobasso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 novembre 2002, con il quale e' stato esteso territorialmente lo
stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il
giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso
anche al territorio della provincia di Foggia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio delle
regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26
settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;
Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione
d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le
regioni Marche ed Umbria;
Viste le note n. 366 del 18 dicembre 2002 e n. 105 in data 8
gennaio 2003 del Presidente della regione Umbria, e le note n. 908
del 31 dicembre 2002 e n. 33 in data 7 gennaio 2003 del Presidente
della regione Marche con le quali sono state chieste le proroghe e il
differimento dei termini disposti con precedenti ordinanze di
protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 gennaio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2003, lo stato di emergenza nel territorio di alcuni comuni della
provincia di Roma colpiti dagli eventi sismici in data 11 marzo 2000;
Considerato che, con gli ordini del giorno approvati in Senato in
data 20 dicembre 2002, il Governo si e' impegnato a disporre il
differimento al 1 gennaio 2004 del recupero dei contributi
previdenziali ed assistenziali, nonche' delle entrate di natura
patrimoniale ed assimilata, dovuti e non corrisposti dalle
popolazioni danneggiate per effetto delle sospensioni di cui alle
precedenti ordinanze di protezione civile;
Vista la nota n. 4298 del 18 dicembre 2002 dell'assessore
all'ambiente della regione Lazio con la quale e' stata evidenziata,
tra l'altro, l'esigenza di rinnovare i contratti a tempo determinato
del personale utilizzato per gli adempimenti della struttura di
supporto del commissario delegato, attivata in Cerreto Laziale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi
alluvionali verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nel territorio
dei comuni di Siano, Quindici Sarno, Bracigliano e S. Felice a
Cancello;
Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102
del 4 maggio 1999, recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare i
danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi
che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle
province di Salerno, Avellino, Caserta nonche' altre misure urgenti
di protezione civile", n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre
1999, recante "Interventi urgenti di protezione civile per
fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che
hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento
Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri
interventi di protezione civile", n. 3061 del 30 giugno 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156
del 6 luglio 2000, recante "Disposizioni urgenti di protezione
civile" e n. 3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002,
recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in
relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del
novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e
del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della
regione Campania";
Vista la nota n. 1448/2002/SPC in data 29 novembre 2002
dell'Ufficio territoriale del Governo di Avellino;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 258 del 4 novembre 2002, concernente la dichiarazione
dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi
connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della
provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima
area;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254
del 29 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 2002, recante "Primi
interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai
gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna
nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici
concernenti la medesima area";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260
del 27 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2003, recante "Disposizioni
urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni
eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio
della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio
idrogeologico ed idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle
reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio nazionale ed altre
misure urgenti di protezione civile";
Vista la nota n. 783 del 17 gennaio 2003 della regione Siciliana
con la quale e' chiesta una modifica all'articolo 11 della citata
ordinanza n. 3260/2002;
Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile del 19 novembre 1996, n. 2475,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281
del 19 novembre 2002, recante "Interventi urgenti diretti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici dei giorni 15 e
16 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Reggio-Emilia e
Modena";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 127 del 1 giugno 2002 concernente la proroga, fino al 31
maggio 2003, dello stato di emergenza nel territorio delle province
di Forli-Cesena e Ravenna interessato da uno sciame sismico iniziato
il 19 aprile 2000 e nel territorio della provincia di Reggio-Emilia e
Modena interessato da una scossa tellurica il 18 gennaio 2000;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile del 3 agosto 2000, n. 3076,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185
del 9 agosto 2002, recante "Disposizioni urgenti di protezione
civile";
Vista la nota n. AMB/PTC/03/1946 in data 17 gennaio 2003, con la
quale l'assessore alla difesa del suolo e della costa protezione
civile della regione Emilia-Romagna, chiede di poter utilizzare
l'importo di Euro 1.163.939,75 per le finalita' del Piano degli
interventi straordinari di ripristino delle infrastrutture
danneggiate, ai sensi dell'articolo 2, dell'ordinanza n. 3076/2000
recante: "Disposizioni urgenti per gli eventi sismici che hanno
colpito il territorio delle province di Forli-Cesena, Ravenna,
Reggio-Emilia e Modena";
Considerato inoltre che gli eventi sismici dell'aprile-giugno 2000
hanno inciso sui medesimi territori gia' precedentemente colpiti
dagli eventi sismici dell'ottobre 1996;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile del 13 febbraio 2002, n. 3181,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79,
del 4 aprile 2002, recante: "Revoca della somma di Euro 1.163.939,75
di cui all'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996, recante interventi
urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi
sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996 che hanno colpito le province
di Reggio-Emilia e Modena ed assegnazione della somma di
Euro 1.163.939,75 per il Piano degli interventi di cui all'ordinanza
n. 3076 del 3 agosto 2000, recante disposizioni urgenti per gli
eventi sismici che nel periodo aprile-giugno 2000 hanno colpito il
territorio delle province di Forli-Cesena, Ravenna, Reggio-Emilia e
Modena";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al
31 dicembre 2004, dello stato di emergenza nel territorio della
regione Sicilia nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani,
speciali e speciali pericolosi, della bonifica e del risanamento
ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche'
della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione;
Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile del 21 luglio 2000, n. 3072,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175
del 28 luglio 2000, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale
dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia
di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione nel territorio della regione Siciliana";
Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile del 25 maggio 2001, n. 3136,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133,
dell'11 giugno 2001, recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani,
speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento
ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche'
in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione nella regione Siciliana";
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3190,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80
del 5 aprile 2002, recante: "Ulteriori disposizioni per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani,
speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento
ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche'
in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione nella regione Siciliana";
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Siracusa del
13 gennaio 2003 concernente talune problematiche afferenti il
rilascio delle autorizzazioni relative alla concessione, costruzione
ed alla gestione delle discariche per i rifiuti speciali;
Vista la nota n. 907/A3 del 17 gennaio 2003 del vice commissario
delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque nella
regione Siciliana ai sensi dell'ordinanza n. 2983 e successive
modificazioni del 31 maggio 1999, con la quale viene chiesto di
apportare alcune modifiche all'articolo 4 dell'ordinanza n. 3136 del
25 maggio 2001, inerente al rilascio delle autorizzazioni per
l'esercizio delle discariche e del relativo giudizio di
compatibilita' ambientale, nonche' alla ricollocazione degli impianti
che non possono essere mantenuti nel sito occupato;
Vista la nota Gab/2003/838/B09 in data 23 gennaio 2003 del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio inerente alla sopra
citata modifica dell'articolo 33 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio
2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 maggio 2002, con il quale e' stato esteso lo stato di emergenza
nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo,
colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo
dal 3 al 12 maggio 2002, e la successiva ordinanza di protezione
civile del 20 giugno 2002, n. 3222, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2002;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile del 31 marzo 1998, n. 2778,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78
del 3 aprile 1998, recante: "Ulteriori integrazioni dell'ordinanza n.
2499/1997, recante primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i
danni conseguenti alle avversita' atmosferiche, agli eventi
alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di
novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7 febbraio 2003 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2003, lo stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed
ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania;
Vista la nota del 20 gennaio 2003 n. 00605/C del presidente della
regione Campania, commissario delegato per l'emergenza idrogeologica,
con la quale ha chiesto la proroga dei contratti a termine stipulati
dal comune di Lauro con il personale utilizzato per le finalita' di
cui all'ordinanza di protezione civile emanate in merito;
Vista la nota del 9 gennaio 2003 del sindaco del comune di Lauro
inerente alla medesima richiesta;
Ravvisata la necessita' di adottare iniziative idonee a fornire
ogni forma di assistenza, soccorso ed indennizzo in favore dei
soggetti gravemente danneggiati a seguito degli eventi di cui al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in
data 16 maggio 2002;
Considerato che, al fine di assicurare la tempestiva e funzionale
attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della
protezione civile, in relazione alle straordinarie esigenze connesse
alle molteplici emergenze la Commissione unica di alta vigilanza
istituita con decreto n. 3957 del 12 novembre 2002, del capo
Dipartimento della protezione civile, deve essere integrata con la
nomina di un nuovo componente nonche' di un segretario;
Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di
accoglimento in ragione della necessita' di assicurare ogni azione
utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali, nonche'
di proseguire la erogazione di benefici di carattere sociale connessi
alla precarieta' della sistemazione alloggiativa e di facilitare il
ritorno alle normali condizioni di vita, disponendo misure
agevolative in favore dei soggetti interessati dagli eventi
calamitosi di cui sopra;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Decorre dal 1 gennaio 2004 il recupero da parte dei competenti
uffici dei contributi previdenziali ed assistenziali nonche' delle
entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute
all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, non
corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dagli articoli 1 e
2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728,
e dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile del 30 dicembre 1998, n.
2908, prorogato dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per
il coordinamento della protezione civile del 6 luglio 2000, n. 3064,
fino al 1 giugno 2001, e dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile del 18 dicembre 2001, n. 3168, prorogato al 1 gennaio 2003. La
riscossione avverra' successivamente al 1 gennaio 2004 mediante
rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della
sospensione stessa. Gli importi comunque gia' erogati alla data di
pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili. La
presente disposizione si applica a tutti i soggetti residenti, aventi
sede operativa nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26
settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria ed ai
medesimi soggetti direttamente interessati da ordinanze sindacali di
sgombero.
2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile del 22 dicembre 2000, n. 3101, e' corrisposto per l'anno 2003
con le medesime modalita' ivi previste e con oneri a carico del
commissario delegato - presidente della regione Umbria.
Art. 2.
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 2, dell'ordinanza
n. 3061/2000, gia' prorogata dall'articolo 8 dell'ordinanza n.
3098/2000, dall'articolo 1 dell'ordinanza n. 3175/2002 e
dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 3239/2002 e' ulteriormente
prorogata fino al 31 dicembre 2003. L'onere e' posto a carico delle
disponibilita' di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 3047/2000.
Art. 3.
1. L'operativita' del "Campo base" di protezione civile realizzato
ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000 in
localita' "Fontenovella" del comune di Lauro, e prorogata
dall'articolo 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3251 del 2002, e' ulteriormente prorogata fino al
30 aprile 2003.
Art. 4.
1. Al comma 1 dell'articolo 11 dell'ordinanza n. 3260/2002 sono
soppresse le parole "ore mensili per ciascuna".
Art. 5.
1. La regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad utilizzare l'importo
di Euro 1.163.939,75 di cui agli articoli 4 e 5, comma 3,
dell'ordinanza n. 2475/1996, per le finalita' di cui all'ordinanza n.
3076/2000.
Art. 6.
1. Il punto 4 dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio
2000, aggiunto dall'articolo 4, comma 26, dell'ordinanza n. 3136 del
25 maggio 2001, come soppresso e sostituito dall'articolo 14, comma
1, dell'ordinanza n. 3190 del 22 marzo 2002, e' sostituito dal
seguente:
"Le autorizzazioni concernenti la realizzazione e l'esercizio
delle discariche per rifiuti speciali, di cui all'articolo 7, comma
3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche, sono rilasciate dai prefetti, previa acquisizione della
valutazione di compatibilita' ambientale. Ai fini della valutazione
di compatibilita' ambientale costituiscono elementi ostativi al
rilascio delle autorizzazioni l'elevata concentrazione nel territorio
prescelto di altre discariche in esercizio o esaurite, la presenza
anche in territori limitrofi di impianti ad alto rischio di
inquinamento, la dichiarazione di zona ad elevato rischio ambientale.
Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente a favore di
soggetti pubblici ovvero, ove cio' non risulti possibile, a soggetti
privati anche in assenza dei piani previsti dall'articolo 22 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed
integrazioni e, comunque, nel rispetto di quanto statuito dagli
articoli 27 e 28 del medesimo decreto legislativo. Le autorizzazioni
possono essere rilasciate per un periodo non superiore alla durata
dello stato di emergenza e solo a favore dei progetti conformi a
quanto disposto dagli articoli 2, 5 e 13 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22".
Art. 7.
1. Il comma 32 dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio
2001, e' sostituito dal seguente: "32. Il presidente della regione
Siciliana, commissario delegato, al fine di dare attuazione al Piano
per il settore dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli
a motore e dei rimorchi, approvato con ordinanza commissariale n. 425
del 29 maggio 2002, provvede al rilascio delle autorizzazioni ai
sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997,
nonche' al rilascio del giudizio di compatibilita' ambientale ai
sensi dell'articolo 91 della legge 3 maggio 2001, n. 6, provvedendo
altresi' alla ricollocazione degli impianti che non possono essere
mantenuti nel sito occupato".
2. Al comma 33 dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio
2001, cosi' come modificato dall'articolo 15, comma 6, dall'ordinanza
n. 3190 del 22 marzo 2002, le parole "31 dicembre 2002" sono
sostituite con le parole "31 dicembre 2003".
Art. 8.
1. Nell'ambito delle iniziative di prima assistenza alle
popolazioni colpite dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno
interessato il territorio di alcune province della regione Lombardia
nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002, e di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, citato
in premessa, il prefetto di Bergamo e' autorizzato ad erogare
contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che,
a causa degli eventi stessi, abbiano subito la perdita di un
componente. Tali indennizzi possono essere erogati, anche in deroga
alle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato, e
sono determinati, rispetto ad ogni specifica fattispecie, con
provvedimento da adottarsi d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede a
valere sulle disponibilita' del Fondo per la protezione civile.
Art. 9.
1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione
degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle
straordinarie esigenze connesse alle molteplici emergenze di cui in
premessa, la Commissione unica di alta vigilanza istituita con
decreto n. 3957 del 12 novembre 2002 e' integrata con la nomina di un
componente nonche' con la nomina di un segretario scelto tra i
dipendenti del Dipartimento della protezione civile. Il capo del
Dipartimento della protezione civile determina i compensi da
attribuire al Presidente, ai componenti e al segretario della
commissione.
Art. 10.
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile del 25 luglio 2001 n. 3144, cosi' come prorogato dall'articolo
1, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile del 16 gennaio 2002 n. 3174,
relativamente al comune di Lauro, e' prorogato fino al 31 dicembre
2003. Il relativo onere e' posto a carico delle risorse stanziate
dall'articolo 7, comma 2, della legge 13 luglio 1999, n. 226.
Art. 11.
1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza di
protezione civile del 16 gennaio 2002, n. 3174, e' prorogato al 31
dicembre 2003.
2. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione
degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione
civile connessi alla gestione delle numerose emergenze di cui in
premessa, in atto su tutto il territorio nazionale, le disposizioni
di cui all'accordo sull'orario di servizio e di lavoro del personale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri stipulato in data 5
dicembre 2002, concernenti l'istituto della reperibilita' e
l'indennita' di produttivita', si applicano nel limite massimo di
dieci unita', al personale in servizio presso il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
individuato con provvedimento da adottarsi da parte del capo del
Dipartimento della protezione civile.
3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico del Fondo
della protezione civile.
Art. 12.
1. Al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza in
relazione al rientro nell'atmosfera terrestre del satellite italiano
Beppo-Sax e per l'organizzazione dei conseguenti interventi anche al
di fuori del territorio nazionale, il Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato ad adottare tutte le iniziative occorrenti per
la valutazione, previsione e prevenzione dei rischi connessi, sulla
base delle esigenze rappresentate dalla struttura temporanea di
missione istituita con decreto 31 gennaio 2003 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza delle
attivita' di volo e rafforzare la capacita' e la prontezza operativa
del Dipartimento della protezione civile nelle situazioni di
emergenza di cui in premessa il Dipartimento stesso e' autorizzato a
procedere all'ammodernamento della propria componente
elicotteristica, mediante la sostituzione di due mezzi con uno di
nuova acquisizione, anche mediante la conclusione di contratto di
leasing. Si applica l'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), facendosi riferimento, per la
determinazione del valore corrente dei mezzi, ai prezzi riportati
nell'Aircraft Bluebook Price Digest. Si applica fino al 31 dicembre
2003, l'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231.
3. In relazione ai principi di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle regioni, i piani e i programmi di interventi
previsti da ordinanze di protezione civile, da sottoporre
all'approvazione o alla presa d'atto del Dipartimento della
protezione civile, sono immediatamente operativi all'atto di
approvazione da parte dei competenti commissari delegati, ove
nominati, ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano interessate, secondo le disposizioni recate dai rispettivi
ordinamenti.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2003
Il Presidente: Berlusconi