Terremoto di Accumoli, Amatrice e Arquata. Una nuova strage di Stato?
di Massimo GRISANTI
Chi ha un minimo di ben dell’intelletto comprende che la vigilanza sull’applicazione della disciplina antisismica (norme procedurali e tecniche) è fondamentale.
Non a caso la legge 64/1974, all’articolo 29, dispone che “Nelle località di cui all’articolo 2 della presente legge e in quelle sismiche di cui all’articolo 3 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici del Ministero dei lavori pubblici e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile a norma degli articoli 2 e 18. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.”.
Allora occorre chiedersi: quanti e quali controlli d’iniziativa o su delega hanno effettuato gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria nei comuni di Accumoli, Amatrice e Arquata? E gli altri pubblici ufficiali?
Ed ancora.
Con la legge 10 dicembre 1981, n. 741, intitolata (si badi bene) “Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche”, lo Stato autorizzò, con le disposizioni dell’art. 20 (tuttora vigente), le regioni ad emanare norme per lo snellimento delle procedure di cui alla legge 64/1974: “Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo 111 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le regioni possono definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore.”.
Sennonché la suddetta norma derogatoria a munirsi dell’autorizzazione sismica, il cui rilascio presuppone la verifica del rispetto delle norme tecniche antisismiche, fu utilizzata dalle Regioni per semplificare non solo il procedimento autorizzatorio inerente le opere pubbliche (a cui si riferisce la legge n. 741/1981), ma anche quelle private.
Di talché dal 1982 ad oggi (l’ultima legge regionale in ordine di tempo è quella della Regione Basilicata, la n. 5/2016 impugnata dallo Stato), in zona sismica sono venute ad esistenza nuove costruzioni e sono stati eseguiti interventi su edifici esistenti in assenza di autorizzazioni sismiche e quindi in assenza di qualsivoglia controllo delle Autorità Pubbliche in ordine all’effettivo rispetto della normativa tecnica antisismica.
Allora vi è da chiedersi: i disastri dei terremoti dal 1982 ad oggi sono più correttamente qualificabili come Stragi di Stato, atteso che le Regioni hanno inammissibilmente eliminato ogni controllo preventivo rispetto all’attività edilizia e lo Stato non ha impugnato tali leggi palesemente incostituzionali che eliminavano, a detrimento delle posizioni dei Cittadini, quell’idonea garanzia che solo una pubblica amministrazione che vigila sull’effettiva applicazione della normativa antisismica può assicurare?
Sicuramente dovremo assistere ad altre stragi di Stato perché numerose sono state le costruzioni e ristrutturazioni private effettuate nel periodo 1982-2016 in assenza della preventiva autorizzazione sismica.
Ed infine.
In pochi sanno che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con documento prot. 14/085/CU05/C1-C11 consegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la seduta del 10/7/2014 di esame del DL 90/2014, ha chiesto l’eliminazione dell’autorizzazione sismica per ogni tipo di ristrutturazione edilizia.
E già prima una semplificazione assoluta, compreso le nuove costruzioni, fu richiesta dalla Conferenza delle Regioni, presieduta dal Presidente della Regione Umbria Rita Lorenzetti, con il lavorio attivo dell’attuale Commissario alla ricostruzione Vasco Errani (v. http://www.lexambiente.com/urbanistica/184/6766-urbanistica-zone-sismiche-e-protezione-civile.html).
Pertanto, occorre chiedersi: ma l’opinione pubblica è sicura che allo Stato interessino davvero i Cittadini e la loro incolumità?
Per questi motivi, a mio avviso, è da ipocriti indignarsi per la vignetta di Charlie Hebdo che vede gli italiani schiacciati per effetto di un mafioso terremoto (v. http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2016/09/02/charlie-hebdo-vignetta-su-terremoto-in-italia_3a0bf343-f33f-4026-a110-ca42964cb87b.html).
E dal Sistema Mafioso non sono estranei i tecnici degli ordini professionali ed i tecnici comunali, i quali hanno scienza per comprendere il pericolo degli interventi eseguiti in assenza di quella verifica di vulnerabilità sismica che le disposizioni del punto 8 delle norme tecniche antisismiche approvate con DM 14/1/2008 impongono per ogni attività edilizia.
La verità è cruda.
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Scritto il 02/09/2016