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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2003
Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3295).

Gazzetta Ufficiale N. 147 del 27 Giugno 2003

 

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 giugno 2003, concernente la dichiarazione, fino al 31 ottobre 2003,
dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta
aerea agli incendi boschivi;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, che per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza prevede
l'adozione di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Considerato che le consistenti precipitazioni piovose verificatesi
nel corso della stagione autunnale hanno determinato un significativo
accrescimento della vegetazione presente nei boschi e nelle aree ad
essi limitrofe, e che la particolare elevata consistenza di dette
biomasse, con l'approssimarsi della stagione estiva e del conseguente
aumento della temperatura determina, un notevole aumento del rischio
di innesco e propagazione degli incendi boschivi sul territorio
nazionale;
Ravvisata, quindi, l'assoluta necessita' di adottare ogni
iniziativa utile per assicurare l'aumento della complessiva capacita'
operativa della flotta aerea attualmente esistente, nonche' di
implementare la disponibilita' dei mezzi da destinare alla lotta
attiva agli incendi boschivi;
Considerato che gli incendi boschivi nel contesto emergenziale
sopra descritto sono suscettibili, inoltre, di determinare gravissimi
danni al patrimonio boschivo e faunistico, rendendo cosi' necessaria
una costante azione di contrasto sia a terra che con il concorso
delle componenti aeree;
Ravvisata, quindi, la necessita' ed urgenza di porre in essere
interventi di carattere straordinario;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Al fine di conseguire una piu' efficace e tempestiva azione di
contrasto agli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, in
relazione al prevedibile aumento del rischio di innesco e
propagazione connesso al significativo accrescimento della
vegetazione, i velivoli comunque impegnati per le predette finalita'
sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile,
coerentemente con quanto disposto dall'art. 7, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 353, sono equiparati a tutti gli effetti agli
aeromobili di Stato, con conseguente obbligo dell'Ente nazionale per
l'assistenza al volo S.p.a. di assicurare ai predetti aeromobili,
nello svolgimento delle attivita' di istituto, la priorita' nelle
sequenze di atterraggio e decollo.
2. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza di cui alla
presente ordinanza, l'Ente nazionale per l'aviazione civile e'
autorizzato ad adeguare alle maggiori esigenze i limiti d'impiego e
di volo dei piloti dei velivoli di Stato ad ala rotante e ad ala
fissa, operanti con equipaggio composto da due piloti, nell'ottica di
ottimizzare, nel rispetto delle condizioni di volo, l'impiego di
detti mezzi tenendo conto della peculiarita' del servizio in
argomento.

 

Art. 2.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
stipulare a trattativa privata, in considerazione della ricorrenza
della somma urgenza, avvalendosi delle deroghe di cui al successivo
art. 3, contratti di locazione, anche contenenti espressa previsione
di cedibilita' alle strutture operative del Servizio nazionale di
protezione civile a fronte di esigenze di ottimale gestione o
coordinamento della flotta aerea, per l'acquisizione della
disponibilita' di mezzi e per l'implementazione di servizi di
spegnimento aereo degli incendi boschivi.
2. Al fine di ottimizzare l'utilizzazione degli aeromobili
impegnati in attivita' di soccorso aereo per la lotta agli incendi
boschivi, unitamente alla necessita' di garantire una migliore
operativita' dei velivoli stessi, il Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, a porre in
essere tutte le iniziative di carattere contrattuale finalizzate al
potenziamento della capacita' operativa della flotta aerea di cui
sopra, tenuto conto della peculiarita' del servizio in argomento e
previa acquisizione di apposita valutazione di congruita' delle
relative prestazioni. Nelle more della formazione della predetta
attivita' contrattuale, il Dipartimento della protezione civile e'
altresi' autorizzato a disporre l'immediata attivazione del servizio
ai sensi dell'art. 1326 del codice civile, nel rispetto della vigente
normativa in materia di forma degli atti.

 

Art. 3.
1. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui alla
presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, l'adozione di provvedimenti in deroga
alle seguenti disposizioni:
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23, 25;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 16, 17 e 18, coordinato con le disposizioni del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9 e
conseguenti provvedimenti di esecuzione;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre
1999;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13,
17, 19, 81;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 50, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 119, 120;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
articoli 3, 5, 10, 13 e 21;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
legge 5 agosto 1978, n. 468, articoli 11-ter, 12, 17, 20 e 29;
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, articoli 3, 13 e 14;
art. 746 codice della navigazione;
codice civile, libro IV, titolo secondo, capo VIII;
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 225,
art. 8;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003
Il Presidente: Berlusconi