Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4236, del 8 agosto 2014
Urbanistica.Legittimità sospensione attività lavorazione inerti in assenza di permesso a costruire
Le opere edilizie ed i materiali presenti sulle aree demaniali interessate dalla lavorazione degli inerti sono state ritenute, a ragione, non conformi all’attuale disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica, oltre che rivelatrici di un non consentito cambio di destinazione d’uso (stante la modifica sostanziale dell’attività esercitata) delle aree in concessione demaniale, che avrebbe in ogni caso richiesto il preventivo assenso dell’amministrazione concedente. Inoltre, è emerso in modo netto che mancano i titoli edilizi autorizzatori degli interventi sui fabbricati e che non risultano attendibili gli argomenti addotti a sostegno della loro risalenza ad epoca antecedente il 1967, a giustificazione dell’assenza dei suddetti titoli abilitativi. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 04236/2014REG.PROV.COLL.
N. 07392/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7392 del 2013, proposto da:
Cave Tiro a Segno, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Santilli e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare 14/4a;
Tre Esse Costruzioni s.r.l., non costituita in questo grado;
contro
Comune di Moncalieri, in persona del sindaco e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Martino, con domicilio eletto presso Fabrizio Pietrosanti in Roma, via di Santa Teresa, 23;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Regione Piemonte, in persona del presidente della Giunta, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenia Salsotto e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso quest’ultimo difensore in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 946/2013, resa tra le parti, concernente sospensione di attività in assenza di permesso a costruire- demolizione e ripristino stato dei luoghi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri e della Regione Piemonte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2014, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Pafundi e Martino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La soc. Cave Tiro a Segno s.r.l. , che svolge da anni l’attività di lavorazione di materiali inerti (consistente nell’approvvigionamento di materie prime, nella loro lavorazione e successiva cessione) ed è titolare, tra l’altro, di uno spazio in concessione demaniale ove sono presenti gli impianti per la lavorazione dei materiali inerti con i connessi manufatti ed il deposito dei materiali di lavorazione ( materia prima e materiale lavorato), impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte 25 luglio 2013 n. 946 che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso dalla stessa prodotto avverso l’ordinanza dirigenziale del Comune di Moncalieri 21 settembre 2007 n.377 recante la sospensione delle attività di deposito e movimenti di inerti nelle aree demaniale ed ha respinto i motivi aggiunti avverso le successive ordinanze dirigenziali ( n. 28 del 15 febbraio 2008, n.47 del 5 marzo 2008, n. 2326 del 18 gennaio 2011 e n. 4 del 17 gennaio 2011) recanti l’ordine di rimozione dei cumuli di materiale e di demolizione di tutti i fabbricati non legittimamente realizzati, nonché il divieto di svolgere l’attività di commercializzazione dei materiali a causa della carenza di provvedimento abilitativo e del non consentito cambio di destinazione d’uso del terreno oggetto di concessione.
La società appellante reitera in questo grado le censure di illegittimità degli atti in primo grado impugnati disattese dai giudici di prime cure e si duole della erroneità della gravata sentenza che non avrebbe tenuto conto della risalenza dei fabbricati ad epoca ben anteriore al 1967 e quindi della conseguente inesistenza di titoli edilizi relativi ai fabbricati, oltre che della conformazione, fin dall’origine, della attività esercitata nelle stesse forme oggi visibili ed oggetto di contestazione.
Conclude la società ricorrente per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, e per l’annullamento degli atti in quella sede impugnati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Moncalieri per resistere all’appello e per chiederne la reiezione. Si è altresì costituita in giudizio la Regione Piemonte per aderire al ricorso in appello e per chiederne l’accoglimento sul rilievo della legittimità dell’attività esercitata, anche in relazione alle garanzie in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali ed al pagamento del canone concessorio.
Con ordinanza 13 novembre 2013 n. 4423 la Sezione ha respinto la istanza cautelare di sospensione della impugnata sentenza.
Le parti hanno prodotto memorie illustrative in vista dell’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 24 giugno 2014 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
2.- L’appello è infondato e va respinto.
3.- Con un unico articolato motivo di censura la società appellante deduce che il giudice di primo grado, sulla base di una non condivisa distinzione tra attività estrattiva del materiale litoide presente in loco ed attività di lavorazione di materiale proveniente da altri siti, abbia erroneamente ritenuto come per quest’ultimo tipo di lavorazione la società fosse sfornita, in relazione ai fabbricati presenti sulle aree in concessione, di un titolo edilizio conforme alla destinazione d’uso in atto sui terreni in concessione, titolo a suo tempo rilasciato per la sola attività estrattiva ( e per la relativa commercializzazione) del materiale litoide presente sulla “piarda”.
Nella prospettazione dell’appellante, da sempre l’attività esercitata sui terreni in concessione si sarebbe conformata quale attività di estrazione, di lavorazione e di commercializzazione di materiale lapideo, di tal che sfornita di base giuridica e contrastante con la tipica attività disimpegnata risulterebbe la premessa fattuale da cui l’amministrazione comunale di Moncalieri ed il giudice di primo grado avrebbero tratto le affrettate e non condivisibili conclusioni circa la legittimità degli atti in primo grado avversati; e tanto tenuto conto vieppiù della inopponibilità alla società appellante, proprio in ragione del carattere risalente di quell’attività, della mutata disciplina urbanistico-edilizia dei luoghi, in ragione dei sopraggiunti vincoli paesaggistici, idrogeologici nonché di piano regolatore ( intervenuti agli inizi degli anni 80).
Ritiene il Collegio che la censura d’appello non meriti condivisione e vada disattesa.
Del tutto condivisibilmente, nell’esaminare la legittimità, sotto i dedotti motivi, delle impugnate ordinanze, il giudice di primo grado ha rilevato come sulle aree demaniali fosse stata inizialmente insediata una attività di lavorazione e rivendita di materiale litoide estratto dal fiume Po, e proprio l’oggetto di tale attività ne giustificò a suo tempo l’insediamento in zona demaniale, immediatamente a margine del corso d’acqua, come si desume dal titolo concessorio a suo temporilasciato ( 1947) e di poi successivamente rinnovato ( 1970).
Nel corso degli anni, tuttavia, è significativamente mutato l’oggetto della attività, poiché il materiale trattato non è più stato estratto dal fiume ma è stato acquistato aliunde, per essere lavorato e rivenduto in loco; tanto ha determinato la presenza sulle aree demaniali in concessione di cumuli di materiale derivanti dallo scarto dell’attività esercitata, come tali qualificabili in termini di rifiuto (ragione per cui alla società cave Tiro a Segno è stata contestata, con provvedimenti distinti da quelli qui in esame, anche l’attività di deposito e trattamento di rifiuti non autorizzata). Anche le opere edilizie strumentali a detta mutata attività, in quanto destinate ad ospitare gli impianti di lavorazione e la sede degli uffici amministrativi, risultano realizzate, nel corso degli ultimi anni, sine titulo, di tal che a ragione l’amministrazione comunale di Moncalieri ha ordinato la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Peraltro, i terreni di che trattasi sono stati tipizzati dal PRGC vigente nel Comune di Moncalieri quale zona “FV1 – Aree a parco pubblico od assoggettate ad uso pubblico di livello urbano ed interurbano”, e pertanto è evidente come non sia compatibile con tale destinazione di piano l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, quale è senz’altro da qualificare l’attività svolta dalla odierna parte appellante; oltre a ciò, a partire dagli anni ottanta, come ha messo in rilievo negli atti impugnati il Comune di Moncalieri, sono sopravvenuti una serie di vincoli di natura paesaggistica e idro-geologica, connessi alla particolare natura e collocazione dei terreni oggetto di concessione ( collocati sulle sponde del fiume Po).
Le società ricorrente assume che l’attività ivi esercitata sarebbe anteriore alla entrata in vigore della disciplina vincolistica connessa alle suindicate previsioni, le quali sarebbero per tal ragione inopponibili all’odierna apepllante.
Tuttavia la tesi non appare convincente.
A parte l’area di “piarda” oggetto della originaria concessione dove sono presenti alcuni silos ( in ogni caso non incisi nel loro insieme – si tratta di quattro manufatti in muratura e due in materiale metallico - dai provvedimenti di riduzione in pristino oggetto degli atti gravati), le opere edilizie ed i materiali presenti sulle restanti aree demaniali sono state ritenute, a ragione, non conformi all’attuale disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica, oltre che rivelatrici di un non consentito cambio di destinazione d’uso ( stante la modifica sostanziale dell’attività esercitata) delle aree in concessione demaniale, che avrebbe in ogni caso richiesto il preventivo assenso dell’amministrazione concedente.
Dalla verificazione svolta nel corso del giudizio di primo grado è emerso in modo netto che mancano i titoli edilizi autorizzatori degli interventi sui fabbricati e che non risultano attendibili gli argomenti addotti a sostegno della loro risalenza ad epoca antecedente il 1967, a giustificazione dell’assenza dei suddetti titoli abilitativi.
Il sopralluogo eseguito dai tecnici comunali nell’agosto del 2007 ha rivelato l’esistenza:
di un fabbricato in letero-cemento ad un piano fuori terra destinato ad uffici (di dimensioni 25,15 x 8,60);
- di un vano tecnico in calcestruzzo e tetto piano ad un piano fuori terra con sagoma a “L”, con a fianco la pompa del carburante;
di una cabina Enel;
di un capannone con struttura in calcestruzzo (dimensioni 24,50 x 17,25), sul retro del quale sono stati rilevati un bidone, un boiler ed altri rifiuti;
di un fabbricato in calcestruzzo destinato a mensa servizi;
di una tettoia lignea ( dimensioni 3,50 x 3,70);
di una torre di trattamento inerti in calcestruzzo (dimensioni mt. 14 x 9);
di un locale tecnico in blocchi cementizi (dimensioni 2,55 x 2,05);
di un accesso carraio con cancello metallico scorrevole;
un cumulo di materiale formato da rifiuti di vario tipo.
Ora, in relazione a tutti i suddetti manufatti (ad eccezione della torre in calcestruzzo per il trattamento di inerti e del locale tecnico di 2,55 x 2,05), la verificazione ha confermato, con conclusioni che non sono state efficacemente contrastate neppure con l’appello in esame, che non risulta essere mai stato rilasciato alcun titolo edilizio e che non vi è prova che i fabbricati siano stati realizzati in epoca anteriore al 1967.
In particolare, la planimetria allegata alla domanda di concessione demaniale del 31 maggio 1968 non prova che i manufatti ivi (sia pur sommariamente) riprodotti fossero stati realizzati in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge “ponte” n. 765 del 1967 ( che, modificando l’art. 31 della legge urbanistica fondamentale del 1942, ha reso necessaria la licenza edilizia anche per gli interventi fuori dai centri urbani e dalle aree di espansione) .
La situazione di fatto rappresentata in tale istanza è infatti ben diversa da quella esistente all’epoca attuale ed anche le riprese fotografiche in possesso degli uffici comunali, risalenti agli anni ottanta, confermano il dato della diversità oggettuale degli immobili rappresentati rispetto alla situazione attuale.
Risulta pertanto coerente con tali rilievi la conclusione cui giunge il giudice di primo grado secondo cui tutte le costruzioni attualmente esistenti sui terreni demaniali in uso alle Cave Tiro a Segno s.r.l. ( ad eccezione, come detto, dei silos), diverse per dimensioni e sagoma da quelle emergenti dall’aerofotogramemtria del 1975, risultano abusive in quanto non assentite da alcun atto, senza che sia rimasto provato che le stesse risalissero ad epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 765 del 1967.
Congrua e coerente con tali premesse risulta la motivazione addotta a sostegno dell’ordine di demolizione delle opere abusive, che si giustifica sulla base della rilevata abusività delle opere, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale in forza del quale l’interesse pubblico alla repressione di un abuso è in re ipsa e tale considerazione preclude che, di fronte ad abusi edilizi risalenti nel tempo, si possa dare rilievo a differenti valutazioni, fondate ad esempio sull’eventuale affidamento (non legittimamente) generato presso il soggetto che risulti l’attuale utilizzatore dei fabbricati abusivi.
Sul punto vale da ultimo osservare che appare meritevole di condivisione il rilievo ulteriore svolto dal giudice di prime cure a sostegno della decisione reiettiva dell’originaria impugnazione in ordine alla inconfigurabilità nella specie della c.d. “sanatoria giurisprudenziale”, in ragione della già evidenziata incompatibilità delle opere e della attività attualmente esercitata con la destinazione urbanistica a parco dell’area demaniale.
4.- Quanto ai profili inerenti l’illegittimità dei cumuli di materiale pietroso, costituenti rifiuto ai sensi della disciplina normativa di riferimento, ed al conseguente ordine di rimozione contenuto nelle impugnate ordinanze, il Collegio osserva che la deduzione dell’appellante secondo cui detti cumuli sono stati rimossi, sia pur dopo l’introduzione del presente giudizio, elide lo stesso interesse processuale a coltivare la censura, il cui esame va pertanto ritenuto allo stato inammissibile.
5.- In definitiva, per le ragioni svolte, l’appello va respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per far luogo alla compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello ( RG n. 7392/13), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)