TAR Liguria Sez. I n. 10667 del 29 novembre 2010
Urbanistica. Legittimazione ad agire di associazioni e comitati
La legittimazione ad agire di cui agli artt. 13 e 18 L. 349/1986, stante la sua natura eccezionale (in quanto derogatoria del principio generale di cui all’art. 81 c.p.c.), deve essere limitata alla deduzione di censure che concernono l’assetto normativo di tutela dell’ambiente o la violazione di norme poste a salvaguardia dell’ambiente, con esclusione degli atti e dei profili che abbiano una valenza meramente urbanistica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 10667/2010 REG.SEN.
N. 01096/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1096 del 2007, proposto da:
Gabriele Rinaldi, Maria Servetto, Andreina De Ferrari, Lucia Ferrari, Chiara Andreani, Vittorio Biscotti, Concettina Ghirandoli, Gabriella Besazza, Mario Brinzo, Silvio Bellotti, Chiara Belli, Anna Maria Oneto, Giuseppe Trebino, Catia Righetti, Luigi Attilio Lavarello, Giuseppina Tarangoni, Rolando De Martiis, Mario Macchiavello, nonché dalla Onlus Associazione Verdi Ambiente e Societa' - V.A.S., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
- Comune di Recco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Acquarone, Alberto Marconi e Monica Busoli, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, 21/18-20;
- Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Castagnoli e Michela Sommariva, con domicilio eletto presso gli uffici della Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi 15;
- Provincia di Genova, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Giovanetti, Carlo Scaglia e Valentina Manzone, con domicilio eletto presso gli uffici della Avvocatura provinciale in Genova, P.le Mazzini 2;
- Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso gli uffici della stessa in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
degli atti del procedimento di approvazione del nuovo P.U.C. di Recco.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Recco, della Regione Liguria, della Provincia di Genova e del Ministero per i beni e le attività culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2010 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 14.11.2007 un gruppo di cittadini residenti e/o proprietari di immobili nel comune di Recco e la Onlus Associazione Verdi Ambiente e Societa' - V.A.S., associazione ambientale riconosciuta ai sensi della legge 8.7.1986, n. 349 hanno impugnato tutti gli atti del procedimento di approvazione del nuovo P.U.C. di Recco.
A sostegno del gravame deducono sei motivi di censura, rubricati come segue.
1. Violazione dell’art. 78 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. Sviamento di potere.
Le deliberazioni impugnate sarebbero state assunte con la partecipazione di consiglieri comunali proprietari o parenti o affini entro il quarto grado di proprietari di terreni coinvolti nelle previsioni del P.U.C., in violazione della disposizione rubricata.
2. Violazione e falsa o mancata applicazione dell’art. 40, commi 7, lett. a) e 8 della L.R. 4.9.1997, n. 36. Eccesso di potere per difetto del presupposto e di motivazione e per contraddittorietà ed illogicità manifesta. Travisamento. Sviamento di potere.
Il comune di Recco non si sarebbe adeguato ai rilievi di legittimità sollevati dalla Provincia di Genova sul progetto definitivo di P.U.C. ai sensi dell’art. 40 comma 6 della legge urbanistica regionale (L.R. 4.9.1997, n. 36).
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 17.8.1942, n. 1150, come modificato dall’art. 1 della legge 19.11.1968, n. 1187 e degli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39 e 40. Eccesso di potere per difetto del presupposto e per illogicità manifesta.
Il comune avrebbe introdotto modifiche al progetto definitivo di P.U.C. non conseguenti ai pareri della Provincia e della Regione, senza debita motivazione.
4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 17.8.1942, n. 1150, come modificato dall’art. 1 della legge 19.11.1968, n. 1187 e degli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39 e 40 della L.R. 4.9.1997, n. 36 in relazione alla violazione dei principi del piano approvato con deliberazione del consiglio regionale 26.2.1990, n. 6. Violazione dei principi di ragionevolezza e di imparzialità dell’amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e del principio dell’affidamento. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di motivazione e di istruttoria e per travisamento dello stato dei luoghi e per illogicità, contraddittorietà e irrazionalità manifeste.
L’approvazione del P.U.C. avrebbe comportato – ex art. 69 L.U.R. - variante all’assetto insediativo del piano territoriale di coordinamento paesistico (di seguito, P.T.C.P.) relativamente a sette zone, senza adeguati supporto istruttorio e motivazione.
5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 17.8.1942, n. 1150, come modificato dall’art. 1 della legge 19.11.1968, n. 1187 e degli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39 e 40 della L.R. 4.9.1997, n. 36 in relazione alla violazione e mancata applicazione dell’art. 41-quinquies della legge 17.8.1942, n. 1150 introdotto dall’art. 17 della legge 6.8.1967, n. 765 e degli artt. 3, 7 e 9 comma 1, n. 2 del D.M. 2.4.1968, n. 1444. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Sviamento di potere.
Il nuovo P.U.C. di Recco non rispetterebbe i parametri urbanistici previsti dall’art. 41-quinquies della L.U. in quanto sarebbero state eliminate importanti aree verdi esistenti, in spregio ai rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 17.8.1942, n. 1150, come modificato dall’art. 1 della legge 19.11.1968, n. 1187 e degli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39 e 40 della L.R. 4.9.1997, n. 36 in relazione alla violazione degli artt. 132 e 135 del D. Lgs. 22.1.2004, n. 42. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Sviamento.
Le molteplici criticità sostanziali evidenziate dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria con nota 17.10.2006, prot. 11891 non avrebbero ricevuto doverosa considerazione.
Si è costituito in giudizio il comune di Recco, che, dopo aver preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti, ha controdedotto nel merito sulle singole censure, instando per la reiezione del ricorso.
Si sono costituite in giudizio anche la Regione Liguria e la Provincia di Genova, entrambe concludendo per la reiezione del ricorso.
Il Ministero per i beni e le attività culturali si è costituito in giudizio instando per l’accoglimento del ricorso.
Alla udienza pubblica del 18 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
DIRITTO
Occorre preliminarmente esaminare la articolata eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dalla difesa del comune di Recco sia rispetto ai singoli cittadini residenti e/o proprietari di immobili nel comune di Recco, sia rispetto alla associazione ambientale Verdi Ambiente e Societa' - V.A.S..
L’eccezione è fondata, nei limiti di seguito specificati.
Quanto ai singoli cittadini residenti, è noto che, secondo una costante giurisprudenza – anche della Sezione - sono legittimati all’impugnazione dello strumento urbanistico comunale tutti coloro che possono lamentare un pregiudizio individuale, concreto ed attuale, pregiudizio che postula la rigorosa dimostrazione in giudizio che la nuova disciplina urbanistica incida – limitandolo - nel godimento dei propri beni, ovvero comporti una diminuzione del loro valore di mercato (cfr. Cons. di St., IV, 24.12.2007, n. 6619; T.A.R. Liguria, I, 30.4.2010, n. 2041; id., 22.7.2005, n. 1080; T.A.R. Calabria, I, 17.11.2005, n. 2060).
Nel caso di specie i ricorrenti si affermano – genericamente - “residenti in Comune di Recco e/o proprietari di beni immobili ivi ubicati” (così il ricorso introduttivo, p. 4), mentre la memoria depositata il 5.2.2010 reca una sterile elencazione degli estremi identificativi catastali degli immobili di proprietà dei ricorrenti, accompagnata dalla affermazione che “tutti i predetti terreni sono interessati dalla pianificazione urbanistica in oggetto e da essa sono direttamente o indirettamente influenzati nel loro uso, pregio e valore”: ciò, peraltro, senza che sia specificamente indicata, per ciascuno di essi, la concreta incisione operata dalla nuova disciplina urbanistica.
Orbene, posto che la strumentazione urbanistica concerne per definizione l’intero territorio comunale (artt. 7 L. 17.8.1942, n. 1150 e 27 L.R. n. 36/1997), è evidente coma la mera posizione di proprietario di beni nell’ambito comunale non sia sufficiente a dare conto del vulnus specificamente arrecato alla sfera giuridica dei ricorrenti.
Donde, sul punto, l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione.
Quanto alla Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società, ritiene il collegio che la legittimazione ad agire di cui agli artt. 13 e 18 L. 349/1986, stante la sua natura eccezionale (in quanto derogatoria del principio generale di cui all’art. 81 c.p.c.), debba essere limitata alla deduzione di censure che concernono l’assetto normativo di tutela dell’ambiente o la violazione di norme poste a salvaguardia dell’ambiente, con esclusione degli atti e dei profili che abbiano una valenza meramente urbanistica.
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha affermato che “occorre, in ogni caso, che il provvedimento che si intende impugnare leda in modo diretto e immediato l'interesse all'ambiente (in termini, da ultimo, IV Sez. n. 8234 del 2003, cit.), in ragione della "eccezionalità" della legittimazione riconosciuta alle associazioni medesime. Dalla rilevata stretta correlazione tra estensione oggettiva dell'interesse all'ambiente ed ambito di legittimazione discendono altresì i limiti di proponibilità delle censure; non è quindi configurabile la proposizione di motivi aventi una diretta valenza urbanistico-edilizia, e che solo in via strumentale - e cioè, per effetto del conseguito annullamento - ed indiretta, e non in ragione della violazione dell'assetto normativo di tutela dell'ambiente, possano determinare un effetto utile (anche) ai fini della tutela dei valori ambientali. In altri termini, i profili di gravame devono essere attinenti alla sfera di interesse (ambientale) dell'associazione ricorrente; come tali, essi devono essere intesi al conseguimento di una utilità "direttamente rapportata" alla posizione legittimante” (così Cons. di St., IV, 9.11.2004, n. 7246; nello stesso senso cfr. T.A.R. Veneto, I, 19.1.2006, n. 97; T.A.R. Lombardia-Milano, II, 8.10.2004, n. 5515).
Applicando tali principi al caso di specie, l’unico motivo di ricorso ammissibile é il quarto, concernente le varianti apportate al P.T.C.P. (che ha - per l’appunto - una specifica valenza di tutela paesistica e ambientale), mediante la riclassificazione di alcune zone per lo più da ANI-MA (aree non insediate – regime normativo di mantenimento, art. 52 delle N.T.A. del P.T.C.P.) ad IS-MA (insediamenti sparsi – regime normativo di mantenimento, art. 49 delle N.T.A. del P.T.C.P.).
Nel merito, il motivo è peraltro infondato.
I ricorrenti lamentano che dette varianti al P.T.C.P. sono state autorizzate dalla Regione, e quindi approvate, senza alcuna motivazione di natura urbanistica né paesistica.
In realtà, la motivazione della riclassificazione di tali aree – nella misura richiesta per gli atti di programmazione territoriale (id est, quella desumibile dai criteri generali seguiti nell'impostazione del piano stesso, cfr. Cons. di St., IV, 13.10.2010, n. 7492) – è rinvenibile nel parere regionale reso sul progetto preliminare di P.U.C. (deliberazione G.R. 22.11.2002, n. 1408, doc. 9 delle produzioni 5.12.2008 di parte comunale, pp. 11-12), nell’allegato N alla deliberazione C.C. 22.1.2004, n. 1 (di adozione del progetto definitivo di P.U.C., doc. 6 delle produzioni 5.12.2008 di parte comunale) e, infine, nel nulla osta regionale a variare il P.T.C.P. (deliberazione G.R. 16.7.2004, n. 2558, doc. 10 delle produzioni 5.12.2008 di parte comunale, pp. 8-9).
Rispetto a tali atti, che prendono specificamente in considerazione ciascuno dei sette ambiti oggetto di riclassificazione segnalati dai ricorrenti, non sono dedotte specifiche censure che evidenzino, con riferimento a ciascuna area oggetto di riclassificazione, errori di fatto o abnormi illogicità, onde il motivo si appalesa generico.
Quanto alle spese di giudizio, in relazione al comune di Recco (ente direttamente interessato dall’impugnazione del P.U.C.) esse seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
Sussistono invece giusti motivi per compensarle integralmente con la Regione Liguria e la Provincia di Genova.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
In parte dichiara il ricorso inammissibile ed in parte lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore del comune di Recco delle spese di giudizio, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila), oltre I.V.A. e C.P.A..
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2010