TAR Campania (NA) Sez. II n. 4415 del 18 settembre 2017
Urbanistica.Termine per l'impugnazione del permesso di costruire

Il termine per l'impugnazione del permesso di costruire rilasciato ad un soggetto terzo inizia immediatamente a decorrere allorché si producano censure rilevabili sin dalla fase iniziale dei lavori, come per il rispetto delle distanze fra fabbricati


Pubblicato il 18/09/2017

N. 04415/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03417/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3417 del 2017, proposto da:
Coppola Lorenzo e Ferrara Luciano, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Andrea Caputo ed Eduardo Riccio, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;

contro

Comune di Pomigliano d'Arco, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Romano e domiciliato, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del TAR Campania in Napoli, piazza Municipio;

nei confronti di

- Piccolo Donato, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Leone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, via V. Mosca n. 41;
- Sodano Giuseppe, in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. della Sodano Costruzioni Edili S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Leone, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell’avv. Michele Brandi Bisogni in Napoli, piazza F. Muzii n. 11;

per l'annullamento

previa sospensiva

1) del Permesso di costruire n. 236/2012 per la “realizzazione di fabbricato ad uso residenziale composto da piano seminterrato, rialzato, primo e secondo, per un totale di cinque unità abitative, ai sensi del D.P.R. 380/01 e della Legge Regionale 1/2011 (Piano Casa) sul fondo sito alla via Zara”, censito in Comune di Pomigliano d'Arco con il foglio 5 p.lla n. 416 e 921” rilasciato in data 05.05.2016 dal Dirigente del VI Settore Gestione del Territorio del Comune di Pomigliano d'Arco di cui il ricorrente ha avuto conoscenza all'esito di accesso ai documenti ex artt. 22 e seguenti L. 241/1990 e ss.mm.ii. datato 29.06.2017; 2) della nota prot.n. 2131 del 05.02.2016 avente ad oggetto: “Pratica Edilizia n. 236/2012 – Richiedente: Piccolo Donato. La presente richiesta integra e sostituisce la precedente del 23.08.2013 nonchè la comunicazione per gli adempimenti protocollo generale n. 16356 del 10/09/2013” con la quale il Comune di Pomigliano d'Arco richiedeva, ai fini del rilascio del titolo abilitativo, una serie di adempimenti ivi dettagliati di cui il ricorrente ha avuto conoscenza all'esito di accesso ai documenti ex artt. 22 e seguenti L. 241/1990 e ss.mm.ii. datato 29.06.2017; 3) della Relazione Istruttoria tecnica allegata al Permesso di costruire n. 236/2012 di cui il ricorrente ha avuto conoscenza all'esito di accesso ai documenti ex artt. 22 e seguenti L. 241/1990 e ss.mm.ii. datata 29.06.2017; 4) della Relazione tecnica avente ad oggetto “adeguamento progettuale alla pratica edilizia n. 236/12 per l'edificazione di un lotto sito in codesto Comune alla Via Zara n. 23, identificato al NTC al foglio 5, p.lle 416 e 921” allegata al Permesso di costruire n. 236/2012 di cui il ricorrente ha avuto conoscenza all'esito di accesso ai documenti ex artt. 22 e seguenti L. 241/1990 e ss.mm.ii. datato 29.06.2017; 5) di ogni altro provvedimento presupposto, preordinato, conseguente o, comunque, connesso, ivi compresi al nota prot.n. 5199 del 15.03.2016 con la quale il Comune di Pomigliano d'Arco disponeva la voltura del P.d.C. n. 236/2016 alla società Sodano Costruzioni Edili S.r.l. nonchè il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento in data 04.02.2016 e la comunicazione di inizio lavori datata 25.10.2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio del Comune di Pomigliano d'Arco, del sig. Donato Piccolo e del sig. Sodano Giuseppe in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Sodano Costruzioni Edili S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2017 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, per individuare il dies a quo di decorrenza del termine di impugnazione basta la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato, al fine di garantire l’esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l’impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell’atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti (così da ultimo C.d.S., sez. V, 31 agosto 2017, n. 4129; C.d.S., sez. III, 28 dicembre 2016, n. 5511);

Considerato che, con specifico riferimento alle controversie in materia di titoli edilizi, è stato anche osservato che il principio della certezza delle situazioni giuridiche e di tutela di tutti gli interessati comporta che non si possa lasciare il soggetto titolare di un permesso edilizio nella incertezza circa la sorte del proprio titolo oltre una ragionevole misura, talché in giurisprudenza è stata individuata una serie di fattispecie in cui, in ragione della natura delle doglianze mosse nei confronti dell'intervento edilizio, dei rilievi addotti con riguardo alla conformazione fisica o giuridica delle aree oggetto dello stesso, delle censure dedotte avverso il titolo in sé e per sé considerato e delle conoscenze acquisite e delle attività poste in essere in sede procedimentale o comunque extra-processuale, sussiste, a carico dell’interessato, un onere di attivarsi giudizialmente senza indugio, tenuto conto anche del fatto che resta in ogni caso salva la possibilità per il ricorrente di proporre eventuali motivi aggiunti, a seguito di una successiva e più approfondita analisi di tutta la documentazione rilevante ai fini della causa (cfr. C.d.S., sez. IV, 28 ottobre 2015, nn. 4909 e 4910);

Considerato che questa Sezione ha già in passato prestato motivata adesione all’orientamento secondo cui il termine per l'impugnazione inizia immediatamente a decorrere allorché si producano censure rilevabili sin dalla fase iniziale dei lavori, come per il rispetto delle distanze fra fabbricati (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 9 gennaio 2017, n. 190; 12 gennaio 2016, n. 120);

Considerato che, nel caso di specie, l’istanza di accesso al permesso di costruire n. 236/2012 che il ricorrente Ferrara ha presentato in data maggio 2017, assunta al n. 10434/I del protocollo comunale, con la motivazione «che si sta costruendo il nuovo edificio in aderenza al fabbricato … in cui trovasi l'abitazione di proprietà dell'istante e a ridosso del balcone di pertinenza di tale abitazione» dimostra già a quella data la conoscenza dell’esistenza del provvedimento amministrativo e la percezione degli aspetti d’immediata e concreta lesività per la propria sfera giuridica;

Considerato che, a sua volta, l’istanza di accesso presentata dal ricorrente Coppola in data 2 maggio 2017 (prot. comunale n. 8659) adducendo come motivo la «verifica rispetto normativa relativa alle distanze ed alle vedute tra il fabbricato in costruzione ed il fabbricato di proprietà» riporta agevolmente il suo caso nella sfera delle ipotesi, di cui poc’anzi si è detto, dell’onere di immediata proposizione delle censure rilevabili sin dalla fase iniziale dei lavori (rispetto delle distanze fra fabbricati);

Rilevato che il ricorso in esame, tuttavia, è stato notificato soltanto il 2 agosto 2017, dunque oltre il termine di sessanta giorni da entrambe le date innanzi indicate;

Ritenuta pertanto, alla stregua ed in applicazione di principi sopra richiamati, la fondatezza della eccezione di tardività sollevata dal controinteressato Piccolo nella propria memoria di costituzione, con conseguente declaratoria di irricevibilità del gravame;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3417/17), lo dichiara irricevibile.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, che liquida nella somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Francesco Guarracino        Giancarlo Pennetti