Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3867, del 18 luglio 2014
Urbanistica.Tettoia collegata al muro di un edificio non può essere considerata pertinenza
Una tettoia collegata al muro di un edificio preesistente non può essere considerata in senso proprio pertinenza, in quanto fa corpo con la cosa principale a cui aderisce modificandone la sagoma, nonché comportando ampliamento con la creazione di nuova volumetria. La giurisprudenza ha precisato, tra i requisiti della pertinenzialità, che i manufatti devono essere di dimensioni estremamente modeste e ridotte, inidonee, quindi, ad alterare in modo significativo l'assetto del territorio. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 03867/2014REG.PROV.COLL.
N. 03759/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3759 del 2014 proposto da Rosalba Zampella, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Andretta, con domicilio eletto presso Maurizio De Tilla in Roma, via A. Gramsci, 36;
contro
Comune di Capodrise;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VIII n. 4736/2013, resa tra le parti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 il consigliere Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato Andretta;
1. Rosalba Zampella (in seguito “ricorrente”), con il ricorso n. 1821 del 2009 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, n. 50 del 29 dicembre 2008, di una scala coperta, a doppia rampa, continua, realizzata in luogo di una veranda all’interno di un cortile di un immobile ubicato in via F. Giannini, 9, emanata dal responsabile dell’area urbanistica del Comune di Capodrise.
2. Il Tribunale amministrativo per la Campania, sezione ottava, ha respinto il ricorso nulla pronunciando sulle spese non essendosi costituito il Comune resistente.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesta la riforma della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza.
4. Alla camera di consiglio del 17 giugno 2014, convocata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio riscontrati i presupposti richiesti dall’art. 60 c.p.a. e sentite le parti ai sensi del medesimo articolo, ha deciso di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
5. In appello si deducono, in sintesi, i seguenti motivi di illegittimità dell’impugnata ordinanza di demolizione: a) per non essere stata notificata anche agli altri comproprietari; b) per vizio di incompetenza, poiché spetterebbe al Sindaco e non al Dirigente la competenza all’emanazione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 67, comma 2, del Regio decreto n. 297 del 2011 e dell’art. 54 del D.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle norme sugli enti locali, “Tuel”); c) per la mancata comunicazione di avvio del procedimento; d) per l’assenza di ogni responsabilità in capo alla ricorrente trattandosi di abuso da lei non realizzato e risalente nel tempo, anteriormente all’acquisto dell’immobile; e) per l’affidamento di conseguenza maturato dalla ricorrente e per il suo interesse al mantenimento dell’opera a fronte della minore rilevanza del contrapposto interesse pubblico; f) per non essere stato considerato che l’opera non ha dato luogo ad aumento di cubatura e che, comunque, si tratta di opera pertinenziale.
6. Le censure sono infondate, poiché:
- come chiarito in giurisprudenza è sufficiente la notifica dell’ingiunzione a uno solo dei comproprietari (Cons. Stato, n. 1810 del 2012);
- la competenza all’emanazione dell’ordinanza di demolizione spetta al dirigente competente sulla base della normativa vigente ratione temporis, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dell’art. 107, comma 3, lett. g), del Tuel; l’art. 54 del Tuel, a sua volta, attribuisce al Sindaco una diversa competenza, all’emanazione di atti individuati in quanto ufficiale del Governo, né il provvedimento in questione può essere qualificato come ordinanza contingibile e urgente (come pure dedotto in appello), secondo i poteri ulteriormente attribuiti al Sindaco dall’art. 50 del Tuel, poiché il provvedimento impugnato afferisce alla specifica attività di vigilanza sull’attività edilizia e di repressione dei relativi abusi tipizzata dalla speciale normativa in materia;
- la repressione degli abusi edilizi può essere disposta nei confronti del proprietario attuale dell'immobile interessato dall'intervento abusivo, anche se non responsabile dell'abuso (potendo egli eventualmente avvalersi degli ordinari rimedi civilistici contro il suo dante causa), poiché l’abuso costituisce un illecito permanente, né si richiede, per l'emanazione dei relativi provvedimenti, l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la realizzazione dell'abuso, intervenendosi con sanzione di carattere reale (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5011 del 2013);
- non si forma un legittimo affidamento quando è realizzato un immobile abusivo e l'Amministrazione non esercita il suo potere-dovere di emanare l'ordine di demolizione, in quanto il decorso del tempo dalla data dell'abuso, per il principio di legalità, può avere rilievo giuridico solo quando la normativa ammetta in via eccezionale il condono di quanto illecitamente realizzato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3367 del 2013);
- l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4075 del 2013);
- la nozione di pertinenzialità ai fini urbanistici ed edilizi ha connotati diversi da quelli civilistici. In particolare, la giurisprudenza ha precisato, tra i requisiti della pertinenzialità, che i manufatti devono essere di dimensioni estremamente modeste e ridotte, inidonee, quindi, ad alterare in modo significativo l'assetto del territorio (Cons. Stato, sez. VI, n. 4493 del 2013; 496 del 2013; cfr, anche Sez. VI, n. 4086 del 2013, in cui è stato affermato che una tettoia collegata al muro di un edificio preesistente non può essere considerata in senso proprio pertinenza, in quanto fa corpo con la cosa principale a cui aderisce modificandone la sagoma, nonché comportando ampliamento con la creazione di nuova volumetria).
A questo riguardo si osserva, nella specie, che la scala in questione, come emerge dalle fotografie in atti, non ha le dimensioni estremamente modeste e ridotte proprie dell’opera pertinenziale, di certo non risultando tali quelle della rampa esterna incidenti sulla sagoma dell’edificio.
7. Per le ragioni che precedono l’appello è infondato e deve essere perciò respinto, ferma l’eventuale, rigorosa valutazione tecnica dell’Amministrazione in ordine alla possibilità di eseguire la demolizione, in tutto o in parte, senza incidere sulla stabilità dell’edificio nel suo complesso, con l’applicazione, verificato tale caso, dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1912 e n. 2001 del 2013).
Nulla deve essere pronunciato sulle spese del presente grado del giudizio non essendosi costituito il Comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, n. 3759 del 2014, lo respinge.
Nulla per le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014,con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)