Trib. Riesame Latina ord. 141 del 30 luglio 2007
Pres. Di Nicola Est. Chirico
Urbanistica. Lottizzazione abusiva e campeggio

Sussisteil “fumus” del reato di lottizzazione abusiva laddove una struttura adibita a campeggio, sia pure debitamente autorizzata, venga radicalmente mutata, per effetto di opere edilizie non autorizzate e di roulotte posizionate stabilmente a terra e, dunque, non più agevolmente trasportabili, in uno stabile insediamento abitativo di rilevante impatto negativo sull’assetto territoriale;

Nota: la sentenza della casazione che ha confermato l\'ordinanza di seguito riportata è leggibile in questo sito qui


N. 141/07 M.C.R.
N. 2050/05 + 6201/07 R.N.R.



TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE PENALE
Il Tribunale, così composto:
Dott.ssa Paola Di Nicola Presidente
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice est.
Dott. Antonio Lollo Giudice
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Letta la richiesta di riesame proposta da XXXX (indagato nel procedimento sub NRNR 2050, cui è riunito il procedimento sub NRNR 6201/07), avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in sede, il 19.7.2007;
letti i motivi aggiunti e udito il difensore all’udienza del 30.7.2007
OSSERVA
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inesistenza della motivazione del decreto del Gip, essendo evidente che detto provvedimento risulta invece motivato sia con riferimento al fatto che alla sussumibilità dello stesso sotto la fattispecie incriminatrice della lottizzazione abusiva.
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. pen. 27/02, Cass. pen. 25122/03, Cass. pen. 29499/04), pur quando la motivazione del provvedimento oggetto di gravame sia succinta e persino ricavabile dalla mera adesione alle indicazioni e alla descrizione della Pg o del Pm, il combinato disposto degli artt 324, comma 7 e 309 comma 9 cpp ben consente al Tribunale del riesame di integrare la motivazione del provvedimento impugnato, del quale deve rilevare la nullità solo in caso di assoluta carenza di motivazione (non ravvisabile nel caso di specie).
Va del pari disattesa l’eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine ed in particolare della consulenza redatta dal tecnico nominato dal P.m., poichè espletati (secondo la prospettazione difensiva) successivamente alla scadenza del termine semestrale dalla iscrizione dell’istante nel registro degli indagati, in assenza di proroghe.
Invero, va rilevato che l’iscrizione di XXXX per il reato di lottizzazione abusiva è avvenuta solo in data 10.7.2007, originando il procedimento sub NGNR 6201/07, riunito al procedimento sub NGNR 2050/05.
In tale iniziale procedimento risultava indagata la sola XXXX per altri fatti- reato e più precisamente per le contravvenzioni di cui agli artt 44 lett c) dpr 380/01 e 181 dlvo 42/04 accertate in data 25.2.2005, concernenti l’ edificazione abusiva, in assenza di permesso a costruire e della prescritta autorizzazione paesistica (come risulta chiaramente dalla richiesta di archiviazione del Pm in data 15.7.06).
E’ evidente che le suddette ipotesi di reato sono del tutto diverse da quella di lottizzazione abusiva contestata nel capo a) della imputazione allegata al decreto di sequestro preventivo d’urgenza del P.m. in data 10.7.2007, in cui viene espressamente richiamato l’art 44 lett c del dpr 380/01, non nella parte in cui sanziona gli interventi edilizi illegittimi in zona vincolata bensì nella parte in cui sanziona la lottizzazione abusiva come prevista dall’art 30 del medesimo dpr, stavolta espressamente citato unitamente all’art 44 lett c (a conferma della diversità del fatto-reato contestato).
Orbene, considerato che l’incarico al consulente risulta conferito dal P.m in data 26.2.07 e che la consulenza risulta depositata in data 9.7.2007, non si pone evidentemente alcun problema di inutilizzabilità relativamente al procedimento riunito sub RGNR XXX in cui è stata contestata la lottizzazione abusiva iscritta solo in data 10.7.2007.
Infatti, rispetto alla suddetta data di iscrizione non è ravvisabile alcuna tardività della consulenza (o degli altri atti di indagine sino a quel momento compiuti), per scadenza del termine semestrale mentre, anche a voler prospettare la tardività della ulteriore iscrizione per il diverso reato di lottizzazione abusiva, va rilevato che “l’omessa annotazione della notizia criminis nel registro previsto dall’art 335 cpp con l’indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza “contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta”, non determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento della effettiva iscrizione nel registro, poiché il termine di durata massima delle indagini preliminari, al cui scadere consegue l’inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l’indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto e non dalla presunta data in cui il Pm avrebbe dovuto iscriverlo” (Cass. Pen. SU 16/00).
Ciò in quanto rientra nell’esclusiva valutazione discrezionale del Pm l’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione, imposta solo dalla emersione di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti (vedi in tal senso, Cass. pen. 2818/06, Cass. pen. 39511/04,Cass. pen. 39511/03, Cass. pen. 20510/03; Cass. pen. SU 16/00).
Nel caso di specie l’emersione dei suddetti specifici elementi in ordine al reato di lottizzazione abusiva, che ha imposto l’ulteriore iscrizione, è evidentemente avvenuta solo all’esito degli accertamenti tecnici effettuati dal consulente nominato dal Pm (risultando in atti, prima del deposito della consulenza, sostanzialmente solo gli esiti di due sopralluoghi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato).
Tanto premesso in ordine alle censure mosse in rito dall’istante, va rilevato che, nei procedimenti di riesame, la verifica da parte del Tribunale del fumus legittimante il sequestro non può tradursi in un’anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell’indagato ma deve limitarsi ad un controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, tenuto conto degli elementi dedotti dall’accusa quali risultanti dagli atti processuali e delle contestazioni difensive (vedi Cass. pen. 23214/04), senza che sia necessaria la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza o la valutazione della fondatezza dell’accusa e della probabilità di condanna dell’indagato (vedi, tra le tante, Cass. pen. 2672/99, 741/99).
Orbene, ritiene il Tribunale, nel caso di specie, di poter addivenire ad una positiva valutazione della astratta compatibilità tra il fatto contestato nell’ipotesi accusatoria e la fattispecie incriminatrice di lottizzazione abusiva e che gli elementi addotti dalla difesa (anche a mezzo della consulenza di parte) non siano, in questa fase, sufficienti ad infirmare detta valutazione, nei termini in cui è richiesta al Giudice del riesame.
Non è, invero, ravvisabile alcuna ontologica incompatibilità tra la norma incriminatrice della lottizzazione abusiva e la situazione di fatto quale emergente dagli atti di indagine sol perché nel sito oggetto di sequestro risultava autorizzata un’attività campeggistica, atteso che le modifiche intervenute nel corso del tempo hanno sostanzialmente privato l’area de quo delle caratteristiche necessarie a qualificarla in termini di “campeggio”, integrando il fumus del reato di cui agli artt 30 e 44 del DPR 380/01.
Dalla relazione del consulente del Pm e dalla documentazione fotografica in atti si evince che, su un’area di circa 13.920,di proprietà della XXXX Srl, di cui è legale rappresentante lo XXXX, sulla quale viene esercitata un’attività (asseritamente) “campeggistica” - all’atto dell’ultimo sopralluogo del c.t. insistevano: n 58 piazzole, di cui solo 23 completamente libere mentre tutte le altre risultavano occupate da roulotte poggiate a terra ed erano coperte da struttura in ferra con telo ombreggiante (si veda sul punto la analitica descrizione del ct e relativo elaborato grafico riproducente lo stato dei luoghi).
All’atto di tale ultimo sopralluogo il ct ha altresì rinvenuto undici manufatti adibiti a vario uso, di cui un campo da tennis di mq 325, una pista da ballo di mq 110, due tettoie di mq 37 e mq 25,40, un magazzino di mq 135, un palco di mq 40, due manufatti destinati a wc di mq 34,50 e mq 13,40, un bungalow di mq 100 e due bungalow di mq 40,00 ciascuno, realizzati in assenza del prescritto titolo abilitativo.
Molto diverso risulta lo stato dei luoghi emergente dall’annotazione redatta dal Corpo Forestale dello Stato in data 25.2.2005, i cui esiti trovano puntuale riscontro nel fascicolo fotografico allegato.
In tale annotazione si dà atto che, all’interno del “Camping XXXX” venivano rinvenute 90 piazzole, tutte pavimentate o cementate nonché recintate, su 48 delle quali era stata realizzata una struttura in ferro (coperta in 18 casi da pannelli rigidi coibentanti).
Esse, nella quasi totalità, erano occupate da roulottes che presentavano ruote sgonfie, timoni tagliati, ruote inesistenti, in aderenza a 36 delle quali erano state installate delle strutture in legno o in pannelli laminati coibentanti, che unite alla relativa roulotte costituivano con la stessa un’unica unità abitativa.
Venivano inoltre rinvenuti su 43 piazzole, al servizio delle stesse, manufatti di varia grandezza ad uso “cucinino”, dotati di collegamento idraulico nonché 3 container completamente autonomi nei servizi.
Dalle fotografie emerge che le suddette strutture prefabbricate erano addirittura munite di porte e finestre.
E’ evidente, pertanto, che la situazione riscontrata dal ct all’esito dell’ultimo sopralluogo è il frutto di demolizioni (di cui viene dato atto) effettuate successivamente ai sopralluoghi del Corpo Forestale (di cui il secondo in data 26.3.06 portava al sequestro di talune opere in corso di realizzazione), in esecuzione dell’atto di impegno unilaterale alla demolizione”, sottoscritto dai titolari dei camping del litorale di Latina in data 7.4.2006.
Peraltro, proprio il contenuto del suddetto atto di impegno e del “piano di lavoro” dell’aprile 2006, presentato in attuazione di detto atto dall’odierno indagato, costituisce ulteriore riscontro della persistenza, a tale data, dello stato di fatto già precedentemente accertato dal Corpo Forestale dello Stato ed ulteriormente riscontrato dal ct del Pm all’atto del primo sopralluogo del 26.3.2007 (vedi in particolare l’elaborato grafico riproducente lo stato dei luoghi a tale data)
Dal suddetto piano risulta che l’indagato si impegna a rimuovere i “preingressi” e/o i container, i cucinini, le strutture in ferro e/o legno ed i basamenti in calcestruzzo entro la fine del 2006 (adeguando, ove necessario, le roulottes).
Orbene, ai sensi della legge regionale del Lazio 58/1985, il campeggio è “un complesso attrezzato per la sosta ed il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento quali tende, caravan, camper e carrellitenda, purchè trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere al trasporto eccezionale” (art 2).
La citata legge stabilisce, altresì, che nei campeggi e villaggi turistici fino al 50% della ricettività totale può essere riservata a campeggiatori che intendano acquisire la disponibilità delle piazzole e dei relativi servizi per periodi prolungati ma,comunque, non superiori ad un anno.
Essa prevede che i Comuni già dotati di prg debbano procedere alla individuazione delle aree da destinare a campeggio mediante apposita variante urbanistica non soggetta ad autorizzazione preventiva, consentendo al Sindaco (sino al rilascio della concessione dell’impianto, da richiedersi entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico) di autorizzarne l’esercizio con autorizzazione provvisoria di durata non superiore a dodici mesi, la quale “non costituisce sanatoria delle opere edilizie eventualmente realizzate né, tantomeno, accettazione della destinazione data dai privati al terreno”.
Ai sensi dell’art 11 della medesima legge regionale l’insediamento dei campeggi e villaggi turistici è subordinato all’osservanza delle prescrizioni di cui alla legge 28.1.1977 n 10 (ora dpr 380/01) e delle leggi regionali in materia”.
Orbene, è evidente che, proprio alla luce della normativa regionale di settore, non è assolutamente possibile qualificare il complesso de quo, nella consistenza risultante dal suddetto “piano di lavoro” ed accertata dal Corpo Forestale dello Stato, in termini di campeggio.
Il fatto che le roulottes - inamovibili con mezzi ordinari, munite dei sopradescritti “preingressi” (in realtà veri e propri prefabbricati) con le stesse costituenti un unicum e di box adibiti a “cucinini, con relativi impianti idrico, elettrico e di scarico – fossero stabilmente collocate, per l’intero arco dell’anno, su piazzole pavimentate nonchè coperte da strutture ombreggianti con intelaiatura metallica, le ha rese vere e proprie unità abitative autonome, parificabili quanto meno a prefabbricati.
A tal proposito, va rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza, deve ritenersi costruzione edilizia ( per la quale è allo stato necessario il permesso a costruire) la installazione di un prefabbricato non infisso al suolo ma aderente ad esso mediante la forza di gravità, giacchè la precarietà dell’opera non discende dalla più o meno facile rimovibilità delle parti che la compongono, bensì dalla sua natura di sopperire ad una necessità contingente, risultante oggettivamente (Cass. pen. 20189/06, Cass. pen. 1776/98, Cass. pen. 6172/94).
Tale intrinseca destinazione ad un utilizzo temporaneo e contingente è assolutamente da escludersi nel caso di specie, stante la stabilità dell’insediamento, sia dal punto di vista temporale (costante nel tempo e non meramente stagionale) che della consistenza dei manufatti (roulottes di epoca risalente, rese inamovibili, con annessi “preingressi” e box adibiti a cucinini, con relativo impianto idrico elettrico ed idraulico, ubicate su piazzole pavimentate, coperte da strutture ombreggianti con intelaiatura metallica).
La circostanza che la legge regionale n 59/85 consenta di attrezzare i campeggi, dotandoli di acqua potabile, di rete fognaria, di corrente elettrica, di installazioni igienico-sanitarie (in determinate proporzioni) e di viabilità veicolare, secondo caratteristiche specificate dal relativo regolamento attuativo, non ha di per sé efficacia “sanante” della attuale situazione di fatto, atteso che la suddetta trasformazione delle roulottes in stabili unità abitative e la presenza accertata dal Corpo Forestale dello Stato di un considerevole numero di veri e propri prefabbricati, non consente più di ritenere le predette opere infrastrutturali meramente funzionali all’esercizio di un’attività campeggistica e quindi legittimate dalla citata normativa regionale, poichè l’attività campeggistica - postulando la sosta ed il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, trasportabili per via ordinaria - deve ritenersi inconfigurabile nel caso di specie. (almeno sino al sopralluogo del 14.3.06).
Peraltro, taluni manufatti sopra descritti risultano anche realizzati in assenza dei prescritti titoli abilitativi mentre le suddette opere infrastrutturali consentite dalla legge regionale (in particolare allacci elettrici, idraulici ed impianti igienici) non possono comunque ritenersi adeguate allo stabile insediamento abitativo creatosi, limitandosi detta legge a consentire una serie di interventi minimi di adeguamento urbanistico, tali da garantire ai singoli fruitori una serie di servizi essenziali (servizio idrico-sanitario, viabilita’, smaltimento rifiuti etc) proporzionati alla specifica capacita’ recettiva ed alla normale modalità di funzionamento di un campeggio.
Lo stravolgimento dell’originaria struttura campeggistica, da precaria e temporanea (siccome riservata a roulottes trasportabili con mezzi ordinari, destinate a rimanere in loco per periodi limitati di tempo) in un insediamento abitativo stabile, sia per permanenza nel tempo che per consistenza dei manufatti (del quale fanno parte anche le citate opere infrastrutturali e di completamento, non più legittimate, per i motivi sopra esposti, dalla normativa regionale di settore, che postula l’effettivo esercizio di un’attività campeggistica), consente di ritenere integrati i presupposti della lottizzazione abusiva.
Tanto premesso, stante l’espresso dettato dell’art 30 del dpr 380/01 (che riproduce l’art 18 della l. 47/1985), va rilevato che la lottizzazione abusiva può essere negoziale o materiale (ovvero “mista”), ricorrendo quella materiale ove vengano realizzate opere “che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali ovvero senza la prescritta autorizzazione”.
In particolare, alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale di legittimità il reato può configurarsi: ” - in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell’assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di adeguare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell’intervento di nuova realizzazione; - ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi” (vedi Cass. pen. 36940/05, Cass. pen. 39916/04, Cass. pen. SU 5115/05).
Nel caso di specie, essendo stato realizzato sul litorale di Latina uno stabile insediamento abitativo (costituito dai manufatti sopra descritti e dalle correlate opere di urbanizzazione, negli essenziali limiti, funzionali ad una mera attività campeggistica e non ad uno stabile insediamento abitativo), esteso su una vasta area, sia pure destinata dal PPE del litorale di Latina a “verde privato attrezzato” (dove possono essere realizzati campeggi, quale però non è certo qualificabile quello di specie, nella situazione cristallizzatasi al 26.3.07), deve senz’altro ritenersi operata una rilevante modificazione urbanistica ed edilizia dei terreni in zona non adeguatamente urbanizzata (trattasi del litorale di Latina), che ha conferito ad una porzione del territorio comunale un assetto differente, in assenza di autorizzazione e comunque in violazione delle prescrizioni della strumentazione urbanistica (oltre che in violazione della legge statale, per i manufatti che il ct del Pm ha accertato essere stati realizzati senza titolo abilitativo nonchè in violazione della stessa legge regionale disciplinante l’attività campeggistica).
Va, a tal proposito, rilevata, alla luce della vigente legislazione regionale di settore, l’inidoneità della mera previsione del PPE ad attribuire all’area de quo la destinazione a campeggio, atteso che l’art 10 della l.r. 59/1985 prevede che le aree destinate ai campeggi debbano essere previste negli strumenti urbanistici “generali” dei rispettivi comuni, i quali, ove già dotati di strumento urbanistico, avrebbero dovuto provvedere alla individuazione di dette aree con apposita variante.
A conferma della necessarietà della suddetta previsione da parte dello strumento urbanistico generale, l’art 27 della citata legge consente ai campeggi già esistenti di continuare, medio tempore, l’esercizio dell’attività ma solo previa autorizzazione del Sindaco di durata annuale (come in effetti avvenuto nel caso di specie).
In ogni caso, anche a voler ipotizzare che l’intera area de quo abbia una destinazione “a campeggio”, si sarebbe comunque concretata una violazione dello strumento urbanistico, considerata la impossibilità di qualificare in termini di campeggio (per tutti i motivi sopra esposti), lo stabile insediamento abitativo esistente su detta area almeno sino al marzo 2007.
Ove invece si volesse ritenere che la destinazione comunque data all’area in questione dal PPE sia venuta meno a causa dell’intervenuta scadenza dello stesso, non per questo potrebbe sostenersi che detta area sia divenuta utilizzabile “ad nutum”, legittimandosene la lottizzazione abusiva, anche perché troverebbero comunque applicazione le “misure di salvaguardia”.
Invero, anche il Tar del Lazio, nella ordinanza n 84/06 (con cui è stata rigettata l’istanza di sospensiva avente ad oggetto, tra l’altro, l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Latina in data 14.11.05) aveva già rilevato che “gli interventi eseguiti senza titolo dalla ricorrente (per la loro entità, consistenza e destinazione durevole)” hanno provocato “l’immutazione del territorio comunale in senso urbanisticamente rilevante, così ponendosi gli stessi in violazione sia della disciplina edilizia (DPR 380/01) che di quella del settore economico di riferimento (l.r. 59/85) stante l’accertata eccedenza dei manufatti (cfr verbale del Corpo Forestale dello Stato) rispetto ai limiti percentuali di recettività complessiva”.
La rilevanza della profonda immutazione del territorio si rende ancor più evidente ove si consideri che la situazione in cui versa l’area in questione è comune a diverse altre aree del litorale di Latina, come si evince dal citato ”atto unilaterale di impegno alla demolizione”, sottoscritto dai gestori dei “campeggi” del litorale.
Dallo stabile insediamento abitativo sopra descritto è conseguito un inevitabile aggravio del carico urbanistico, con conseguente necessità quantomeno di integrazione delle opere di urbanizzazione (vedi sulla configurabilità, in tal caso, della lottizzazione abusiva, Cass. pen. Su 5115/02, Cass. pen. 20390/04; Cass. pen. 17663/05), considerato che il reato di lottizzazione abusiva si configura non solo in zone assolutamente inedificate ma anche in quelle parzialmente urbanizzate nelle quali insorga, per effetto della lottizzazione non supportata da un idoneo piano attuativo, l’esigenza di un potenziamento delle opere pregresse (Cass. pen. 20373/04).
Detta ipotesi di lottizzazione, quale concretamente verificatasi nel caso di specie, risulta peraltro pienamente sussumibile nella nozione di lottizzazione di cui all’art 1 della l.r. 34/1974, che qualifica lottizzazioni di terreno “le utilizzazioni del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, prevedano la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a destinazione residenziale, turistica, industriale, artigianale o commerciale o comunque l’insediamento di abitanti in misura tale da richiedere la predisposizione o l’integrazione delle opere di urbanizzazione tecnica o sociale occorrenti per le necessità dell’insediamento”.
Ciò posto, va altresì rilevato che, essendo la lottizzazione abusiva inquadrabile nella categoria dei reati permanenti progressivi nell’evento (vedi Cass. pen. 36940/05, 216/98) - fatta salva la successiva verifica dell’attribuibilità ai singoli del reato, in relazione alla efficacia causale della porzione di condotta posta in essere da ciascun indagato -, non incide evidentemente sulla configurabilità del reato la circostanza che la situazione, quale cristallizzatasi al marzo 2007, costituisca il risultato di interventi effettuati in un arco temporale piuttosto lungo.
Del pari non è idonea ad escludere la configurabilità del reato l’attività di demolizione posta in essere, essendo intervenuta quando la lottizzazione abusiva si era già perfezionata nei suoi elementi costitutivi, né potendo allo stato ritenersi che il “ravvedimento” dimostrato dagli indagati abbia fatto cessare in via definitiva gli effetti del reato (peraltro, dalle fotografie allegate alla ct della difesa emerge, comunque, ancora la presenza di roulottes “datate”, di cui il ct del Pm ha collocato l’epoca di realizzazione agli inizi degli anni 80 e sulla cui attuale effettiva amovibilità nulla emerge mentre sono ancora visibili intelaiature metalliche di rilevanti dimensioni, non rimosse).
Del tutto irrilevante, ai fini della contestata lottizzazione abusiva, è infine la circostanza che per taluni manufatti insistenti sull’area de quo sia stata presentata domanda di condono edilizio (di cui peraltro il competente Ufficio risulta aver proposto il rigetto), atteso che trattasi di reato insuscettibile di condono, poichè il titolo abilitante eventualmente sopravvenuto legittima soltanto l’opera edilizia che ne costituisce l’oggetto ma non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica, non essendo pertanto ostativo nemmeno alla confisca delle aree lottizzate (vedi, tra le altre, Cass. pen. 23154/06, Cass. pen. 39916/04).
Peraltro, si è rilevato che “anche il rilascio di una pluralità di concessioni nell’area interessata da una lottizzazione abusiva non rende lecita una attività che tale non è”, atteso che la concessione non ha una funzione di pianificazione dell’uso del territorio (Cass. pen. 38064/04).
Quanto all’elemento soggettivo del reato, trattandosi di una contravvenzione (che può realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione a lottizzare sia per contrasto con le prescrizioni di legge o con gli strumenti urbanistici), detto elemento è integrato dalla mera colpa (Cass. pen. 36940/05, Cass. pen. 39916/04).
Peraltro, nel caso di specie, risulta che la condotta integrante la lottizzazione abusiva è stata posta in essere nella piena consapevolezza della illiceità della stessa.
Depone in tal senso, escludendo in radice la configurabilità della buona fede, la circostanza che l’indagato abbia ottemperato solo con estremo ritardo e solo parzialmente (alla luce delle stesse fotografie ritraenti lo stato dei luoghi prodotte dalla difesa, da cui emerge la presenza di roulottes datate e di talune strutture metalliche ancora in essere), all’impegno unilaterale alla demolizione di tutte le opere abusive (seguito ad un’ ordinanza di demolizione, impugnata e non sospesa dal Tar).
La circostanza che l’’Autorità Amministrativa non abbia ritenuto, ad oggi, di dover procedere, ai sensi dell’art 30 commi 7 e 8 del DPR 380/01, all’acquisizione al patrimonio disponibile del Comune dell’area de quo non incide sulla valutazione relativa alla sussistenza del fumus del reato di lottizzazione abusiva in termini di astratta configurabilità dello stesso, richiesta al Tribunale in sede di riesame ed effettuata alla luce degli elementi sopra evidenziati.
Quanto al periculum, va rilevato che la persistente riluttanza al ripristino della legalità, reiteratamente manifestata con l’inottemperanza agli ordini di demolizione ed al successivo atto di impegno unilaterale alla demolizione delle opere abusive, solo tardivamente eseguito, rende concreto il pericolo che il reato venga portato a conseguenze ulteriori (ripristinando le opere già rimosse e/o non portando a compimento l’integrale demolizione delle residue ancora in essere).
Peraltro, va evidenziato che il “sequestro preventivo di una lottizzazione abusiva finalizzato alla relativa confisca, in ragione della particolare disciplina prevista per questa dall’art. 44 DPR 380\\01, presuppone soltanto l’astratta configurabilita’ della abusiva lottizzazione e puo’ a rigore essere disposto anche se il reato dovesse ritenersi già estinto o insussistente per difetto dell’elemento soggettivo”.
Infatti, poichè in questo caso la confisca è obbligatoria, il giudice che dispone il sequestro non ha un particolare dovere motivazionale sul pericolo che la libera disponibilita’ della cosa possa aggravare le conseguenze del reato, dovendo motivare solo sul “fumus” della lottizzazione abusiva e potendo disporre la misura anche se l’attività lottizzatoria è esaurita e le opere abusive sono ultimate (vedi Cass.pen. 38728/04, che espressamente sancisce l’applicabilità del disposto dell’art 321 comma 2 cpp alla confisca urbanistica).
Il decreto di sequestro impugnato va dunque confermato, con conseguente condanna dell’istante al pagamento delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di XXXX avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di Latina in data 19/7/2007 e per l’effetto condanna l’istante al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Motivi riservati nei termini di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Latina, 30/7/2007

IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE