SEZ. 3 SENT. 32158 DEL 26/09/2002 (UD.01/07/2002) RV. 222420
PRES. Savignano G REL. Lombardi AM COD.PAR.392
IMP. Ponzio A PM. (Diff.) Mura A
614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Reato di cui all'art. 51, comma secondo, D.L.G. n. 22 del 1997 - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Responsabilita' del proprietario del fondo - Condizioni.
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 51 COMMA 2
COD.PEN ART. 110

 

In tema di gestione di rifiuti, la consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non e' sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui all'art. 51, comma
secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti), atteso che la condotta omissiva puo' dare luogo a ipotesi di responsabilita' solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 c.p., ovvero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento.