Nuova pagina 2

CORTE D’APPELLO di VENEZIA QUARTA SEZIONE PENALE

N. 573/04 RG Imp. Gregoratti
Revocabilità, in esecuzione, della confisca disposta in processo per lottizzazione abusiva.

Nuova pagina 1

 

N. 573/04 RG

 

CORTE D’APPELLO di VENEZIA

QUARTA SEZIONE PENALE

La Corte,

composta dai Magistrati dottori

Ugo DI MAURO, Presidente

Luigi LANZA Consigliere

Carlo CITTERIO Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento già a carico di GREGORATTI TULLIO (1423/94 PN RG, 11464/91 RNR, definito con sentenza di questa Corte distrettuale in data 17.7.2000, in giudicato con modifiche con sentenza della Corte di cassazione in data 22.5-11.7.2001);

 

vista l’istanza di revoca della confisca disposta ex art. 19 l. 47/1985, proposta da ENZO ZAFFERANI nella qualità di legale rappresentante della società S.I.I.T.;

rilevato: che l’istante deduce essere in corso procedimento amministrativo per la sanatoria della lottizzazione abusiva, alla cui definizione positiva osterebbe la disposta confisca, che dovrebbe pertanto essere revocata, pur essendo il provvedimento in giudicato;

che, secondo l’istante, attesa la natura amministrativa della sanzione di confisca ex art. 19 legge 47/1985 e la giurisprudenza di legittimità in materia di demolizione ex art. 7 e comunque di confisca ex art. 19 l.c., il passaggio in giudicato della statuizione ne determinerebbe solo l’esecutività e non anche l’irrevocabilità, non potendo la decisione sostanzialmente sostitutiva del giudice penale sovrapporsi e prevalere rispetto ad eventuale diversa determinazione della competente pubblica amministrazione;

che, ammissibile la revoca senza limiti temporali, sarebbe ammissibile anche la sospensione dell’esecutività della sanzione di confisca, quando ricorrano ragionevoli probabilità di positiva definizione dell’iter amministrativo, situazione che si darebbe nella fattispecie;

 

visto il contrario parere del P.G., che si è riportato a precedente ordinanza di questa Corte in data 8.4.2003;

 

rilevato che in effetti questa Corte veneta, investita della richiesta del Comune di s. Michele al Tagliamento di eseguire la sanzione della confisca dei terreni nonché sulle costruzioni sopra di essi edificate, dichiarandone l’acquisizione a suo favore ai sensi dell’art. 19.2 legge 47/85 ed ordinando la trascrizione dell’emanando provvedimento presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari, con ordinanza dell’8.4.2003 ha deliberato ‘dato atto del passaggio in giudicato della statuizione d confisca disposta ai sensi dell’art. 19 della legge 1985/47 dal Pretore di Venezia – Sez. distaccata di Portogruaro con sentenza 22.2.1994; dato atto che tale sentenza, confermata sul punto della confisca dalle successive sentenze della Corte d’Appello di Venezia in data 17-31.72000 e della Terza sezione penale della Corte di cassazione in data 22.5.2001, costituisce titolo per l’immediata trascrizione nei registri immobiliari, dichiara non luogo a provvedere sull’istanza’;

 

ritenuto che nella ricordata ordinanza questa Corte ha già argomentato che:

 

“…l’attuale pendenza di ennesimo tentativo di sanatoria amministrativa dell’illecita lottizzazione eseguita è, a questo punto, del tutto irrilevante ed inidoneo a paralizzare l’effetto ablativo della disposta e definitiva confisca;

infatti, è sì incontestato l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per cui ‘la successiva adozione di un piano di recupero urbanistico dell’area abusivamente lottizzata da parte del consiglio comunale o la successiva autorizzazione a lottizzare, anche se atti non idonei ad incidere sulla responsabilità penale dei soggetti coinvolti, impedisce che con la sentenza di condanna venga disposta la confisca prevista dall’art. 19 della legge 1985 n. 47 e, se la confisca è stata disposta, ne impone la revoca, atteso che diversamente il provvedimento giurisdizionale si renderebbe incompatibile con l’esercizio dei poteri legislativamente attribuiti alla pubblica amministrazione (così, da ultimo, Sez.3, sent. 1966 del 15.12.2001-21.1.2002, Venuti e altri)’ e ‘la confisca in tal senso disposta deve essere revocata dallo stesso giudice che l’ha ordinata quando (e nei limiti in cui) risulti incompatibile con un provvedimento adottato dall’autorità amministrativa (Sez. 3, sent. 12471 del 16.11-20.12.1995, Pg in proc.Besana ed altri);

tuttavia, è evidente l’ambito ed il significato di quella giurisprudenza:

. il provvedimento ablatorio di confisca (ex art. 19 legge 47/85) è sanzione amministrativa atipica, connessa all’oggettiva illiceità del bene; consegue di diritto, determinando ‘l’acquisizione di diritto e gratuita al patrimonio disponibile del Comune’ (Sez. 3, sent. 12471 cit.); si tratta però di intervento che sostituisce e supplisce (per volontà del legislatore) l’azione della pubblica amministrazione, pertanto se prima che la confisca divenga efficace ed irrevocabile interviene una diversa, legittima valutazione dell’amministrazione competente, tale confisca non può essere adottata o, se disposta, va revocata. Ma il riferimento e l’ambito di applicazione di questo principio è esclusivamente al caso in cui il provvedimento autorizzatorio sia stato adottato prima della sentenza di merito o, comunque, prima del passaggio in giudicato della sentenza penale che accerta la sussistenza del fatto, ancorchè eventualmente dichiari la prescrizione della sua rilevanza penale per la persona fisica dell’imputato: nel primo caso, la sentenza di merito non potrà disporre la confisca; nel secondo (è stata disposta la confisca, ma prima del passaggio in giudicato è intervenuto il provvedimento autorizzatorio) la confisca dovrà essere revocata, in sede esecutiva, ovvero non potrà più in quella sede essere adottata, se non già disposta con la sentenza;

. questa ricostruzione -che in definitiva àncora l’efficacia del provvedimento amministrativo autorizzatorio ad impedire l’adozione della confisca obbligatoria ex art. 19 legge 1985 n. 47, o ad imporne la revoca se già disposta, alla situazione esistente al momento del passaggio in giudicato (in altri termini ed in definitiva: se quando la sentenza passa in giudicato vi è già un provvedimento autorizzatorio, la confisca, pur obbligatoria, non può più essere disposta o, se disposta, va revocata; altrimenti, in assenza di un compiuto, legittimo ed efficace provvedimento autorizzatorio al momento del passaggio in giudicato della sentenza, il trasferimento del patrimonio al Comune si compie con quel passaggio in giudicato, e nel momento in cui tale passaggio in giudicato della sentenza si verifica: da quel momento, successivi eventuali provvedimenti autorizzatori sono irrilevanti, paradossalmente potendo anzi esporre gli amministratori a responsabilità quantomeno di natura amministrativa e patrimoniale, atteso che l’acquisizione al patrimonio disponibile comunale è già avvenuta) trova una triplice significativa conferma:

.. la lettera della norma (19.2: ‘Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva’; 19.3: ‘La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari’), dalla quale si evince che l’acquisizione avviene contestualmente al passaggio in giudicato, come effetto ‘di diritto’ di questo;

.. la ratio del sistema, perché altrimenti, accedendo per esempio alla richiesta di differimento proposta oggi dalle difese degli imputati, basterebbe il rinnovo di istanze di sanatoria, pur infondatissime e sempre respinte, ma opportunamente sempre coltivate avanti alla giurisdizione amministrativa, l’efficacia della confisca sarebbe paralizzata in eterno;

.. … un precedente specifico insegnamento della Corte di legittimità (Sez. 3, sent. 12999 del 9.11-14.12.00, Lanza e altri ha statuito che l’ordine di confisca imposto dall’art. 19 diviene irrevocabile in assenza di un esplicito provvedimento adottato dall’autorità competente ed autorizzatorio della lottizzazione, giudicando legittima la confisca disposta in presenza di un piano di recupero previsto dall’art. 29 della legge 47 e deliberato dal consiglio comunale, evidenziando come la modifica del piano regolatore sia subordinata all’approvazione da parte della Regione e ritenendo sino a tale approvazione non rilevante il deliberato comunale), e … proprio la stessa sentenza con cui la Corte di cassazione ha chiuso il merito di questa vicenda processuale -

(pag. 5: “In definitiva, ritiene il Collegio assolutamente non corretto, e quindi non condivisibile, il percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale per non riconoscere l’avvenuta estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, la quale invece deve essere dichiarata. E’opportuno ricordare, peraltro, che l’estinzione per prescrizione di detto reato NON FA CADERE LA DISPOSTA CONFISCA DEL TERRENO ABUSIVAMENTE LOTTIZZATO E DELLE RELATIVE OPERE SU DI ESSO REALIZZATE, in assenza di un esplicito provvedimento adottato dall’autorità competente ed autorizzatorio della lottizzazione stessa, giacchè neppure la concessione edificatoria comporta alcuna valutazione di conformità della lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica” -),

al momento di confermare l’efficacia della confisca nonostante la prescrizione penale del reato ha preso atto dell’assenza, in quel momento, di un ‘esplicito provvedimento autorizzatorio della lottizzazione’ ”;

 

ritenuto, in altri termini, che l’interpretazione proposta ed il provvedimento richiesto dall’istante determinerebbero l’assoluta disapplicazione e la clamorosa e ingiustificata vanificazione dell’invece inequivoco disposto normativo che, prevedendo al terzo comma dell’art. 19 legge 47/1985 essere la sentenza definitiva (e tale è quella passata in giudicato, come nella specie) titolo per l’immediata trascrizione nei registri immobiliari, conferma come l’unica interpretazione conforme alla norma positiva del capoverso dello stesso articolo 19 è quella per cui l’acquisizione gratuita al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva avviene ‘di diritto’ (e quindi senza necessità, o possibilità, di alcun intervento ulteriore di qualsiasi autorità, giurisdizionale o amministrativa) con il passaggio in giudicato della sentenza;

 

ritenuto che le pur pregevoli deduzioni difensive contenute nell’istanza non introducono elementi argomentativi nuovi, idonei ad imporre la modifica del motivato convincimento e giudizio di questa Corte veneta;

ritenuto pertanto che, essendo per le ragioni esposte passati il terreno e gli immobili su di esso costruiti nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune di s. Michele al Tagliamento, deve concludersi per l’inammissibilità dell’istanza, sotto il duplice e concorrente profilo della non possibilità giuridica della richiesta revoca e della non legittimazione alla domanda;

 

ritenuta l’applicabilità della procedura ex art. 676, trattandosi di confisca sia pure di natura amministrativa;

 

P.Q.M.

Visti gli artt. 676 e 667.4 c.p.p.,

dichiara inammissibile l’istanza di revoca della confisca disposta ex art. 19 legge 47/85, proposta dal difensore del sig. ENZO ZAFFERANI nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della soc. S.I.I.T..

Si comunichi al P.G. e si notifichi all’istante.

 

Venezia, 16. 11. 2004

Il Consigliere est. Il Presidente