TAR Lazio, Sez. I-quater, n.3640 del 23 aprile 2012
Urbanistica.Sanzioni

Nel caso di opere edilizie abusive l’irrogazione della sanzione costituisce esercizio di attività vincolata. L’abuso edilizio integra un illecito permanente e pertanto può essere perseguito in ogni tempo, senza che a corredo della sanzione comminata sia richiesta l’esplicitazione di una specifica motivazione, anche in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico. (segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 03640/2012 REG.PROV.COLL.

N. 08914/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 8914 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Di Fiore Antonio e Baldo Angela, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Alessandro Anselmi, con domicilio ex lege in Roma, via Flaminia n. 189, presso la Segreteria del T.a.r., in assenza di elezione di domicilio in Roma;

contro

il Comune di Campagnano di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Taglioni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Caracciolo n. 10;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

ricorso introduttivo:

dell’ordinanza n. 102 del 15.7.2008, a firma del Responsabile del VII Settore – Area Tecnica del Comune di Campagnano di Roma, notificata il 17.7.2008, con la quale si è ingiunto ai ricorrenti di demolire o rimuovere, a proprie cura e spese, le opere edilizie abusivamente realizzate in Campagnano di Roma;

ricorso per motivi aggiunti:

del verbale di accertamento prot. 30/VO/2011, redatto dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Campagnano di Roma il 29.12.2011 e notificato ai ricorrenti il 2.2.2012.


Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentate in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Campagnano di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi i difensori di entrambe le parti, come specificato nel verbale;

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;

 

Rilevato che con il presente ricorso, comprensivo di gravame introduttivo e di motivi aggiunti, si impugnano, rispettivamente, l’ordinanza demolitoria, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, avente ad oggetto due fabbricati, l’uno di 93,57 mq lordi e di 342,47 mc lordi, adibito ad abitazione, e l’altro, fatiscente di remota costruzione, di 25,45 mq e di 59,81 mc, utilizzato come magazzino, entrambi realizzati in zona “E1” di P.R.G.in mancanza del necessario permesso di costruire;

 

Considerato:

che i due suindicati manufatti integrano interventi di nuova costruzione, i quali avrebbero richiesto, per la loro legittima realizzazione, la previa acquisizione del permesso di costruire, la cui assenza, nella specie pacifica, determina la sanzione demolitoria in concreto comminata, implicante l’obbligo, per i destinatari, di darvi esecuzione entro il termine indicato, a pena di acquisizione gratuita ex lege al patrimonio comunale delle opere stesse, nonché dell’area di sedime fino a 10 volte la superficie dell’opera abusiva;

che l’irrogazione della sanzione di che trattasi costituisce esercizio di attività vincolata, per cui i profili di eccesso di potere dedotti in questa sede non sono configurabili, atteso che essi presuppongono il carattere discrezionale dell’attività medesima;

che l’abuso edilizio integra un illecito permanente e pertanto può essere perseguito in ogni tempo, senza che a corredo della sanzione comminata sia richiesta l’esplicitazione di una specifica motivazione, anche in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico al riguardo;

che, a fronte di quanto appena evidenziato, la perimetrazione dei nuclei abusivi, che ex se non determina alcuna variante urbanistica, non fa venir meno il potere dell’Amministrazione comunale di sanzionare gli abusi edilizi individuati nell’area oggetto della stessa;

che peraltro la ratio sottesa alla L.r. n. 28/1980, in base alla quale il Comune ha proceduto alla perimetrazione dei nuclei abusivi, che è quella di consentire la sanatoria di tutti quei manufatti abusivi altrimenti non sanabili per contrasto con la destinazione di zona, deve intendersi superata dalle successive leggi statali in materia di condono edilizio, che hanno consentito di sanare gli abusi non solo formali, ma anche sostanziali;

che, stante l’efficacia dell’ordinanza demolitoria, non essendo la stessa stata sospesa né in primo né in secondo grado nel corso del giudizio impugnatorio, l’effetto acquisitivo si è determinato automaticamente ex lege, una volta accertata l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione nel termine assegnato ai destinatari;

che conseguentemente rispetto al verbale di accertamento di inottemperanza non possono riproporsi i motivi di doglianza già dedotti nei confronti della menzionata ordinanza;

che, quanto agli altri vizi denunciati, deve precisarsi che il verbale de quo è stato correttamente redatto dalla Polizia municipale, quale organo di polizia giudiziaria, ed è stato notificato ai responsabili perché l’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 e l’art. 15, comma 3, della L.r. n. 15/2008 ne richiedono la notifica affinché detto verbale possa costituire titolo per l’immissione in possesso dell’area da parte dell’Ente locale;

che conseguentemente correttamente tale atto è stato notificato ai responsabili dell’abuso edilizio;

che, come si desume dalla visura catastale in atti e contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, gli estremi catastali dell’area da acquisire risultano correttamente individuati;

Ritenuto:

che in conclusione entrambi gli atti gravati siano legittimi ed il ricorso in esame sia infondato e debba essere rigettato;

che, per quanto concerne le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, in considerazione della peculiarità della questione disaminata, si ravvisino, tuttavia, i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione I Quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012, con l’intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)