TAR Campania (SA) Sez. II n. 523 del 6 marzo 2023   
Urbanistica.Effettivo inzio lavori immobile assentito

I lavori di costruzione del manufatto assentito possono reputarsi effettivamente iniziati, nel corso dell’anno decorrente dal rilascio del titolo abilitativo, quando siano di consistenza tale da comprovare l’effettiva volontà del beneficiario dello stesso di realizzare quanto da lui progettato, e non siano meramente simbolici, fittizi o preparatori e che, quindi, non sono, di per sé, sufficienti a comprovare un serio animus aedificandi ed a comportare una irreversibile trasformazione del territorio, ad es., la recinzione e la pulizia dell’area di intervento, l’installazione della baracca degli attrezzi e del cartello di cantiere, lo sbancamento e il livellamento del terreno, la realizzazione delle opere di scavo e di sottofondazione, nonché di limitate opere di fondazione


Pubblicato il 06/03/2023

N. 00523/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00061/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2023, proposto da
Nuovo Legno 2000 di Buoniconti Anna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Fisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Gabriele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ferlatta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Armenante, Alessandra Galdi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento del Consorzio ASI Salerno (Area per lo Sviluppo Industriale Salerno) prot. n. 5428 dell'11.11.2022 (notificato via pec in pari data) di revoca del nulla osta all'insediamento all'interno dell'agglomerato industriale di MSS-Fisciano rilasciato alla ricorrente con deliberazione n. 16 del 18.1.2008;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Salerno, del Comune di Fisciano e della Ferlatta S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che:

- con ricorso notificato il 10 gennaio 2023 e depositato l’11 gennaio 2023, la Nuovo Legno 2000 di Buoninconti Anna s.r.l. (in appresso, N. L.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- la delibera n. 215 del 7 novembre 2022, trasmessa con nota dell’11 novembre 2022, prot. n. 5428, con cui il Comitato Direttivo del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Salerno, su conforme proposta del Responsabile amministrativo prot. n. 5317 del 7 novembre 2022, nonché previa comunicazione dia avvio del procedimento prot. n. 1532 del 29 marzo 2022, aveva “revocato” la precedente delibera n. 16 del 18 gennaio 2008, recante il nulla osta all’insediamento di un impianto produttivo di lavorazione del legno in un’area di mq 7.208, ricadente nell’agglomerato industriale di Mercato San Severino – Fisciano (zona ASI), localizzata in Fisciano, località Pastanelle, e censita in catasto al foglio 6, particelle 56, 57, 58, 59, 60, 116, 479, 517, da acquisire mediante procedura espropriativa; -- la nota del 17 marzo 2022, prot. n. 6637, unitamente all’allegata nota del 28 ottobre 2014, prot. n. 1328, con cui l’emittente Comune di Fisciano aveva comunicato l’intervenuta decadenza del permesso di costruire (PdC) n. 53 del 4 dicembre 2008 e del provvedimento autorizzativo unico (PAU) n. 12 del 4 dicembre 2008, aventi per oggetto la realizzazione del suindicato opificio industriale; -- le note del Consorzio ASI di Salerno prot. n. 6603 del 15 dicembre 2021 e prot. n. 942 del 28 febbraio 2022; -- la nota del Consorzio ASI di Salerno prot. n. 73 del 4 gennaio 2022, recante la comunicazione di avvio del procedimento di riacquisto dell’area di insediamento in favore della Ferlatta s.r.l. (in appresso, F.);

- il provvedimento caducatorio pronunciato dal Consorzio ASI di Salerno era, segnatamente, motivato in ragione della dichiarata decadenza – giusta nota comunale del 28 ottobre 2014, prot. n. 1328, richiamata nella successiva nota del 17 marzo 2022, prot. n. 6637 – dei titoli edilizi (PdC n. 53/2008 e PAU n. 12/2008) emessi ai fini della realizzazione dell’insediamento produttivo assentito col nulla osta n. 16 del 18 gennaio 2008, ossia in ragione dell’acclarato venir meno del presupposto in base al quale quest’ultimo era stato rilasciato;

- nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente denunciava vizi di violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 15 bis, 17, 29 bis e 32 del Regolamento per l’insediamento di attività produttive negli agglomerati di Piano regolatore territoriale di coordinamento (PRTC) ASI di Salerno, 38 del Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi, 15 del d.p.r. n. 380/2001, 12 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PRTC ASI di Salerno, 2 dell’Atto costitutivo del Consorzio ASI di Salerno, 4 e 8 dello Statuto del Consorzio ASI di Salerno, 2 e 4 della l. r. Campania n. 19/2013, 4 della l. r. Campania n. 16/1998, 1, 2, 2 bis, 3, 6, 7, 10 bis e 21 quinquies della l. n. 241/1990, 97 Cost., di violazione del nulla osta n. 16 del 18 gennaio 2008, di eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e di istruttoria, illogicità e violazione del giusto procedimento, carenza di presupposti in fatto ed in diritto, sviamento;

- in estrema sintesi, lamentava che: a) in violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, il Consorzio ASI di Salerno avrebbe conclusivamente adottato un provvedimento di “revoca”, nonostante avesse previamente comunicato l’avvio di un procedimento di “decadenza” del nulla osta n. 16 del 18 gennaio 2008; b) in violazione dell’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 e in difetto di motivazione, avrebbe disposto la “revoca” di quest’ultimo, senza che ne sussistessero e, tanto meno, che ne fossero illustrate le condizioni applicative all’uopo normativamente previste (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, imprevedibile mutamento della situazione di fatto, rinnovata valutazione dell’interesse pubblico originario); c) la mancata esecuzione dei lavori assentiti col PdC n. 53/2008 e col PAU n. 12/2008 sarebbe dipesa dall’impossibilità di trasportare i materiali di costruzione nell’area di intervento (direttamente acquistata dalla N. L.), costituente lotto intercluso (così come acclarato in sede di accertamento tecnico preventivo espletato dianzi al Tribunale civile di Salerno nel procedimento iscritto a r.g. n. 8376/2010, nonché con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. II civ., con sentenza n. 880 del 4 luglio 2019) e colpevolmente resa inaccessibile a causa dell’inerzia del Consorzio ASI di Salerno nel doveroso esercizio delle proprie funzioni istituzionali di urbanizzazione dell’agglomerato industriale, tramite definizione della procedura espropriativa ancora in itinere, necessaria alla realizzazione di una strada di collegamento, prevista dal PRTC ASI di Salerno (non risultando, all’uopo, sufficientemente capiente il percorso provvisorio di transito procuratosi dalla N. L. nel periodo 1° febbraio 2009 – 28 febbraio 2012 mediante contratti di comodato stipulati con i privati proprietari della corrispondente fascia di terreno); d) il Comune di Fisciano non avrebbe potuto dichiarare, con la nota del 28 ottobre 2014, prot. n. 1328 (richiamata nella successiva nota del 17 marzo 2022, prot. n. 6637), la decadenza del PdC n. 53/2008 e del PAU n. 12/2008, senza essersi previamente pronunciato sulla pendente istanza di proroga del 13 dicembre 2011 (susseguita dall’istanza di sospensione del 23 maggio 2012) e senza aver considerato che, diversamente da quanto dal medesimo ritenuto, i lavori sarebbero stati tempestivamente iniziati (giusta comunicazione del 29 gennaio 2009); e) in sede di adozione del provvedimento finale, il Consorzio ASI si sarebbe acriticamente appiattito sui contenuti della nota comunale del 17 marzo 2022, prot. n. 6637, senza compiutamente valutare le osservazioni rassegnate dall’interessata in sede di contraddittorio procedimentale e sottostimando le difficoltà operative insorte a seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- costituitisi in resistenza sia il Consorzio ASI di Salerno, sia il Comune di Fisciano, sia la F., eccepivano la tardività, l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;

- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 1° febbraio 2023 per la trattazione dell’incidente cautelare;

- nell’udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;

- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Considerato, in rito, che:

- la nota del Comune di Fisciano prot. n. 6637 del 17 marzo 2022 figura per tabulas recapitata via p.e.c. in pari data alla N. L. unitamente all’allegata nota del 28 ottobre 2014, prot. n. 1328;

- a decorrere dal momento (17 marzo 2022) di avvenuta comunicazione ed acquisita piena conoscenza dell’atto dichiarativo dell’intervenuta decadenza del PdC n. 53/2008 e del PAU n. 12/2008, sino al momento (10 gennaio 2023) di proposizione del ricorso in epigrafe risultava, dunque, ampiamente spirato il termine ex art. 29 cod. proc. amm.;

- di qui, da un lato, la tardività dell’impugnazione delle citate note comunali del 28 ottobre 2014, prot. n. 1328, e del 17 marzo 2022, prot. n. 6637, e, d’altro lato, l’inammissibilità dell’impugnazione della delibera consortile n. 215 del 7 novembre 2022, la quale, nel ritirare il rilasciato nulla osta n. 16 del 18 gennaio 2008, si configura a guisa di atto meramente consequenziale delle prime, integranti, rispetto ad essa, l’indeclinabile e vincolante presupposto motivazionale, direttamente ed autonomamente lesivo, e ne ripete, in quanto tale, i vizi in questa sede denunciati (almeno avuto riguardo alle censure rubricate retro, in premessa sub lett. c-e) (con riferimento all’arresto secondo cui, “in caso di omessa impugnazione del provvedimento presupposto ed autonomamente lesivo, divenuto inoppugnabile, è inammissibile l’impugnazione dell’atto conseguenziale per vizi riconducibili all’atto presupposto”, cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 310/2008; n. 805/2015; n. 1242/2016; sez. IV, n. 4207/2016; sez. V, n. 5461/2020);

- l’eccepita inammissibilità del gravame discende, altresì, sia dalla considerazione, elargita dal Comune di Fisciano, che, per effetto della ormai inoppugnabile decadenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell’intervento progettato, la N. L. ha perduto qualsivoglia interesse concreto e attuale ad avversare il ritiro in autotutela del nulla osta consortile (n. 16 del 18 gennaio 2008), rilasciato in connessione ad essi; sia dalla considerazione, elargita dal Consorzio ASI, che la medesima N. L. non risulta aver mai richiesto a quest’ultimo (oltre che al Comune di Fisciano) la proroga del termine di inizio dei lavori (entro 30 giorni dalla relativa scadenza), così come previsto dall’art. 4 dello schema di convenzione alla cui stipula è espressamente condizionato il predetto nulla osta, cosicché, anche sotto questo profilo, ha perduto l’interesse ad avversare la delibera n. 215 del 7 novembre 2022, essendole da tale circostanza rimasta comunque preclusa la possibilità di eseguire l’intervento progettato, a prescindere dalla dichiarata decadenza del PdC n. 53/2008 e del PAU n. 12/2008;

Considerato che, in disparte i superiori rilievi in rito, il ricorso si rivela, in ogni caso, infondato nel merito per le ragioni illustrate in appresso;

Considerato, innanzitutto, che:

- gli atti amministrativi vanno interpretati risalendo al relativo contenuto sostanziale e al potere in concreto esercitato dall’autorità promanante, dovendosi prescindere dal nomen iuris ad essi attribuito al momento dell'adozione (cfr., ex multis, Cons. Stato, ad. plen., n. 3/2003; sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4902; TAR Lazio, Roma, sez. III, 17 giugno 2008, n. 5916; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4977);

- ciò posto, nella specie, al di là dell’utilizzo del termine “revoca” da parte della gravata delibera n. 215 del 7 novembre 2022, è indubbio che la misura con essa adottata non sia riconducibile all’orbita applicativa dell’evocato art. 21 quinquies (“Revoca del provvedimento”) della l. n. 241/1990, bensì all’orbita applicativa dell’istituto decadenziale, essendo motivato per relationem proprio alla decadenza del PdC n. 53/2008 e del PAU n. 12/2008, dichiarata dal Comune di Fisciano con le note del 28 ottobre 2014, prot. n. 1328, e del 17 marzo 2022, prot. n. 6637, e siccome conseguente al venir meno di una oggettiva ed essenziale condizione idoneativa di legittimazione dell’attività ex ante assentita, costituita dal tempestivo inizio dei lavori di costruzione del progettato opificio produttivo, ossia conseguente all’inadempimento di un fondamentale obbligo di insediamento, specificamente previsto dall’art. 3 del cennato schema di convenzione ed assistito dalla sanzione della decadenza comminata dal successivo art. 12;

- tanto vale, dunque, a dequotare le censure incentrate sia sulla denunciata incongruenza tra il tenore comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota del 29 marzo 2022, prot. n. 1532, e il tenore dispositivo della delibera n. 215 del 7 novembre 2022, sia sulla denunciata insussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990;

Considerato, poi, che:

- la ricorrente non può fondatamente dolersi della circostanza che la mancata esecuzione dei lavori assentiti col PdC n. 53/2008 e col PAU n. 12/2008 sarebbe dipesa dall’impossibilità di trasportare i materiali di costruzione nell’area di intervento, costituente lotto intercluso e, a suo dire, colpevolmente resa inaccessibile a causa dell’inerzia del Consorzio ASI di Salerno nel doveroso esercizio delle proprie funzioni istituzionali di urbanizzazione dell’agglomerato industriale, tramite definizione della procedura espropriativa ancora in itinere, necessaria alla realizzazione di una strada di collegamento, prevista dal PRTC ASI di Salerno;

- ciò, in primis, perché il nulla osta n. 16 del 18 gennaio 2008 subordina espressamente la propria efficacia «all’esibizione da parte della ditta richiedente di nuova scrittura privata da cui risulti la estensione della disponibilità dell’accesso provvisorio fino al perfezionamento della procedura espropriativa relativa all’accesso definitivo»: in altri termini, il ritardo nella definizione della procedura espropriativa del suolo necessario alla realizzazione della prevista viabilità di collegamento non esimeva la N. L. dall’onere di iniziare tempestivamente i lavori, procurandosi un apposito percorso provvisorio attraversante gli insediamenti in titolarità di altri soggetti;

- poi, perché, in virtù di contratti di comodato con i privati proprietari della corrispondente fascia di terreno, la ricorrente, nel periodo 1° febbraio 2009 – 28 febbraio 2012, ha incontestatamente potuto fruire di tale percorso, il quale – a tenore dell’art. 1 dei predetti contratti, ed a dispetto degli assunti attorei – era idoneo anche al transito dei mezzi meccanici (tanto da indursi a comunicare l’inizio dei lavori per la data del 2 febbraio 2009);

- ancora, perché la proroga richiesta con l’istanza del 13 dicembre 2011 risulta giustificata unicamente (non già in base al verificarsi di ‘factum principis’ o di ‘vis maior’, bensì) in base a imprecisati «imprevisti economici sopravvenuti durante l’esecuzione dei lavori», senza far alcun riferimento alle qui lamentate difficoltà logistiche di raggiungimento dell’area di cantiere;

- infine, perché, per effetto della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. II civ., con sentenza n. 880 del 4 luglio 2019, la N. L. si è vista riconoscere «il diritto servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile sul percorso a sud dei fondi dominanti di andamento rettilineo, di larghezza pari a sei metri, di consistenza totale pari a 510,52 metri quadrati, ricadente per 441,53 metri quadrati nel fondo già intestato a P. F. e O. M. T., individuato catastalmente al foglio particella n. 6 n. 550 del Nceu del Comune di Fisciano e per metri 68,99 nei fondi già intestati alla E. individuati catastalmente al foglio n. 6 particelle n. 53, 54, 55, 157, 836, 837 e 838 del Nceu del Comune di Fisciano», senza, però, averne in concreto fruito ai fini dell’esecuzione dei lavori assentitile;

Considerato, altresì, che:

- la ricorrente neppure può fondatamente dolersi della circostanza che il Comune di Fisciano non avrebbe potuto dichiarare la decadenza del PdC n. 53/2008 e del PAU n. 12/2008, senza essersi previamente pronunciato sulla pendente istanza di proroga del 13 dicembre 2011 (susseguita dall’istanza di sospensione del 23 maggio 2012) e senza aver considerato che, diversamente da quanto dal medesimo ritenuto, i lavori sarebbero stati tempestivamente iniziati (giusta comunicazione del 29 gennaio 2009);

- ciò, in primis, perché, a fronte del silenzio inadempimento sull’istanza di proroga del 13 dicembre 2011, avverso il quale la N. L. non risulta aver mai esperito il conferente rimedio giurisdizionale propulsivo ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., la decadenza del PdC n. 53/2008 e del PAU n. 12/2008 si era ormai automaticamente e irreversibilmente perfezionata, allorquando il Comune di Fisciano, con la nota del 28 ottobre 2014, prot. n. 1328 (richiamata nella successiva nota del 17 marzo 2022, prot. n. 6637), si è limitato a dichiararla con atto vincolato, meramente ricognitivo di un effetto maturato ex lege (cfr. ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1013; 24 gennaio 2019, n. 467; TAR Lazio, Roma, sez. II, 5 settembre 2019, n. 10766), insuscettibile di essere precluso da una ipotetica proroga tacita sulla menzionata istanza del 13 dicembre 2011, non ammessa dall’ordinamento in considerazione della natura discrezionale della sottesa valutazione (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2017, n. 3887; sez. V, 1° febbraio 2021, n. 906; TAR Lazio, Latina, 30 aprile 2021, n. 260);

- poi, perché la ricorrente non ha fornito puntuale riscontro alla richiesta di integrazione documentale (concernente, segnatamente, l’esibizione di una «relazione tecnica descrittiva circa lo stato dei lavori eseguiti accompagnata da un dettagliato servizio fotografico», a cura del direttore dei lavori) rivoltale dal Comune di Fisciano con nota del 20 aprile 2012, prot. n. 6403, così lasciando passivamente spirare i termini decadenziali ex art. 15, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001;

- infine, perché, come evincesi dalle riproduzioni fotografiche a corredo della nota della N. L. prot. n. 1555 del 30 marzo 2022, sull’area di intervento figurano eseguite esclusivamente opere di livellamento del terreno con accantonamento di materiali e impiego di due mezzi meccanici e di minima manodopera (al riguardo, giova rammentare che, per ius receptum, i lavori di costruzione del manufatto assentito possono reputarsi effettivamente iniziati, nel corso dell’anno decorrente dal rilascio del titolo abilitativo, quando siano di consistenza tale da comprovare l’effettiva volontà del beneficiario dello stesso di realizzare quanto da lui progettato, e non siano meramente simbolici, fittizi o preparatori e che, quindi, non sono, di per sé, sufficienti a comprovare un serio animus aedificandi ed a comportare una irreversibile trasformazione del territorio, ad es., la recinzione e la pulizia dell’area di intervento, l’installazione della baracca degli attrezzi e del cartello di cantiere, lo sbancamento e il livellamento del terreno, la realizzazione delle opere di scavo e di sottofondazione, nonché di limitate opere di fondazione: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2008, n. 3030; 15 aprile 2013, n. 2027; sez. IV, 20 dicembre 2013, n. 6151; TAR Toscana, Firenze, sez. III, 17 novembre 2008, n. 2533; TAR Abruzzo, Pescara, 8 marzo 2010, n. 152; TAR Lazio, Latina, 19 luglio 2010, n. 1170; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 3 gennaio 2014, n. 2).

Considerato, infine, che:

- il resoconto contenuto nella proposta del Responsabile amministrativo prot. n. 5317 del 7 novembre 2022 fornisce adeguata giustificazione della determinazione in autotutela assunta con la delibera consortile n. 215 del 7 novembre 2022, nella misura in cui, a ripudio delle deduzioni rassegnate al riguardo dall’interessata, rimarca il dato oggettivo del mancato inizio dei lavori assentiti (nonostante la disponibilità di un sufficiente accesso provvisorio a beneficio della N. L.) e l’ineluttabilità dell’implicazione decadenziale derivante dalle note comunali del 28 ottobre 2014, prot. n. 1328, e del 17 marzo 2022, prot. n. 6637 (anche rispetto alle le difficoltà operative connesse all’evento pandemico da COVID-19, in quanto ad essa sopravvenute e, comunque, non ovviate con l’attenuarsi della situazione emergenziale);

- d’altronde, le garanzie partecipative e gli obblighi motivazionali ex art. 10 della l. n. 241/1990 non avrebbero potuto tradursi – a discapito dei principi procedimentali di efficacia e celerità – in un interminabile confronto dialettico con l’interessata e in un’analitica confutazione degli elementi da quest’ultima forniti nelle osservazioni alla comunicazione dia avvio del procedimento prot. n. 1532 del 29 marzo 2022 (espressamente richiamate nella proposta del Responsabile amministrativo prot. n. 5317 del 7 novembre 2022, e ivi ritenute «inidonee a inficiare il procedimento formalizzato da questo Ufficio»), essendo sufficienti, per la loro osservanza, il compiuto apprezzamento e la perspicua esplicazione dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche che, in positivo, ossia in logica e insuperata antitesi alle osservazioni medesime, hanno giustificato la preannunciata determinazione declinatoria (cfr. TAR Abruzzo, L'Aquila, 26 luglio 2004, n. 836; sez. I, 6 giugno 2007, n. 285; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 14 maggio 2005, n. 459; TAR Liguria, Genova, sez. II, 7 luglio 2005, n. 1022; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 7 aprile 2006, n. 772; TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 agosto 2006, n. 6950; 14 settembre 2007, n. 8951; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 16 ottobre 2009, n. 5817; 21 settembre 2010, n. 17489; 23 luglio 2014, n. 4131; 21 gennaio 2015, n. 374; 26 agosto 2015, n. 4269; Salerno, sez. II, 12 luglio 2018, n. 1067);

Ritenuto, in conclusione, che:

- stanti i ravvisati profili di tardività, inammissibilità e infondatezza, il ricorso in epigrafe va, nel complesso, respinto;

- quanto alle spese di lite, la delicatezza delle questioni trattate ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

Gaetana Marena, Referendario