Cass. Sez. III n. 39715 del 10 novembre 2010 (CC 6 ott.2010)
Pres. Squassoni Est.Gentile Ric. Pignatelli e altri
Urbanistica.Terzi non indagati proprietari di buona fede di immobili sequestrati

I proprietari di buona fede degli immobili sequestrati, terzi estranei al procedimento pendente per il reato di lottizzazione abusiva, sono legittimati a proporre appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di dissequestro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale della libertà che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dai terzi sequestratari contro l'ordinanza del G.i.p. di rigetto dell'istanza di dissequestro, riconoscendoli titolari di un legittimo e concreto interesse giuridico alla loro restituzione).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/10/2010
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1246
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 16101/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pignatelli Michele, nato il 20/11/1971;
Bonanni Ennio, nato il 12/11/1936;
Consolazione Livio, nato il 28/12/1951;
Roboni Valeria, nata il 23/12/1959;
Avverso Ordinanza Tribunale di Roma, emessa il 22/02/010;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per Annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Scialo’ Raffaele, difensore di fiducia di tutti i ricorrenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza emessa il 22/02/010 – provvedendo sull’appello proposto nell’interesse di Pignatelli Michele, Bonanni Ennio, Consolazione Livio e Roboni Valeria avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Tivoli in data 08/01/010, con la quale era stata respinta l’istanza di dissequestro dei beni immobili sottoposti a vincolo reale a seguito di decreto del Gip del Tribunale di Tivoli, in data 05/10/07 - dichiarava inammissibile il gravame.
Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. c).
In particolare i ricorrenti esponevano che l’ordinanza impugnata era carente in modo radicale della motivazione, essendo meramente apparente quella indicata nel provvedimento de quo. Invero gli istanti - quali proprietari in buona fede degli immobili sequestrati e terzi estranei al procedimento penale pendente a carico di vari soggetti, imputati, fra l’altro, del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) (lottizzazione abusiva) – anche dopo la sentenza di condanna emessa il 02/11/09 dal Tribunale di Tivoli, erano portatori di un interesse concreto, giuridicamente rilevante ai fini della revoca del sequestro de quo; con conseguente legittimazione a proporre appello, ex art. 322 bis c.p.p., avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di dissequestro. Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 06/10/010, ha chiesto l’annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ fondato.
L’impugnazione proposta dagli attuali ricorrenti e’ inerente al sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Tivoli in data 05/10/2007, nell’ambito del procedimento penale n. 1825/07 R.G.N.R., nei confronti di numerosi soggetti (come individuati in atti) tra i quali, tuttavia, non rientravano i predetti ricorrenti. Procedimento penale, definito in 1 grado con sentenza di condanna emessa il 02/11/09, con conseguente confisca dei terreni e delle opere abusive in sequestro, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che la statuizione del Tribunale di Roma - di cui all’ordinanza del 22/02/010, in base alla quale l’appello de quo era stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse - e’ palesemente illegittima.
Invero, i ricorrenti (Pignatelli Michele, Bonanni Ennio, Consolazione Livio, Roboni Valeria) - quali proprietari degli immobili sottoposti a sequestro (il tutto come analiticamente individuato in atti), pur essendo soggetti estranei al procedimento penale inerente alla misura cautelare - erano portatori di legittimo e concreto interesse giuridico alla restituzione degli immobili. Gli stessi, pertanto, erano legittimati a proporre appello, ai sensi dell’art. 322 bis c.p., avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di dissequestro disposta dal Tribunale di Tivoli e depositata in data 11/01/010.
Il fatto che sia intervenuta sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Tivoli il 02/11/09;- con la quale, fra l’altro, e’ stata ordinata la confisca degli immobili di proprieta’ dei ricorrenti sentenza non ancora divenuta irrevocabile - non muta il titolo giuridico in base al quale i beni sono sottoposti a vincolo reale, titolo tuttora costituito dal sequestro preventivo, disposto dal citato Gip con decreto del 05/10/07. Al riguardo va, peraltro, ribadito il principio giuridico secondo cui avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di dissequestro e’ previsto ed e’ esperibile, ex art. 322 bis c.p.p., l’appello al Tribunale del riesame, che e’ rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti diversi da quello impositivo della misura Giurisprudenza consolidata sul punto de quo: Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5320 del 28/11/97; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5268 del 13711/97, rv. 208793; Cass. Sez. 3^ Ord. n. 4554 del 29/01/08, rv 238820; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 39913 del 24/10/08, rv 241275. Va annullata, pertanto, l’ordinanza del Tribunale di Roma in data 22/02/010, con rinvio a detto ufficio giudiziario per un nuovo esame dell’appello, ex art. 322 bis c.p.p., proposto dai ricorrenti. P.Q.M.
LA CORTE
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Roma. Cosi’ deciso in Roma, il 6 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010