New Page 1

Cass. Sez. III n.10628 del 28 marzo 2006 (Ud. 2 marzo 2006)
Pres. Postiglione Est. Teresi Ric. Iannace
Acque – Utilizzazione agronomica effluenti di allevamento
Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un'azienda di allevamento(normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando manchi il nesso funzionale con l'attività agricola) costituisce reato a nulla rilevando in contrario l'esistenza di autorizzazione alla pratica della fertirrigazione la quale si riferisce soltanto alla successiva eventuale fase di utilizzazione dei suddetti liquami.

New Page 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Amedeo Postiglione
1.Dott. Franco Mancini
2.Dott. Alfredo Teresi
3.Dott. Alfredo Maria Lombardi
4.Dott. Amedeo Franco
ha pronunciato la seguente


SENTENZA

 

sul ricorso proposto da Iannace Margherita, nata a Prossedi il 24.04.1954, avverso la sentenza del Tribunale di Latina in data 9.03.2004 con cui è stata condannata alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 59, comma 11 ter, decreto legislativo n. 152/1999;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. Luigi Ciampoli, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;


osserva


Con sentenza 9.03.2004 il Tribunale di Latina condannava Iannace Margherita alla pena dell'ammenda quale colpevole di avere sottoposto, nella qualità di titolare di un'azienda agricola, ad utilizzazione agronomica effluenti d'allevamento bovino senza la prescritta autorizzazione.

Rilevava il Tribunale che ammassi d'effluenti zootecnici, provenienti da 56 bovini in possesso dell'imputata, erano stati sparsi sulla superficie aziendale di 16 ettari; che i suddetti materiali andavano considerati (reflui industriali per mancanza di connessione funzionale tra fondo e allevamento; che al momento dell'accertamento l'imputata non aveva ancora ottenuto l'autorizzazione all'utilizzazione agronomica.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputata denunciando


- violazione dell'art. 28, comma 7, decreto legislativo n. 152/1999 secondo cui sono assimilabili alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da imprese d'allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo, funzionalmente connesso con le attività d'allevamento e di coltivazione del feudo, per ogni 340 kg d'azoto presente negli effluenti d'allevamento;


- mancanza di motivazione in ordine alla giustificazioni addotte comprovate dalla produzione di documentazione attestante che l'azienda era inserita nell'elenco delle aziende biologiche ed era in possesso d'autorizzazione allo spandimento al suolo degli effluenti zootecnici rilasciata a Giovannelli Sara in data 8 ottobre 2003, sicché poteva desumersi a posteriori che si era connessione tra l'attività di spandimento e la coltivazione del fondo.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.


Il ricorso è infondato.

Ha affermato questa Corte che "Io scarico non autorizzato di liquami provenienti da un'azienda d'allevamento (normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando manchi il nesso funzionale con l'attività agricola), ancorché sia effettuato in vasche impermeabilizzate, costituisce reato anche in base alla nuova normativa (art. 59 del decreto legislativo n. 152 del 1999), nulla rilevando in contrario l'esistenza d'autorizzazione alla pratica della fertirrigazione la quale si riferisce soltanto alla successiva eventuale fase d'utilizzazione dei suddetti liquami" (Cassazione n.12174/1999, Luna, RV. 215079).

Poiché, in tema d'inquinamento idrico, anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 maggio 1999 n. 152 l'attività d'allevamento del bestiame deve svolgersi in connessione funzionale con la coltivazione della terra, la stessa ha carattere industriale tutte le volte in cui si perda tale collegamento con la coltivazione del terreno, per uno o più elementi, costituiti dalle dimensioni dell'impresa, dal numero dei capi, dalla rilevanza delle strutture produttive, organizzative, tecnologiche (Cassazione n. 9422/2001, Pistonesi, RV 218715).

Infatti, i reflui provenienti da un'azienda d'allevamento zootecnico sono da classificare come "acque reflue industriali", alla luce sia dell'articolo 2, lettera h, della legge n. 152 del 1999 che del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, sicché, alla richiesta d'utilizzazione agronomica dell'allevamento si accompagna l'obbligo, penalmente sanzionato, di munirsi dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'installazione produttiva dell'allevamento. (Cassazione Sezione III n. 11538/2000, Vecchiolini RV. 217761).

Nella specie, il Tribunale ha accertato con congrua motivazione che l'imputata ha effettuato sul terreno della propria azienda agricola imponenti scarichi di liquami provenienti dall'allevamento di bovini senza effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 38 del d. lgs. n.152/1999 [comunicazione alle autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di sversamento al terreno degli effluenti di allevamento zootecnico] e senza conseguire alcuna autorizzazione, sicché non è ravvisabile nesso funzionale tra lo scarico e l'attività agricola.


Pertanto è irrilevante che dopo l'accertamento sia stata rilasciata a tale Giovannelli autorizzazione postuma allo spandimento di liquami al suolo.

Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.


PQM


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma nella Pubblica Udienza del 2.03.2006