TAR Campania (NA) Sez. IV n. 7604 del 5 dicembre 2022
Urbanistica.Ordinanza di demolizione pronunciata in pendenza dell’istanza di sanatoria

Una volta presentata un'istanza di concessione in sanatoria o di condono edilizio, in assenza di preventiva determinazione su quest'ultima e in pendenza del relativo procedimento, è preclusa l’adozione di provvedimenti sanzionatori dell’abuso. Ai sensi degli artt. 38 e 44, della legge n. 47 del 1985, infatti, si verifica la sospensione dei provvedimenti repressivi che, se adottati in pendenza di istanza di condono, sono illegittimi perché in contrasto con l'art. 38, l. n. 47 del 1985, il cui disposto impone all'Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria

Pubblicato il 05/12/2022

N. 07604/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02703/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2703 del 2014, proposto da
Francesco Leva, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Magaldi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, p.zza Carità, 32;

contro

Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Fabio Maria Ferrari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, domiciliataria ex lege in Napoli, piazza Municipio;

per l'annullamento

dell’ordinanza di demolizione n.32/2014 emessa dal Comune di Napoli il 24/02/2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ordinanza n. 32/A, del 24.02.2014, il Comune di Napoli ingiungeva al ricorrente la demolizione di una serie di manufatti abusivi siti in Napoli, alla via Pigna n. 91, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, consistenti in un capannone in teloni in plastica doppia a forma di "elle" di circa mq. 200.00 strutturato in scatolari in ferro verticali e orizzontali, in una tettoia in plexiglas, posta su scatolari in ferro, e in n. 10 containers posizionati nell’area scoperta.

Il ricorrente ha impugnato la suindicata ingiunzione lamentandone l’illegittimità perché non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e carente di motivazione e di istruttoria in quanto il Comune non aveva tenuto conto del fatto che, con riferimento alla medesima area, era intervenuta la concessione in sanatoria n. 67 del 21.07.2003. Ad ulteriore sostegno del gravame, poi, il ricorrente deduceva di aver presentato istanza di definizione degli illeciti amministrativi con riferimento ai medesimi abusi oggetto di sanzione, cosicchè, in base a quanto previsto dall’art. 38 della legge n. 47/85, il procedimento sanzionatorio doveva intendersi sospeso in attesa della loro definizione. L’area su cui insistevano gli abusi, infine, si caratterizzava per una diffusa urbanizzazione e doveva, quindi, intendersi ormai priva di qualsiasi significativo interesse paesaggistico.

Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio rinviando alle deduzioni di cui alla nota n. 27921, del 10/01/19, del Settore Condono Edilizio depositata in atti ed insistendo per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 20 febbraio 2019 il Tribunale disponeva una verificazione al fine di documentare le istanze di condono relative all’area in oggetto (via Pigna 91), con specifico riguardo a quelle esitate e a quelle eventualmente pendenti; confrontare i progetti, i disegni e le eventuali fotografie allegate alle istanze di condono presentate dal ricorrente (sia quelle del 1994 sia quella del 10.12.2004) rispetto alle risultanze documentali di cui alla d.d. 67/2003; fornire una descrizione, anche fotografica, del capannone, della tettoia e dei containers oggetto dell’ordine di demolizione, specificando le loro annoverabilità tre le opere condonate nel 2003, ovvero nel 2004. L’incarico veniva affidato al Direttore del Genio Civile della provincia di Napoli.

Espletata la verificazione, veniva depositata la relativa relazione in data 30 gennaio 2022.

Il ricorrente, con memoria del 23 settembre 2022, replicava alle difese del Comune, rilevando, in particolare, la tardività del deposito della nota n. 27921/19. La causa veniva, indi, trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 26 ottobre 2022.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento giusta le conclusioni cui è giunto il Verificatore dalle quali, vista la documentazione depositata in atti e l’assenza di specifiche e comprovate contestazioni, non vi è motivo di discostarsi.

Ed invero, il Tribunale poneva specifici quesiti volti ad appurare se l’istanza di condono presentata dal ricorrente nell’anno 2004 avesse ad oggetto le medesime opere sanzionate con l’ingiunzione qui gravata e se tale istanza fosse stata esitata dal Comune. Dalla relazione depositata in atti dal Verificatore è, dunque, emerso che il capannone oggetto di contestazione, formato da due moduli rettangolari in aderenza, a formare una L, era effettivamente ricompreso nella istanza di condono n. 88484, presentata il 10 dicembre 2004 e non ancora esitata al momento della ingiunzione di demolizione in esame (pag. 10 e15 verificazione). Merita, quindi, accoglimento il quarto motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt 38 e 44 della legge n. 47/1985 e della legge n. 326/2003 atteso che, per costante giurisprudenza, si è affermato che, una volta presentata un'istanza di concessione in sanatoria o di condono edilizio, in assenza di preventiva determinazione su quest'ultima e in pendenza del relativo procedimento, è preclusa l’adozione di provvedimenti sanzionatori dell’abuso. Ai sensi degli artt. 38 e 44, della legge n. 47 del 1985, infatti, si verifica la sospensione dei provvedimenti repressivi che, se adottati in pendenza di istanza di condono, sono illegittimi perché in contrasto con l'art. 38, l. n. 47 del 1985, il cui disposto impone all'Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2013 n. 5090; T.A.R. Campania,14 gennaio 2016, n. 176; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 18 febbraio 2014 n. 2012; 2 marzo 2017, n. 3060; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 marzo 2014 n. 1317; Cons. Stato, 27 settembre 2019, n. 6464).

Ne discende l'illegittimità della gravata ordinanza di demolizione, adottata senza la previa definizione dell’istanza di sanatoria, essendo l'autorità comunale venuta meno all'obbligo su di essa incombente di determinarsi sull’istanza medesima prima di procedere all'irrogazione delle sanzioni definitive, in tal modo pregiudicando l’effetto utile conseguibile dall’eventuale accoglimento delle sanatorie richieste per la conseguente impossibilità, in caso di esecuzione del provvedimento repressivo, di restituire alla legalità un'opera non più esistente.

In conclusione, avendo, nel caso in esame, parte ricorrente presentato istanza di sanatoria in data 10 dicembre 2004, la successiva determinazione di demolizione, adottata in data 24.02.2014, risulta illegittima posto che l’Amministrazione avrebbe dovuto previamente pronunciarsi su tale istanza – peraltro neanche menzionata nella gravata determinazione, con conseguente difetto di istruttoria – verificando la sussistenza delle condizioni per il suo accoglimento.

Con riferimento, infine, alla tettoia ed ai containers, è stata accertata dal Verificatore la loro intervenuta eliminazione e tale circostanza non è stata contestata dal Comune (v. pag. 8, 12 e 15 della verificazione).

Per tali ragioni, ed assorbita ogni ulteriore censura, il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Circa la liquidazione del compenso al Verificatore, infine, occorre, innanzitutto, prendere atto dell’istanza depositata il 30 gennaio 2022 con la quale il Verificatore, nominato in forza di delega del Dirigente p.t. del Genio Civile di Napoli, giusta nota prot. 409170 del 28/06/2019, ha richiesto l’importo complessivo pari a € 4.842,42 quale onorario per l’attività svolta; a tale somma vanno aggiunti € 2.510,82 per l’Arch. Rosanna Mercuri, ed € 1.750,33 per l’Ing. Carmine Crispino quali suoi coadiutori.

Sul punto, va altresì, evidenziato che, a norma del D.M. 30 maggio 2002, la liquidazione del compenso in favore degli ausiliari del giudice amministrativo avviene mediante l’utilizzo del sistema dei parametri introdotto dal D.M. n. 140/2012 che, in ogni caso, “non è vincolante per il giudice, assumendo solo un valore orientativo” (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 13 aprile 2018, n. 2232), per cui “…quella lasciata al Giudice è una valutazione sostanzialmente equitativa e rimessa al suo prudente apprezzamento, soprattutto in considerazione del fatto che i parametri indicati dalla fonte normativa impiegata (l’ “impegno del professionista” e l’”importanza della prestazione”, di cui all’art. 38 del d.m. n. 140 del 2012), lungi dall’offrire riferimenti numerici certi, richiedono per loro natura un giudizio ampiamente discrezionale” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 12 novembre 2020, n. 11808).

Tanto premesso, e considerata la natura e complessità dell’incarico svolto, le spese e competenze di verificazione vanno accolte così come indicato nella richiesta di liquidazione di compenso in atti, detratti eventuali acconti, ove già versati; tali spese vanno poste a carico del Comune di Napoli in quanto parte soccombente del giudizio.

Nulla può essere, invece, liquidato all’Arch. Rosanna Mercuri e all’Ing. Carmine Crispino non avendo questo Tribunale mai autorizzato il Verificatore ad avvalersi della loro ausilio e non rinvenendosi alcun provvedimento in tal senso da parte del Dirigente p.t. del Genio Civile di Napoli.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.

Liquida il compenso del verificatore come da motivazione.

Condanna il Comune di Napoli alla refusione delle spese di lite nella misura di euro 2000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Rita Luce, Consigliere, Estensore