Cass. Sez. III sent. 6336 del 17 febbraio 2006 (ud. 20 gennaio 2006)
Pres. Papadia Est. Postiglione Imp. Gatteschi
Acque – Autorizzazione allo scarico, validità e rinnovo
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato di scarico
di acque industriali senza autorizzazione la gestione di uno scarico di acque
industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione ottenuta in base alla
disciplina previgente al D.Lgs. n. 152 del 1999, della quale è stato chiesto il
rinnovo solo in epoca successiva alla scadenza, seppure entro i quattro anni
dall'entrata in vigore del citato decreto n. 152 del 1999. Infatti, il regime
transitorio per gli scarichi preesistenti autorizzati prevedeva l'obbligo per i
titolari di presentare la richiesta di una nuova autorizzazione conforme alla
normativa in vigore contestualmente alla data di scadenza della precedente
autorizzazione, essendo puramente di carattere residuale il termine dei quattro
anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 1999
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 29 novembre 2004, condannava Gatteschi Marco e Gatteschi Marina Adele, legali rappresentanti della Ditta Enzo Gatteschi s.n.c., alla pena di 800 euro ciascuno per la violazione dell'art. 59, 1° comma del D.L.vo 152/99 (scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione), come accertato il 17 ottobre 2001.
Riteneva il Tribunale che l'autorizzazione datata 25 marzo 2001 in possesso degli imputati era scaduta e non era stata tempestivamente rinnovata, così come prescrive l'art. 45 del D.L.vo 152/99, sicché lo scarico dopo la scadenza e senza la tempestiva domanda di rinnovo (cioè un anno prima) equivale a scarico non autorizzato.
Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, lamentando la violazione dell'art. 62, e 11 del D.L.vo 152/99, che consentirebbe la possibilità di chiedere il rinnovo dell'autorizzazione non oltre quattro anni dall'entrata in vigore della nuova legge per gli scarichi esistenti ed autorizzati, come nel caso di specie.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte con sentenza 36049 del 23 giugno 2004 rv. 229479 si è già occupata della questione, come si ricava dalla massima che segue:
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato di scarico di acque industriali senza autorizzazione la gestione di uno scarico di acque industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione ottenuta in base alla disciplina previgente al D.Lgs. n. 152 del 1999, della quale è stato chiesto il rinnovo solo in epoca successiva alla scadenza, seppure entro i quattro anni dall'entrata in vigore del citato decreto n. 152 del 1999. Infatti, il regime transitorio per gli scarichi preesistenti autorizzati prevedeva l'obbligo per i titolari di presentare la richiesta di una nuova autorizzazione conforme alla normativa in vigore contestualmente alla data di scadenza della precedente autorizzazione, essendo puramente di carattere residuale il termine dei quattro anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 1999. La norma di cui all'art. 62 c. 11 D.L.vo 152/99, fa espressamente salve "le disposizioni specifiche previste dal presente decreto" e quindi anche l'art. 45, che detta i criteri generali in tema di autorizzazione agli scarichi.
Mentre l'art. 62, 11 comma si preoccupa dell'adeguamento sostanziale alla nuova normativa (a fini della osservanza dei limiti di accettabilità) e fissa a tal fine un periodo transitorio di tre anni, poi prorogato, l'art. 45, 7 comma chiarisce che l'autorizzazione (ossia il profilo formale) è valida quattro anni e ne deve essere richiesto il rinnovo tempestivamente cioè "un anno prima della scadenza".
Il sistema legale introdotto dalla 1. 152/99 esige, dunque, la copertura sempre di una preventiva autorizzazione per tutti gli scarichi (vedi comma 1 art. 45) e prevede nel periodo transitorio sul piano sostanziale (cioè con riferimento al contenuto delle autorizzazioni) un adeguamento entro 4 anni.
I titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati devono comunque provvedere secondo la regola generale (art. 7 dell'art. 45 espressamente richiamato dall'art. 62, c. 11), richiedendo la nuova autorizzazione un anno prima della scadenza e comunque tempestivamente prima della scadenza stessa.
E' consentito continuare lo scarico provvisoriamente nel rispetto delle prescrizioni della precedente autorizzazione, sempre vi sia continuità temporale con il nuovo provvedimento autorizzatorio, senza soluzione di continuità.
Poiché la sentenza impugnata nella sostanza si è attenuta a questi principi, qui meglio esplicitati, il ricorso deve essere rigettato e la decisione confermata.