TAR Campania (SA) Sez. I n. 592 del  sentenza 9 marzo 2016
Urbanistica.Sospensione efficacia permesso di costruire a seguito di esposto

E' illegittima la sospensione a tempo indeterminato dell’efficacia di un permesso di costruire disposta al fine di verificare la veridicità di un esposto che ha contestato la legittimità del titolo edilizio in assenza di adeguata motivazione

 

N. 00592/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00263/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 263 del 2016, proposto da:
Cuono Antonio, rappresentato e difeso dall’Avv. Adriano Tortora, con domicilio eletto, in Salerno, Largo San Tommaso d’Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;

contro

Comune di Castellabate, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Cuono Vincenzo, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- a) della nota, prot. n. 0001036/2016 del 18.01.2016, emessa dal Comune di Castellabate, Area VI, a firma del Responsabile Arch. Adelio Nicoletta, notificata al ricorrente in data 19.01.2016, avente ad oggetto la sospensione dell’efficacia del permesso a costruire, n. 4279/2015 del 27.03.2015 e l’avvio del procedimento, per l’annullamento in autotutela della concessione in sanatoria, n. 4275/5015 e del permesso a costruire, n. 4279/2015;

- b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 1° marzo 2016, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Il ricorrente, proprietario di un immobile sito in S. Marco, località Pozzillo, nel Comune di Castellabate, composto da un piano terra – seminterrato, da un piano terra – rialzato, da un primo piano e da un secondo piano mansardato, ricadente in area classificata, dal punto di vista urbanistico, in zona A2 del PRG, zona C del piano di recupero e zona D del Parco Nazionale del Cilento; rappresentava che, facendo affidamento nella possibilità di sanare modesti abusi presenti nel manufatto de quo, con istanza del 29.03.1986, prot. n. 802, ne aveva chiesto la sanatoria; indi, con provvedimento n. 4275 del 17.03.2015, l’Amministrazione Comunale aveva rilasciato il titolo edilizio, ai sensi della l. 47/85, per la realizzazione del piano mansarda, ubicato in località San Marco e identificato al fol. n. 24, p.lle 12 e 616; di seguito, al fine d’eseguire ulteriori lavori sul medesimo fabbricato, il ricorrente aveva chiesto e ottenuto, dal Comune di Castellabate, il permesso di costruire n. 4279/2015, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione funzionale, con piccolo ampliamento; quindi, in data 30.03.2015, il ricorrente aveva comunicato l’inizio dei lavori, allo stato non ancora ultimati e in piena esecuzione; lamentava che, in data 19.01.2016, con l’impugnata nota, l’Amministrazione gli aveva comunicato la sospensione dell’efficacia del p. di c. n. 4279/2015 e il contestuale avvio del procedimento per l’annullamento del predetto, unitamente alla concessione in sanatoria n. 4275/2015; a sostegno di tale decisione, l’ente locale aveva sostenuto unicamente che, sulla base di un esposto, presentato da Cuono Vincenzo, era “necessario procedere alla verifica di tutto quanto esposto dal sig. Cuono Vincenzo al fine di valutarne la veridicità e conseguentemente l’emanazione dei provvedimenti di autotutela richiesti, di annullamento dei titoli edilizi in premessa richiamati”; poiché emessa senza alcuna preventiva istruttoria e/o indagine, e in assenza di qualsiasi motivazione, la nota impugnata risultava palesemente illegittima, in quanto adottata in spregio delle norme sul procedimento amministrativo e viziata sotto diversi profili, che di seguito enumerava:

I) VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL’ART. 3 L. 241/90 – DIFETTO ASSOLUTO D’ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA: in primo luogo, il provvedimento impugnato era viziato da (eccesso di potere per) difetto assoluto di istruttoria;

II) ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 21 QUINQUIES E 21 NONIES L. 241/90 – INESISTENZA DI RAGIONI D’INTERESSE PUBBLICO – MANCATA VALUTAZIONE DELL’INTERESSE DEL PRIVATO –NULLITÀ EX ART. 21 SEPTIES L. 241/90 – ASSENZA DI ELEMENTI ESSENZIALI: il provvedimento impugnato si palesava, altresì, totalmente carente di motivazione, e pertanto adottato in violazione dell’art. 3 1. 241/90;

III) ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL’ART. 21 QUATER, COMMA 2, L. 241/90 – ILLEGITTIMA SOSPENSIONE SINE DIE DEL PROVVEDIMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 2 – ECCESSO DI POTERE: con la nota impugnata, nel disporre la sospensione del permesso di costruire e con esso dei lavori, in corso d’esecuzione, la P. A. aveva richiamato l’art. 21 quater della 1. 241/90, secondo cui “l’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario (...)”; nel caso in esame, tuttavia, non erano state specificate né le gravi ragioni, né la durata della sospensione;

IV) ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, CONTRADDITTORIETÀ E PERPLESSITÀ DELL’AZIONE DELLA P. A. – SVIAMENTO DI POTERE: fermo restando il carattere assorbente delle censure di cui sopra, il provvedimento contestato risultava illegittimo, sotto l’ulteriore profilo del travisamento dei fatti, operato dal Comune di Castellabate, il quale s’era basato esclusivamente, e aveva rinviato illegittimamente, alla sola denuncia presentata da Cuono Vincenzo, contenente, ad avviso del ricorrente, “fatti e circostanze errati e difformi dalla realtà storica e giuridica”;

V) ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 21 NONIES L. 241/90 – MANCATO BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI – LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO: l’Amministrazione non solo non aveva esplicitato le ragioni di tutela pubblica, ma non aveva preso minimamente in considerazione il legittimo affidamento ingenerato nel privato, il quale, in virtù dei titoli edilizi ed in conformità ai progetti approvati, aveva intrapreso i lavori, per la realizzazione delle opere autorizzate;

VI) ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE: si rilevava, altresì, la violazione del principio di proporzionalità dell’attività amministrativa, secondo il quale i diritti e le libertà dei cittadini possono essere limitati, solo nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici.

Il ricorrente formulava anche istanze cautelari e istruttorie.

Il Comune di Castellabate e il controinteressato Cuono Vincenzo non si costituivano in giudizio, malgrado la rituale notificazione dell’atto introduttivo del medesimo.

All’udienza in camera di consiglio del 1° marzo 2016, il ricorso transitava in decisione.

Lo stesso può essere deciso con sentenza breve, perché è manifestamente fondato.

Carattere dirimente, con assorbimento delle ulteriori doglianze, riveste la considerazione della censura, imperniata sul difetto di congrua motivazione e istruttoria del provvedimento di sospensione del p. di c., precedentemente rilasciato al ricorrente.

Fermo restando, ovviamente, che l’impugnativa della nota gravata, nella parte in cui, con essa, si comunica l’avvio del procedimento, teso all’annullamento in autotutela del prefato permesso di costruire e della concessione in sanatoria, che l’aveva preceduto, è inammissibile, trattandosi di atto preparatorio non lesivo, come da giurisprudenza granitica, ritiene il Collegio che la medesima nota, nella parte in cui commina la sospensione sine die del p. di c. in questione, e soprattutto fondandosi unicamente sulla necessità di procedere alla verifica di quanto esposto dal controinteressato Cuono Vincenzo, “al fine di valutarne la veridicità”, non sia immune dalle suddette censure, poiché, anche al fine d’emanare un provvedimento cautelare, come quello in esame, il Comune avrebbe dovuto esplicitare quanto meno i profili di presumibile fondatezza dell’esposto in questione (evidentemente, dopo aver svolto preliminari accertamenti al riguardo), tali da giustificarlo.

Laddove nulla di tutto ciò è dato leggere nel provvedimento di sospensione gravato, fondandosi la stessa esclusivamente nella “necessità di verificare tutto quanto esposto da Cuono Vincenzo”, laddove l’istruttoria deve precedere, e non seguire, per principio generale, l’emanazione di un provvedimento amministrativo, destinato a incidere sfavorevolmente sulla sfera giuridica del provato, e ciò anche allorquando, come nella specie, si tratti di un atto a carattere di chiaramente interinale e provvisorio, ma comunque in grado di ledere l’interesse del ricorrente alla prosecuzione dei lavori, a suo tempo autorizzati.

Conferma di ciò si trae dall’elementare considerazione secondo la quale, a ritenere altrimenti, a chiunque sarebbe consentito incidere in senso deteriore sulla sfera giuridica di terzi, con la sola presentazione di un esposto o di una denunzia, in cui si rappresentino talune circostanze in grado di fondare l’intervento dei poteri autoritativi della P. A.

Ma quest’ultima, prima di adottare qualsivoglia atto sfavorevole per il privato, ha l’obbligo, legislativamente sancito, d’esperire in merito una – sia pur preliminare – istruttoria e di fornire una – sia pur sommaria – motivazione, circa i presumibili profili di fondatezza dei fatti esposti (si tratta, in definitiva, di null’altro che del presupposto di legittimità dell’esercizio del potere cautelare, espresso nella formula del fumus boni iuris).

In considerazione di quanto sopra, il ricorso si presta ad essere accolto e la nota impugnata – nella sua parte lesiva, come sopra individuata – annullata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, adottati conformemente ai dettami della presente sentenza.

Per la regola della soccombenza, il Comune di Castellabate è tenuto a rifondere, al ricorrente, spese e compensi di lite, liquidati come in dispositivo, laddove sussistono eccezionali ragioni per compensare le stesse, quanto al controinteressato Cuono Vincenzo, riguardando i vizi, rilevati dal Tribunale, esclusivamente l’attività, posta in essere dall’Amministrazione Comunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte l’accoglie, nei sensi di cui in parte motiva, e per l’effetto annulla, in parte qua, il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Castellabate al pagamento, in favore di Cuono Antonio, delle spese e dei compensi di lite, che liquida in complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge.

Compensa ogni altra spesa di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 1° marzo 2016, con l’intervento dei magistrati:

 

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Gaudieri, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)