TAR Piemonte. Sez. II n.511 del 9 maggio 2012
Urbanistica. Vincolo cimiteriale
In materia di vincolo cimiteriale la salvaguardia del rispetto dei duecento metri prevista dall'art. 338 TULS (o del limite inferiore di cui al d.p.r. numero 285/90 che ha previsto la possibilità di riduzione della fascia di rispetto da 200 mt. a 100 mt.) si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale
N. 00511/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02502/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2502 del 1995, proposto da:
Veglia Luigi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Martinetti e Gianni Martino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Stefano Clemente, 22;
contro
Comune Cuneo, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento 02.10.1995 (prot. n. 25054) del Sindaco del Comune di Cuneo, notificato in data 09.10.1995 al sig. Silvestro Piergiorgio, dante causa del ricorrente, con cui è stata respinta la domanda di condono edilizio presentata dal predetto sig. Silvestro in data 26.03.1986;
- del parere espresso dal responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, costituente atto presupposto di quello impugnato in via principale;
- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 1995, il signor Luigi Veglia impugnava, chiedendone l’annullamento: a) il provvedimento in data 2 ottobre 1995, prot, n. 25054, con cui il Sindaco del Comune di Cuneo aveva respinto l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47 del 1985 dal signor Piergiorgio Silvestro, al fine di sanare un’opera abusivamente realizzata sul terreno di proprietà, censito alla partita 15743 del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, Foglio 88, mappale n. 309; b) il parere espresso dal responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, costituente atto presupposto di quello impugnato in via principale; c) ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso;
In punto di fatto, evidenziava che:
- in data 5 giugno 1990 aveva acquistato dal signor Silvestro un complesso immobiliare sito in Cuneo, via Basse San Sebastiano 21-bis, costituito dal su indicato appezzamento di terreno (area urbana) con entrostante capannone metallico prefabbricato, chiuso a tre lati da muri in blocchetti di cemento e al quarto dal muretto di cinta, per il quale il dante causa aveva presentato in data 26 marzo 1986 domanda di condono edilizio, provvedendo a versare l’importo dovuto a titolo di oblazione;
- per patto espresso inserito nel contratto di compravendita le parti avevano convenuto essere a carico della parte compratrice tutte le somme ancora dovute in dipendenza della domanda di concessione edilizia in sanatoria;
- la domanda di condono era stata respinta sul presupposto che i manufatti oggetto di istanza di sanatoria ricadevano nella fascia di rispetto del cimitero urbano, conformemente al parere negativo al riguardo espresso dall’Azienda Regionale U.S.L. n. 15 – Cuneo;
In diritto, deduceva violazione ed erronea applicazione degli artt. 31 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.) ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Il Comune di Cuneo si costituiva in giudizio, con memoria di stile, per resistere al ricorso.
Con decreto n. 23 in data 25 ottobre 2010, il Presidente di questa Sezione disponeva incombenti istruttori, ravvisandone la necessità.
In prossimità dell’udienza pubblica del 14 aprile 2011, fissata per la trattazione del merito, il ricorrente ribadiva, con memoria, le proprie tesi difensive.
Durante tale udienza il difensore del ricorrente rappresentava, tuttavia, al Collegio l’avvenuta cancellazione dall’albo degli avvocati del difensore del Comune di Cuneo, avv. Francesco Rossi, e il Collegio, ordinanza n. 488 in data 19 maggio 2011, dichiarava l’interruzione del processo.
Successivamente, il ricorrente, con ricorso notificato a controparte in data 28 giugno 2011 presso il domicilio eletto all’atto dell’originaria costituzione in giudizio (ovvero presso lo studio dell’avv. Luigi Marchi) e depositato il successivo 13 luglio 2011, riassumeva il processo ai sensi dell’art. 80 c.p.a., chiedendo la fissazione di una nuova udienza per la sua prosecuzione.
Il Comune di Cuneo non si costituiva in giudizio con un nuovo difensore.
La causa veniva, quindi, chiamata alla pubblica udienza del 3 aprile 2012 e, quindi, trattenuta per la decisione.
E’ impugnato il provvedimento con cui il Comune ha denegato il condono invocato dal dante causa del ricorrente per il manufatto realizzato abusivamente sul terreno di proprietà.
Le ragioni poste a base del diniego attengono alla circostanza che il manufatto, costituito da struttura in muratura con blocchetti di cemento e copertura in lamiera grecata, per una superficie lorda di mq. 101 ca,, è situato nella fascia di rispetto cimiteriale relativa al cimitero urbano, motivo per cui anche il Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Regionale U.S.L. n. 15 – Cuneo aveva espresso parere negativo.
In via preliminare, va dato atto che la riassunzione del processo è avvenuta tempestivamente, mediante la notifica da parte del ricorrente del relativo ricorso entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, previsto dall’art. 80, comma 3, c.p.a..
Va, altresì, dato atto che la notifica dell’atto di riassunzione effettuata dal ricorrente presso il procuratore domiciliatario indicato dal Comune all’atto della costituzione in giudizio deve intendersi ritualmente eseguita, dato che l’art. 125 disp. att. c.p.c., nello stabilire che l’atto di riassunzione del processo deve essere notificato personalmente alle parti non costituite, fa riferimento anche all’art. 141 c.p.c., il quale prevede, in caso di elezione di domicilio, la notificazione presso il domiciliatario, salvo che ricorrano le ipotesi preclusive previste dall’ultimo comma, non sussistenti, però, nel caso di specie, essendo intervenuta la sola cancellazione dall’albo del difensore nominato e non anche quella del domiciliatario.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito precisate.
In punto di diritto, va ricordato che l'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265/34, vigente ratione temporis, vieta l'edificazione nelle aree ricadenti in fasce di rispetto cimiteriale dei manufatti che possono qualificarsi come costruzione edilizie, come tali incompatibili con la natura dei luoghi e con l'eventuale espansione del cimitero.
Al riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata, ha affermato che in materia di vincolo cimiteriale la salvaguardia del rispetto dei duecento metri prevista dal citato articolo (o del limite inferiore di cui al d.p.r. numero 285/90 che ha previsto la possibilità di riduzione della fascia di rispetto da 200 mt. a 100 mt.) "si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale” (ex multis C.d.S., V, 14 settembre 2010, n. 6671; C.d.S., IV 12 marzo 2007, n.1185, C.d.S.,. V, 12 novembre 1999, n. 1871; C.d.S., II, parere 28 febbraio 1996, n. 3031/95; TAR Sicilia, Palermo, III, 18. gennaio 2012, n. 77; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 29 novembre 2007, n. 15615; Tar Lombardia - Milano, 11 luglio 1997, n. 1253; Tar Toscana, I, 29 settembre 1994, n. 471).
Il vincolo di rispetto cimiteriale, riguarda non solo i centri abitati, ma anche i fabbricati sparsi (cfr. T.A.R. Milano, II, 6 ottobre 1993 n. 551) e preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria (ai sensi dell'art. 33 L. 28 febbraio 1985 n. 47), senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo (cfr. C.d.S., V, 3 maggio 2007, n. 1933 e del 12 novembre 1999, n. 1871).
Detto vincolo, secondo consolidata giurisprudenza, comporta, in definitiva, una limitazione legale a carattere assoluto del diritto di proprietà, che preclude il rilascio della concessione per opere incompatibili col vincolo medesimo.
Nel caso di specie, sono circostanze pacifiche che il manufatto, essendo stato realizzato a circa 50 mt. di distanza dal muro di cinta che delimita il cimitero urbano del Comune di Cuneo, ricade nell’ambito della relativa fascia di rispetto cimiteriale e che detto vincolo, discendente dalla legge, fosse preesistente alla sua realizzazione, dato che dell’esistenza del manufatto in questione nelle forme e caratteristiche oggetto di istanza di condono si rinviene cenno, per la prima volta, solo nel contratto di compravendita a rogito del Notaio dott. Oreste Branda in data 10 gennaio 1968 (vedi all. 5 – fascicolo documenti ricorrente), mentre l’esistenza del vincolo medesimo è da ricondursi alla data di entrata in vigore della legge sanitaria o, se successiva, a quella di realizzazione del cimitero urbano.
Al riguardo, giova, infatti, precisare che, contrariamente a quanto lasciato intendere dal ricorrente, il vincolo in questione non è stato imposto per la prima volta con decreto del Medico provinciale di Cuneo in data 30 ottobre 1969, n. 3815.
Con tale atto è stata, invero, solo ridotta a 100 metri l’estensione della relativa zona di rispetto.
A nulla rileva, dunque, che il Comune, nonostante l’esistenza del vincolo cimiteriale, avesse in precedenza (erroneamente) autorizzato l’intervento in questione con un’autorizzazione a titolo precario, dato che una siffatta circostanza non vale, ovviamente, a collocare il manufatto in una posizione privilegiata ai fini dell’ottenimento della sanatoria.
Vero è, invece, che la legge n. 47 del 1985, laddove, all’art. 31, comma 1, suddivide le opere suscettibili di sanatoria tra quelle realizzate “senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse” (lett. a) e quelle realizzate “in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa” (lett. b), non ha inteso operare alcun reale distinguo tra le due categorie, né, tanto meno, facilitare la sanatoria di quelle in precedenza assentite da un titolo poi decaduto o divenuto inefficace.
Prova ne è che le successive disposizioni parlano indistintamente di “costruzioni”, “edifici” ed “opere”, senza mai fare specifico riferimento all’una o all’altra delle dette categorie, incluso, per quanto qui rileva, l’art. 33 che, laddove esclude dalla sanatoria le opere in contrasto con i vincoli dettati dalla norma stessa, qualora comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere, si riferisce, per l’appunto, indistintamente alle “opere di cui all’art. 31”.
Non possono, dunque, trovare ingresso - e vanno, anzi, respinte, in quanto infondate - le censure di violazione degli artt. 31 e 33 della legge n. 47/1985 introdotte con il primo motivo di gravame e tese a far valere, da un lato, l’autorizzazione a titolo precario da cui era stato transitoriamente assistito il manufatto di cui si controverte e, dall’altro, l’affermata (ma non condivisa da questo giudice) inedificabilità relativa derivante dal vincolo in questione.
Ugualmente destituito di fondamento risulta il secondo motivo di gravame, con cui il ricorrente, in base all’assunto che alla fascia di rispetto cimiteriale sia correlato solo un vincolo d’inedificabilità relativa, ha lamentato la violazione dell’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento della realtà, per difetto d’istruttoria e di motivazione e l’erronea valutazione del pubblico interesse, per essersi limitato il Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ad un apodittico richiamo, nel proprio parere (acriticamente recepito dal Sindaco del Comune di Cuneo), alle norme di legge e regolamentari e ad affermare che “l’intervento in oggetto ricade totalmente nella suddetta fascia di mt. 100”, anziché svolgere un’adeguata istruttoria e formulare un’analitica valutazione di carattere igienico-sanitario, eventualmente ostativa, nel caso specifico, all’accoglimento dell’istanza di condono.
Al riguardo non possono, infatti, che richiamarsi le diffuse considerazioni dianzi svolte, con cui si è precisato che il vincolo cimiteriale comporta una limitazione legale a carattere assoluto del diritto di proprietà, che preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria, per opere incompatibili col vincolo medesimo, dovendosi, conseguentemente, escludere la necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo stesso (C.d.S., V, 3 maggio 2007, n. 1933).
Nessun rilievo può, dunque, assumere la circostanza - affermata dal ricorrente - che il vincolo in questione sia deputato unicamente a delimitare la fascia di rispetto cimiteriale e non sia, invece, finalizzato all’ampliamento del cimitero, rispetto al quale solo – ritiene – dovrebbe ritenersi vietata, in assoluto, la realizzazione di qualsivoglia fabbricato in grado di intralciare, impedendola, una futura espansione dell’area sepolcrale.
E’, infine, infondato e va rigettato anche il terzo ed ultimo motivo di gravame, con cui il ricorrente ha lamentato l’eccesso di potere per difetto ed errore di istruttoria e di motivazione, per difetto dei presupposti, per irragionevolezza e illogicità manifesta e per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
La circostanza – di cui s’è già riferito – che il Comune abbia autorizzato a titolo precario il manufatto in questione in vigenza del vincolo cimiteriale di rispetto del preesistente camposanto non può, infatti, costituire in alcun modo una sorta di “corsia preferenziale” per il condono invocato.
Il fatto che l’ente civico abbia erroneamente omesso, in passato, di tener conto delle preclusioni all’edificazione correlate all’esistenza del vincolo in questione non lo priva della possibilità di farle valere in un momento successivo a tutela dell’interesse pubblico cui il vincolo medesimo è preordinato, senza necessità, peraltro, di operare alcun bilanciamento con l’interesse privato di cui è portatore il ricorrente, quale proprietario del manufatto.
Quanto, infine, alla tutela dell’affidamento, da ultimo invocata dal ricorrente, ci si limita ad osservare che l’affidamento meritevole di tutela è solamente quello non colpevole e tale non può essere ritenuto quello di colui che ha acquistato un bene che sapeva essere stato realizzato abusivamente.
In conclusione, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Appare equo al Collegio, data la natura della controversia, disporre la compensazione tra le parti delle spese e delle competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa per intero tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario
Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2012