Cass. Sez. U, n. 13893 del 15 giugno 2009
Presidente: Carbone  Estensore: La Terza
Min. Ambiente Tutela Territorio (Avv. Gen. Stato) contro Terminale Gnl Adriatico Srl ed altri (Pellegrino)
Acque,Atto di diffida dall'attivazione di scarichi di acque reflue in assenza di autorizzazione

È devoluta alla giurisdizione amministrativa l'impugnazione dell'atto di diffida dall'attivazione di scarichi di acque reflue in assenza di autorizzazione, emanato da un dirigente della Provincia che, pur avendo funzioni di vigilanza in materia, non abbia la qualifica di ufficiale od agente di polizia giudiziaria (non rientrando nelle previsioni generali dell'art. 57 cod. pen. ed in quelle di una legge speciale); tale atto, infatti, può riconoscersi il carattere di provvedimento amministrativo di carattere autoritativo, in quanto emesso dall'ente cui gli artt. 124 e 130 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 assegnano la competenza in materia di autorizzazione agli scarichi ed il relativo potere di diffida e revoca dell'autorizzazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di Sezione -
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di Sezione -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23724/2007 proposto da:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,P.zza SS. APOSTOLI 49, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINO CIRO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRASCELLA DANIELA, CAPRIA ANTONELLA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
PROVINCIA DI ROVIGO, PROVINCIA DI ROVIGO - AREA POLITICHE DELL'AMBIENTE, PROVINCIA DI ROVIGO - AREA POLITICHE DELL'AMBIENTE - SERVIZIO IGIENE IDRICA E ATMOSFERICA, REGIONE VENETO, REGIONE VENETO SERGRETERIA REGIONALE DELL'AMBIENTE E TERRITORIO - UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE DI ROVIGO;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione avverso il provvedimento relativo al r.g.n. 1054/07 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di VENEZIA;
udito l'avvocato Ciro PELLEGRINO;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/04/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, il quale chiede che le Sezioni Unite, in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice amministrativo, con le statuizioni di legge.
FATTO E DIRITTO
1. La Provincia di Rovigo con atto del 25 maggio 2007 aveva diffidato la società Terminale GNL Adriatico srl ad attivare scarichi di acque reflue di falda superficiale (acque di drenaggio/well.point) provenienti dall'attività di cantiere per il lavoro di realizzazione del collegamento del terminale off-shore prospiciente Porto Levante (Ro) alla stazione di Cavarzere (Ve) senza avere preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione prevista, sul presupposto trattarsi di acque reflue industriali.
2. Detta diffida, inviata per conoscenza alla Procura della Repubblica di Rovigo, aveva dato luogo ad indagine culminata con l'apertura di un procedimento penale a carico dell'amministratore delegato della società Terminale e degli amministratori e tecnici della società incaricata dell'esecuzione dei lavori, per il reato p. e p. dagli artt. 110, 81 e 40 c.p. in relazione al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 124, perché, in concorso tra loro e con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, effettuavano, e comunque non ne impedivano l'effettuazione, di n. 5 nuovi scarichi di acque reflue industriali non autorizzati in acque superficiali;
3. Con ricorso al Tar Veneto, notificato il 31 maggio 2007, la società Terminale GNL Adriatico srl impugnava detta diffida, nonché il parere del Ministero dell'Ambiente del 24 aprile 2007, che aveva illustrato la portata normativa della definizione di acque reflue;
4. Il Tar adito, con ordinanza del 20 giugno 2007, respingeva la domanda di sospensione della diffida e del parere ministeriale, affermando che l'atto impugnato non presentava, ne' oggettivamente, nè soggettivamente, i caratteri di un atto di polizia giudiziaria, ma quelli di un provvedimento amministrativo;
5. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio propone regolamento preventivo di giurisdizione, negando che l'atto di diffida ad attivare lo scarico delle acque reflue costituisca provvedimento amministrativo e instando per la sua qualificazione come atto di polizia giudiziaria, emesso dalla Provincia nell'esercizio di una funzione di polizia giudiziaria, attribuita dal D.L. n. 496 del 1993, art. 1 bis, convertito in L. n. 61 del 1994, in materia di igiene ambientale; inoltre l'accertamento della legittimità del provvedimento emesso dalla Provincia, sarebbe assorbito dal provvedimento conclusivo della azione penale;
6. La Terminale GNL Adriatico srl insiste invece per la giurisdizione del giudice amministrativo;
7. Nè la Provincia di Rovigo, ne' la Regione Veneto hanno svolto attività difensiva;
8. Ritenuto che la giurisdizione, sia sull'atto di diffida emesso dalla Provincia di Rovigo, sia il parere del Ministero dell'Ambiente, compete alla giurisdizione del Giudice amministrativo, e non a quella del giudice penale, come si sostiene in ricorso;
9. Ed infatti, come già rilevato in sede cautelare dal Tar adito, l'atto di diffida impugnato non presenta, ne' oggettivamente, ne' soggettivamente i caratteri di un atto di polizia giudiziaria, ma quelli di un provvedimento amministrativo;
10. Soggettivamente infatti, l'atto impugnato, è stato emesso dal dirigente dell'Area Politiche dell'Ambiente della Provincia, che non può essere annoverato tra gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, tassativamente indicati dall'art. 57 c.p.p., ne' si può ricollegare tale qualifica alla previsione del comma 3, in assenza di una legge speciale attributiva delle funzioni di polizia giudiziaria a tale organo, non essendo sufficiente, a tal fine, la attribuzione dei compiti di vigilanza controllo cui si fa riferimento in ricorso;
11. Dal punto di vista oggettivo, l'atto ha il carattere di provvedimento amministrativo di carattere autoritativo, perché vieta alla società contro ricorrente di attivare scarichi di acque reflue provenienti dall'attività di cantiere per la realizzazione dell'opera pubblica, ciò fino alla apposita autorizzazione allo scarico rilasciata dalla provincia medesima, stante il disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 124, che assegna la competenza in materia di autorizzazione agli scarichi alla provincia, attribuendole anche (art. 130) il potere di diffida e di revoca dell'autorizzazione già concessa;
12. È indubbio poi che l'altro atto impugnato davanti al Tar Veneto, ossia il parere del Ministero dell'Ambiente, abbia natura amministrativa, essendo stato emesso da amministrazione statale nell'esercizio di una funzione consultiva;
13. Conclusivamente, decidendo sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo;
14. Le spese del giudizio a favore della parte costituita, liquidate come da dispositivo, sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese della srl Terminale GNL Adriatico, liquidate in Euro duecento, oltre tremila Euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2009