TAR Puglia (BA) Sez. III n. 306 del 25 febbraio 2019
Urbanistica. Polizza fideiussoria

Va ascritta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte di un Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione. In tali casi la polizza fideiussoria prestata ha natura di contratto autonomo di garanzia, con conseguente autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale concernente gli oneri di urbanizzazione. In ragione di ciò, in sede di escussione della polizza, l'Amministrazione agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri


Pubblicato il 25/02/2019

N. 00306/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00281/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 281 del 2013, proposto da Coface S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Maria Scofone e Maria Pia Castellaneta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Pia Castellaneta in Bari, via A. M. Calefati n. 316;

contro

Comune di Cerignola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Paradiso e Giuliana Nitti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco De Robertis in Bari, via Davanzati n.33;

nei confronti

Costruzioni L. & S. S.r.l., Michele Scardigno, Nicolangelo Libertino non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza-ingiunzione n. S/C emessa in data 27.11.2012 dalla Città di Cerignola ai sensi del R.D. n. 639/1910, denominata "Recupero oneri concessori relativi alla pratica edilizia n. 019/10 - Ditta Costruzioni L. & S srl, notificata in data 5.12.2012, contenente l’ordine di pagamento per euro 121.188,34 nei confronti della Costruzioni L & S srl, nonché, in via solidale, nei confronti della Coface Assicurazioni spa in qualità di fideiussore.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’istanza ex art. 82 comma 1 cod. proc. amm.

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 16 gennaio 2019 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- La ricorrente società ha impugnato, con ricorso ritualmente notificato e depositato, l’ordinanza-ingiunzione, meglio in epigrafe specificata del 27/11/2012, notificata dal Comune di Cerignola il 5.12.2012 ai sensi del R.D. n. 639/1910, contenente l’ordine di pagamento di €. 121.188,34 nei confronti della Costruzioni L. & S. S.r.l., nonché, in via solidale, nei confronti della Coface Assicurazioni S.p.A., in qualità di fideiussore.

2.- In punto di fatto la deducente compagnia assicurativa ha esposto di aver prestato garanzia avente ad oggetto gli obblighi assunti dalla L&S Costruzioni e concernenti il pagamento rateale di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione dovuti in relazione al permesso di costruire n. 27 del 22.9.2010, concernente la realizzazione di un complesso immobiliare composto da villette e fabbricati tra via Candela e Via Taggia.

3.- La società ricorrente ha chiesto che venga accertato e dichiarato che nulla è dalla stessa dovuto in forza della polizza n. 1887173 ovvero, in subordine, che la sua esposizione come garante venga limitata all’importo effettivamente dovuto da parte della Costruzioni L. & S., al netto dello scomputo degli oneri concessori in corso di attuazione, accertando e dichiarando altresì la non debenza di alcun importo a titolo di sanzioni per ritardato pagamento.

4.- Si è costituito per resistere al ricorso l’intimato comune, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito e insistendo, in ogni caso, per l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

5.- Con ordinanza del 21/3/2013 il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare.

6.- In data 25.6.2018, l’istante ha depositato istanza di fissazione di udienza ai sensi e per gli effetti dell’art. 82 comma 1 cod. proc. amm.

7.- Alla udienza pubblica di smaltimento del 16.1.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

8.- E’ fondata l’eccezione, formulata dal resistente comune di Cerignola, di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.

9.- Va, infatti, ascritta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte di un Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione (ex multis, Cassazione civile sez. un. 28/07/2016, n.15666).

10.- In tali casi la polizza fideiussoria prestata ha natura di contratto autonomo di garanzia (Cassazione civile sez. III, 10/01/2012, n.65), con conseguente autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale concernente gli oneri di urbanizzazione.

11.- In ragione di ciò, in sede di escussione della polizza, l'Amministrazione agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri (in termini, T.A.R. Campobasso, sez. I, 17/05/2017, n.184).

12.- Nel caso in esame, pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario avendo l’impugnativa esclusivamente ad oggetto la contestazione delle somme pretese dall’intimato Comune nei confronti del garante, dovendosi conseguentemente considerare, in sede di opposizione all’ingiunzione, solo l’esistenza e la validità del contratto di garanzia e l’esistenza dell’inadempimento che vincola la società assicuratrice a corrispondere le somme previste, e non anche il rapporto urbanistico-edilizio che intercorre tra Pubblica Amministrazione e concessionario.

13.- Il Tribunale, conclusivamente, declina la giurisdizione, avvertendo che la relativa causa potrà essere riproposta, ai sensi dell'art. 11 del c.p.a., dinanzi al giudice ordinario.

14.- Sussistono, in ogni caso, in considerazione della peculiarità della fattispecie, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, salvi gli effetti dell’art. 11 cod. proc. amm.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Francesco Cocomile, Consigliere

Rosaria Palma, Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Rosaria Palma        Francesco Gaudieri