Cass. Sez. III n. 28366 del 8 agosto 2006 (ud. 5 lug. 2006)
Pres. Papa Est. Teresi Ric. Cestari
Rifiuti – Raccolta e trasporto in forma ambulante
L’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante può essere legittimamente esercitata solo previo conseguimento del titolo abilitativo e limitatamente ai rifiuti compresi nell’attività autorizzata.

Svolgimento del processo

Con sentenza 27 settembre 2005 il Tribunale di Asti assolveva perché il fatto non è previsto come reato Cestari Filippo dall’imputazione di cui all’art. 51, comma 1 lettera a) in relazione all’art. 58 comma 7 quater, del d.lgs. n. 22/1997 per avere svolto attività di raccolta e commercio ambulante di materiali ferrosi senza alcun titolo abilitativo rilevando che la novella introdotta con la legge n. 426/1998 [che aveva stabilito che le disposizioni degli art. 11, 12, 15 e 30 del decreto non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati da soggetti abilitati alla svolgimento di tali attività in forma ambulante; art. 58, comma 7 quater] e l’abrogazione dell’art. 121 del TU leggi p. s. avevano comportato l’esclusione della sanzionabiità penale di tali attività.

Proponeva ricorso per cassazione il PM denunciando violazione di legge in ordine alla ritenuta abrogazione del reato, che invece è ancora configurabile anche a seguito delle sopraindicate modifiche normative, e chiedendo l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è fondato.

Per le attività di smaltimento dei rifiuti il d.lgs.n.22/1977 prevede una serie di adempimenti e di obblighi per ogni singola fase del ciclo finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Sulla raccolta e sul trasporto di rifiuti vigono le disposizioni degli art. 11, 12, 15 e 30 del decreto che, con l’introduzione dell’art. 58, comma 7-quater, non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati da soggetti abilitati alla svolgimento di tali attività in forma ambulante.

Ne consegue che l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante può essere legittimamente esercitata solo previo conseguimento del titolo abilitativo [dopo l’abrogazione dell’art. 121 TU leggi p. s, è necessaria l’iscrizione dell’attività presso la CCIA e l’apertura della partita IVA per l’esercizio della medesima attività] e limitatamente ai rifiuti compresi nell’attività autorizzata, sicché in mancanza di abilitazione è configurabile il reato contestato.

Però la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché dalla data di commissione del fatto decorso del termine massimo di anni 4 mesi 6.