I vestiti nuovi dell’imperatore e la messa in fuorigioco della speculazione edilizia (breve annotazione a Cass. sez. III^ penale, n. 40694 dep. il 29/9/2016)

di MASSIMO GRISANTI



Con la sentenza n. 40694 depositata il 29/9/2016 la III^ Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha ignudato l’imperatore e messo in fuorigioco la massimizzazione dello sfruttamento dei suoli a fini edilizi.
Annullando un’ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno, e per l’effetto facendo tornare in vita il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di taluni edifici aventi altezza pari a ml 22,00 e distanti tra loro ml 10,60, la Suprema Corte ha affermato che l’edificazione in quel di Pontecagnano (in sostanza in tutta Italia) sta avvenendo (ed è avvenuta) in violazione dell’art. 9, comma terzo, del DM 1444/1968 perché:
1) In tutte le zone, compreso anche le zone A e le zone C, la distanza tra fabbricati non può mai essere inferiore a ml 10,00 e comunque mai inferiore all’altezza del fabbricato più alto;
2) Il suddetto limite non può essere derogato nemmeno a mezzo dei piani attuativi perché il secondo periodo del terzo ed ultimo comma dell’art. 9 DM 1449 DM 1444/1968, riferendosi espressamente ai commi precedenti e non al periodo precedente del medesimo terzo comma, delinea l’ambito applicativo della deroga, rendendo assolutamente inderogabile la distanza tra fabbricati pari all’altezza dell’edificio più alto.
Una pronuncia che conferma quanto sostenuto sulla rivista Lexambiente:
http://www.lexambiente.com/materie/urbanistica/184-dottrina184/11489-urbanistica-distanza-tra-fabbricati-in-dipendenza-delle-loro-altezze.html
e
http://www.lexambiente.com/materie/urbanistica/184-dottrina184/8957-urbanistica-distanze-tra-fabbricati-e-corte-costituzionale.html.
Così si è espresso il Collegio (Pres. Fiale, Rel. Andreazza):
“… Ciò posto, ed incontestato che, nella specie, si abbia riguardo a costruzioni effettuate in zona D (e dunque ad edifici posti, secondo la dizione dell’art. 9, comma 1, n. 2, “in altre zone” nel senso di zone appunto diverse dalla zona A e dala zona C espressamente richiamate rispettivamente dai nn. 1 e 3 del comma 1), appare coerente con il dato normativo l’assunto del P.M. ricorrente secondo cui la disposizione dell’ultimo comma sopra evidenziata debba applicarsi ANCHE a tali diverse zone: da un lato la formulazione generale di una disposizione posta “a chiusura” dell’articolo e riferita testualmente alle distanze “come sopra computate”, ivi dovendo intendersi dunque (anche in ragione dell’ulteriore espresso richiamo ai “precedenti commi” SIA PURE AL FINE DI CHIARIRE LO SPAZIO DI OPERATIVITA’ DELLA DEROGA prevista per i piani particolareggiati o le lottizzazioni convenzionate) in esse comprese anche le distanze per le “altre zone”, non può lasciare dubbi sulla sua portata omnicomprensiva e, dall’altro, anche sotto il profilo sistematico, non si comprenderebbe perché, come sostenuto dall’ordinanza impugnata, per le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (tale essendo le zone D come definite dall’art. 2 del d.m. cit.), tale norma di chiusura (che ragguaglia come detto la distanza a quella raggiunta in altezza dal fabbricato più alto) non dovrebbe essere applicabile.
Del resto il censurato, dal Tribunale, risultato di omogeneità cui si giungerebbe per effetto della generalizzata applicazione dell’ultimo comma, lungi dall’essere il frutto di una distorsione interpretativa (secondo l’ordinanza impugnata erroneamente propugnata dal consulente del P.M.), sarebbe a ben vedere, in realtà, l’esito della stessa volontà del legislatore che a tale omogeneità ha peraltro derogato laddove, come già visto, ha previsto la possibilità di distanze inferiori a quelle indicate nei commi 1 e 2 nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche.
Né in senso contrario possono condurre le citate, dal Tribunale, sentenze del T.a.r. Lombardia n. 671 e 1429 del 2012 poche che anzi, secondo quanto affermato dal Cons. di Stato nella più recente pronuncia di Sez. 4, n. 2130 del 17/03/2015, l’art. 9 cit. prevede, segnatamente in ipotesi di costruzione di nuovi edifici ricadenti in altre zone, che “la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti corrisponde a 10 metri, con obbligo di aumento della distanza sino all’altezza del fabbricato finitimo più alto, se questo sia maggiore di 10 metri”, restando così confermata la valenza generale del comma 2 dell’art. 9 cit.”.
La critica, costruttiva, che mi sento di fare ai Giudici della Cassazione è che la motivazione poteva essere più approfondita.
Infatti, la norma invocata dal P.M. per chiedere l’annullamento dell’ordinanza di dissequestro è chiaramente volta ad affermare la primazia della sicurezza delle costruzioni, della tutela dell’incolumità delle persone e della salute dei cittadini rispetto al disegno urbanistico della città.
Lo Stato ha voluto dire alle Regioni e ai Comuni che la loro potestà legislativa e regolamentare in materia di governo del territorio – esprimentesi nei piani attuativi derogatori delle generali limitazioni edilizie – non può spingersi al punto tale da mettere a repentaglio i suddetti valori primari la cui tutela spetta unicamente allo Stato.
In ogni caso, onore al merito dei Giudici della Suprema Corte perché questa sentenza sarà una pietra miliare contro l’abusivismo edilizio e la deregulation nello sfruttamento del territorio, finendo per mettere in fuorigioco anche le iniziative urbanistico-edilizie in corso nei centri densamente abitati e per portare alla luce il fatto che l’imperatore (la Pubblica Amministrazione – gli uffici tecnici comunali – i Sindaci cementificatori) è nudo perché tale violazione dell’art. 9 DM 1444/1968 è insanabile.
Ed inefficaci (perché nulli) sono i permessi di costruire rilasciati in assenza di tale presupposto (v. art. 12 d.P.R. 380/2001, non a caso rubricato “Presupposti per il rilascio del permesso di costruire”), atteso che il dirigente dell’UTC e il Consiglio comunale si sono sostituiti al legislatore statale, del tutto inammissibilmente e in difetto assoluto di attribuzione, sostanzialmente innovando la fonte normativa con un titolo abilitativo e/o con una deliberazione consiliare contrastante con una norma di legge assolutamente inderogabile e perciò esprimente il seguente principio fondamentale della materia del governo del territorio: <Un edificio non può essere più alto della distanza che lo separa dai fabbricati contermini>.
Scritto il 02 ottobre 2016