Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Toscana Sez. I n.873 del 14 giugno 2019
Urbanistica.Controversia riguardante l’esatta esecuzione degli obblighi nascenti da una convenzione di lottizzazione e società lottizzante in stato di fallimento
La controversia riguardante l'esatta esecuzione di obblighi nascenti da una convenzione di lottizzazione, nonché la risoluzione di una convenzione urbanistica, e quindi di un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a estesa alle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di un provvedimento. Tale situazione non muta nel caso in cui la società lottizzante al momento della proposizione della domanda si trovi in stato di fallimento atteso che le materie appartenenti alla giurisdizione esclusiva sono per definizione ascritte alla cognizione di un solo ordine giudiziario e pertanto escludono ogni potere concorrente di altri ordini, con la conseguenza che è la vis attrattiva della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a prevalere su quella del tribunale fallimentare
L’imprescrittibilità el reato di lottizzazione abusiva
(Nota a Tribunale di Palermo, Sez. III penale, 26 marzo 2019)
di Massimo GRISANTI
Cass. Sez. III n. 27918 del 25 giugno 2019 (CC 4 apr 2019)
Pres.Lapalorcia Est. Di Nicola Ric. Postiglione
Urbanistica. Potere - dovere di ordinare la demolizione dell’opera abusiva
La natura amministrativa dell’ordine di demolizione non consente di ritenere che il relativo potere possa essere considerato quale potestà residuale ovvero sostitutiva rispetto a quella sanzionatoria del sindaco, non ponendo le disposizioni urbanistiche alcuna regola di condizionamento o di residualità del potere attribuito al giudice, né uno stretto coordinamento fra istanza amministrativa ed istanza giurisdizionale sotto il profilo procedimentale, con la conseguenza che il potere - dovere di ordinare la demolizione dell’opera abusiva deve essere ricompreso in quel complessivo meccanismo di deterrenza - ad un tempo amministrativo e penale – che la legge ha predisposto nel caso di realizzazione del reato urbanistico.
TAR Toscana Sez. II n. 885 del 17 giugno 2019
Beni ambientali.Valutazione a fini paesaggistici e valutazione urbanistico–edilizia
Il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto a tutela del paesaggio comporta l'impossibilità di realizzare qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che possa essere effettuata una distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume. La valutazione ai fini paesaggistici è infatti distinta da quella urbanistico-edilizia poiché l’una e l’altra sono destinate a svolgere funzioni diverse, e a tutelare interessi pubblici non coincidenti. Mentre la seconda riguarda la compatibilità dell’opera con l’ordinato incremento e governo del territorio, la prima ha ad oggetto la conformità della stessa con la fruizione del paesaggio in una zona particolarmente tutelata sotto questo profilo. È infatti stato stabilito che in base art. 167, comma 4, del d. lgs. n. 42/2004, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura è precluso inoltre il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, pur quando ai fini urbanistici ed edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico
La normativa ambientale in materia di sfalci e potature e abbruciamento di rifiuti vegetali e agricoli alla luce della l. 37/2019
di Rosa BERTUZZI
Cass. Sez. III n. 27692 del 21 giugno 2019 (UP 4 giu 2019)
Pres. Di Nicola Est. Ramacci Ric. Merico
Rifiuti.Illecita gestione e discarica
L’illecita gestione può riguardare, in determinati casi, condotte prodromiche al conferimento di un rifiuto in discarica, mentre la realizzazione o gestione di una discarica in assenza di autorizzazione presuppongono la predisposizione di un’area adibita a tale scopo o l’apprestamento di una organizzazione, ancorché rudimentale, diretta al funzionamento della discarica.
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