Cass. Sez. III sent.2751 del 24 gennaio 2006 (ud. 13 dicembre 2005)
Pres. Vitalone Est. Postiglione Imp. Bianchi
Acque – Scarico senza autorizzazione
Non è invocabile la buona fede da parte del titolare di uno scarico autorizzato
con recapito nella pubblica fognatura allorché questi, dovendo eseguire lavori,
non sospenda la propria attività effettuando lo scarico in acque superficiali
senza la preventiva autorizzazione.
Fatto e diritto
Bianchi Walter, titolare di una ditta di autolavaggio dotato di un depuratore e di una autorizzazione allo scarico nel depuratore medesimo, è stato condannato, con i benefici di legge, dal Tribunale di Frosinone alla pena di 1.000 Euro di ammenda per avere, invece, scaricato nel fiume Alabro senza autorizzazione in violazione dell'art. 59, 1° comma D.L.vo 152/99, come integrate del D.L.vo 258/00.
Contro questa sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo che al momento dell'accertamento esisteva una regolare autorizzazione del Comune di Ferentino datata 24 aprile 2001 a scaricare nella fogna comunale delle acque provenienti dal depuratore dell'autolavaggio, sicché il reato non era configurabile.
Il ricorso è infondato.
Nella sentenza impugnata si da atto che "la condotta ascritta all'imputato è quella di non essersi dotato della prescritta autorizzazione per lo scarico delle acque reflue nel corso d'acqua superficiale fiume Alabro", sicché la questione della esistenza o meno di una autorizzazione allo scarico dal depuratore nella rete fognaria non appare pertinente al caso in esame.
Risulta dal testo della sentenza che l'imputato al momento del sopralluogo stava "facendo dei lavori". E perciò invece di sospendere l'attività, ritenne di poter scaricare direttamente nel fiume (e non nella fogna dal depuratore).
All'epoca dell'accertamento 29 ottobre 2001 l'imputato era autorizzato a scaricare dal depuratore nella fogna comunale, osservando ovviamente le prescrizioni dell'autorità, ma non poteva effettuare un distinto ed autonomo scarico nel fiume (recettore diverso dalla fogna) e direttamente (cioè senza previa depurazione).
Ai fini della sussistenza del reato contestato ex art. 59, 1° comma l. 152/99 sussisteva la materialità del reato, ne era invocabile la buona fede perchè l'imputato doveva sospendere l'attività in attesa di sistemare il depuratore e non scaricare abusivamente nell'ambiente circostante.
La condotta dell'imputato poteva integrare l'ulteriore reato di cui allo art. 59, 5° comma D.L.vo 152/99, per il superamento del valori di Cod rispetto alla tabella 3 dell'Allegato 5 della stessa legge, come modificata dal D.L.vo 258/2000. Ma tale reato non risulta essere stato contestato autonomamente, sicché la posizione dell'imputato non può essere modificata in peius, in mancanza di impugnativa del P.M..