Sez. 3, Sentenza n. 4500 del 17/11/2005 Cc. (dep. 03/02/2006 ) Rv. 233283
Presidente: Lupo E. Estensore: Franco A. Relatore: Franco A. Imputato: Boschetti. P.M. Ciampoli L. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Ferrara, 8 Maggio 2004)
ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Scarichi di reflui da allevamento di bestiame - Natura - Reflui industriali - Assimilabilità ai reflui domestici - Condizioni.

In materia di inquinamento, le acque reflue provenienti da una attività di allevamento di bestiame vanno considerate, ai fini della disciplina degli scarichi, quali acque reflue industriali, atteso che la loro assimilazione alle acque reflue domestiche è subordinata alla prova della esistenza delle condizioni individuate dall'art. 28 del citato decreto n. 152, ovvero della connessione tra allevamento e terreno agricolo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 17/11/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1272
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 21035/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Boschetti Maurizia, nata a Cesenatico il 15 ottobre 1958;
avverso l'ordinanza emessa l'8 maggio 2004 dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Ferrara;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 17 novembre 2005 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 luglio 1989 - divenuta irrevocabile - il pretore di Ferrara, sezione distaccata di Codigoro, dichiarò Boschetti Maurizia, quale legale rappresentante della s.a.s. Agricola Lamberta, colpevole del reato di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, comma 1 e 3, per avere effettuato lo scarico in acque superficiali delle acque di lavaggio dei capannoni sedi di allevamento avicolo in assenza della prescritta autorizzazione e con parametri di COD, azoto ammoniacale, coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi fecali superiori alla tabella A) allegata alla L. n. 319 del 1976, e la condannò alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto e lire tre milioni di ammenda, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione e con la incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per un anno.
Con istanza del 27 gennaio 2004 la Boschetti chiese al giudice dell'esecuzione di revocare la predetta condanna in quanto i fatti non costituivano più reato per effetto della entrata in vigore del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 54, comma 2, dal momento che si trattava di reflui provenienti da azienda agricola, assimilabili a quelli domestici.
Il giudice dell'esecuzione del tribunale di Ferrara, con ordinanza dell'8 maggio 2004, revocò la suddetta sentenza del 3 luglio 1989 limitatamente alla violazione della L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, comma 2, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, mentre respinse la richiesta di revoca in relazione al reato di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, comma 1, in ordine al quale determinò la pena in lire un milione di ammenda. Osservò il giudice dell'esecuzione:
a) che sussisteva continuità normativa tra la L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, comma 1, e il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 59, comma 1, perché lo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione costituisce ancora reato;
b) che anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, va considerata di tipo produttivo, con applicabilità della normativa sugli scarichi industriali, l'attività di allevamento di bestiame, perché essa può essere assimilata a quella agricola solo in via eccezionale quando è dimostrato che essa si svolga in connessione con la coltivazione della terra e questa sia in grado di smaltire naturalmente il carico inquinante;
c) che non potevano esservi dubbi sul fatto che un allevamento di 200.000 polli all'anno, come quello in questione, costituiva una attività di tipo commerciale industriale;
d) che non poteva ritenersi che l'azienda rientrasse nell'ambito del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 28, lett. b), (i cui reflui sono assimilabili a quelli domestici) perché nella motivazione della sentenza passata in giudicato non si rinveniva l'esistenza di una connessione del terreno agricolo con le attività di allevamento, ossia che l'azienda disponesse di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso alle attività di allevamento per ogni 340 Kg. di azoto presenti negli effluenti prodotti in un anno;
e) che il giudice dell'esecuzione non poteva compiere una valutazione sulla sussistenza delle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo, eseguendo accertamenti non compiuti dal giudice della cognizione.
La Boschetti propone ricorso per Cassazione deducendo:
a) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen. e D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 28. Osserva preliminarmente che la decisione su una richiesta di revoca ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. deve basarsi primariamente sul contenuto del capo di imputazione, nel quale nella specie si parlava solo di scarico da allevamento di bestiame (avicolo) per il quale oggi non è richiesta alcuna autorizzazione a meno che non si tratti di allevamento che abbia particolari connotazioni. Per la nuova legge infatti sono scarichi domestici anche quelli provenienti da una azienda agricola. Nella sentenza passata in giudicato il pretore aveva definito "civile" lo scarico in questione, escludendo che esso potesse considerarsi industriale (aveva invero ritenuto che fosse necessaria la autorizzazione, sebbene fosse uno scarico civile, solo perché i reflui erano allora considerati gravemente inquinanti). Ora, il giudice dell'esecuzione non può formulare un nuovo giudizio sul fatto o dare al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quanto risulta dal giudicato. Pertanto, poiché nella sentenza passata in giudicato era affermato che non si trattava di uno scarico industriale, ma di uno scarico civile, il giudice dell'esecuzione non poteva invece ritenere che si trattasse di scarico industriale a cause delle grosse dimensioni dell'azienda. D'altra parte, nella sentenza passata in giudicato non è contenuta alcuna affermazione che consentisse di assimilare l'azienda in questione ad una industria.
b) mancanza o manifesta illogicità della motivazione che ha portato ad una erronea valutazione di quanto scritto nella sentenza passata in giudicato con disapplicazione degli art. 674 cod. proc. pen. e D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 28. Richiama, sotto il profilo del vizio di motivazione, le censure svolte col primo motivo. c) mancanza di motivazione in relazione all'art. 163 cod. pen. (sospensione condizionale della pena) ed al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 59, comma 1. Osserva che il giudice nulla ha chiarito circa la sospensione condizionale della pena e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. Deve ritenersi che sul punto la revoca sia stata disposta implicitamente, perché la pena definitivamente irrogata non è stata esplicitamente sospesa e perché l'incapacità a contrattare non è prevista dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 59, comma 1. Per la ipotesi che così non fosse chiede che sia escluso un beneficio non richiesto ed una pena accessoria non più irrogabile.
Nell'imminenza della udienza in Camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed il secondo motivo - che possono esser congiuntamente esaminati - sono infondati. Essi infatti si basano su due assunti che sono però entrambi inesatti.
Il primo assunto è costituito dalla affermazione che, sulla base della disciplina introdotta dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, i reflui provenienti da un allevamento di bestiame dovrebbero di per sè considerarsi reflui domestici, a meno che non vi sia la prova - che nella specie non emergerebbe dalla sentenza di condanna - che sussistono le condizioni per qualificarli reflui industriali. La regola normativa, però, è quella contraria.
Va ricordato che, nella vigenza della L. 10 maggio 1976, n. 319 - tenuto conto che, in seguito dell'entrata in vigore del D.L. 17 marzo 1995, n. 79, convertito nella L. 17 maggio 1995, n. 172, l'apertura o la effettuazione di scarichi civili sul suolo o nel sottosuolo senza la prescritta autorizzazione non costituiva più reato e che, in forza di quanto stabilito dal D.L. 10 agosto 1976, n. 544, art. 1 quater u.c., convertito con modificazioni nella L. 8 ottobre 1976, n. 690, le imprese agricole di cui all'art. 2135 cod. civ. erano considerate insediamenti civili - la giurisprudenza di questa Corte Suprema era costantemente orientata nel senso che l'allevamento di bestiame non costituisse espressione dell'impresa agricola (legislativamente considerata insediamento civile) ma rientrasse nella nozione di insediamento produttivo quando nel rapporto terra- animali, con riferimento alla previsione dell'art. 2135 cod. civ., comma 2, non fosse la prima ad avere ruolo e funzione preponderanti. Era stata dunque ritenuta essenziale, affinché si avesse impresa agricola (e conseguentemente insediamento civile) la "connessione funzionale dell'allevamento con la coltivazione della terra" e, tra i criteri di individuazione di tale connessione si era fatto riferimento a quelli (del rapporto tra spazio disponibile e numero dei capi di bestiame; della proporzione tra il terreno coltivato ed il peso vivo degli animali allevati; della destinazione all'allevamento dei due terzi del prodotto strettamente agricolo del fondo) indicati dalla Delib. 8 maggio 1980 del Comitato interministeriale di cui alla medesima L. n. 319 del 1976, art. 3. Si affermava altresì che tali criteri costituivano, comunque, parametri non esclusivi di riferimento, rimanendo fondamentale - per determinare la natura agricola dell'allevamento di bestiame - la prevalenza dell'attività di coltivazione della terra e la complementarietà ad essa funzionale dell'allevamento (che non doveva rappresentare, in sostanza, l'attività principale). Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (che ha espressamente abrogato la L. n. 319 del 1976, la L. n. 690 del 1976 e la L. n. 172 del 1995) è stata sostituita la precedente distinzione tra insediamenti produttivi e civili (che presupponeva una diversa qualità delle acque di scarico in relazione alla provenienza) con quella tra:
- "acque reflue industriali", nozione ricomprendente "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento";
- ed "acque reflue domestiche o di reti fognarie" (per le quali è stata esclusa la sanzione penale in mancanza dell'autorizzazione), intendendosi per "acque reflue domestiche" quelle "provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche" e per "reti fognarie" ogni "sistema di condotta per la raccolta ed il coinvolgimento delle acque reflue urbane".
Si è passati, dunque, dalla precedente distinzione di disciplina per tipi di insediamento ad una distinzione per tipi di acque di scarico. Sulla base di questa distinzione, pertanto, i reflui degli allevamenti di bestiame, di per sè, poiché non rientrano sicuramente tra le acque reflue domestiche ne' fra quelle meteoriche di dilavamento, vanno qualificati come acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 2, lett. h). Per i detti scarichi degli allevamenti di bestiame è stata tuttavia prevista una eccezione, in quanto il successivo art. 20 decreto cit., comma 7, dispone che - fatto salvo quanto previsto dall'art. 38 decr. cit.. (in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento zootecnico) e dalle diverse normative regionali - ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue "provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5".
Ne consegue che, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, le acque reflue provenienti da una attività di allevamento del bestiame vanno considerate, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, come acque reflue industriali, e che solo eccezionalmente possono essere assimilate, ai detti fini, alle acque reflue domestiche qualora sia dimostrata la presenza delle suddette condizioni indicate dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 28, comma 7, lett. b), (ossia quando vi sia la prova della connessione del terreno agricolo con le attività di allevamento, consistente nel fatto che l'impresa di allevamento disponga di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5), mentre, in mancanza della prova della presenza di queste caratteristiche dovranno applicarsi le regole stabilite per le acque reflue industriali.
Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la presenza di tali condizioni, da cui dipendeva la applicazione della disciplina eccezionale e derogatoria, non risultava dalla sentenza passata in giudicato (in base alla quale doveva anzi presumersi che tali condizioni non sussistessero, trattandosi di un allevamento di 200.000 polli all'anno) ed ha quindi esattamente osservato che in sede esecutiva era precluso al giudice eseguire accertamenti non compiuti dal giudice della cognizione al fine di verificare aliunde la eventuale sussistenza delle condizioni in questione. Del tutto esattamente, quindi, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che, non emergendo dalla sentenza di condanna la presenza dei presupposti che, sulla base della nuova disciplina, avrebbero permesso in via eccezionale ai reflui da allevamento di bestiame in questione di essere assimilati alle acque reflue domestiche, il fatto continuava a costituire reato anche sulla base della legge sopravvenuta. Il secondo assunto su cui si basa il primo motivo è costituito dalla affermazione che, con la sentenza passata in giudicato, il giudice della cognizione avrebbe qualificato lo scarico in questione come scarico "civile", con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione sarebbe ormai vincolato a questa qualificazione giuridica del fatto e dovrebbe quindi ritenere che allo scarico stesso non sarebbero comunque applicabili le regole relative agli scarichi industriali con la conseguenza che il fatto non sarebbe più previsto come reato dalla nuova legge.
Anche questo assunto è però inesatto per diverse ragioni. Innanzitutto, come rileva esattamente il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, è "vero che, interpretando secondo una certa ottica la normativa statale all'epoca vigente, la sentenza di condanna fa rientrare l'insediamento in oggetto nella categoria degli insediamenti civili, ma è altresì vero che, alla luce della normativa regionale, integrativa di quella statale, la medesima sentenza fa rientrare l'insediamento in esame nell'ambito di operatività della norma penale incriminatrice". Quello che conta, quindi, è che la sentenza passata in giudicato ha ritenuto sussistente la condotta criminosa e quindi la oggettività materiale del reato, la quale, per il principio della continuità normativa, non è cambiata, perché la condotta in esame, così come è stata ritenuta col giudicato costituire reato sotto la vecchia legge, continua a costituire reato anche sotto la nuova.
Ma, anche a prescindere da queste considerazioni, l'assunto della ricorrente è infondato perché, anche ammesso che la sentenza di condanna abbia compiuto una qualificazione del tipo di insediamento come insediamento "civile" (anche se poi ha applicato la norma incriminatrice per gli scarichi industriali) è evidente che questa qualificazione era effettuata alla stregua delle disposizioni della L. 10 maggio 1976, n. 319, e potrebbe comunque avere valore ed efficacia esclusivamente ai fini delle dette disposizioni, mentre nessun valore la qualificazione stessa potrebbe operare sulla base ed ai fini delle sopravvenute disposizioni del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, che ha stabilito una nuova e differente classificazione e distinzione tra i diversi tipi di scarichi, di acque reflue e di insediamenti. Tanto è vero che, come si è dianzi ricordato, la vecchia normativa distingueva tra insediamento produttivo ed insediamento civile, mentre la nuova disciplina distingue tra acque reflue industriali ed acque reflue domestiche, dando una definizione delle acque reflue domestiche più restrittiva di quella che precedentemente era applicabile agli insediamenti civili, e per converso adottando una nozione più ampia di acque reflue industriali. Anche a voler aderire alla tesi della ricorrente, quindi, potrebbe tutt'al più ritenersi che sia passata in giudicato (ma così non è) una qualificazione dello scarico in questione come scarico da "insediamento civile", ma ciò non sarebbe comunque sufficiente perché il fatto non sia più previsto come reato, occorrendo a tal fine che si tratti non già di uno scarico "civile", bensì di uno scarico di "acque reflue domestiche" (o ad esse assimilato), qualificazione questa che non era, e non poteva essere, contenuta nella sentenza irrevocabile. La realtà quindi è che quello che conta è in ogni caso la qualificazione dello scarico secondo la nuova disciplina, classificazione che nella specie ovviamente non poteva essere stata fatta dal giudice della cognizione. Da qui l'irrilevanza, ai fini che interessano, delle qualificazioni eventualmente contenute nella sentenza di condanna. Per quanto riguarda il terzo motivo va invece osservato quanto segue. Quanto alla pena accessoria della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, essa era prevista esclusivamente per il reato di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, comma 3, e non anche per quello di cui all'art. 21, comma 1, così come non è ora più prevista dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 59. E difatti, la sentenza di condanna del pretore di Ferrara, sezione distaccata di Codigoro, del 3 luglio 1989 aveva espressamente applicato la pena accessoria unicamente in relazione al reato di cui all'art. 21 cit., comma 3. Con l'ordinanza impugnata, il giudice dell'esecuzione ha revocato la condanna per il reato di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, comma 3, ed ha revocato anche le relative pene, precisando la pena per il residuo reato di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, comma 1.
È quindi di tutta evidenza che il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza impugnata ha revocato, oltre alla pena detentiva e quella pecuniaria inflitte per il reato revocato, anche la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (anch'essa inflitta esclusivamente per il reato revocato), anche se della pena accessoria non è stata fatta esplicita menzione nel dispositivo della ordinanza impugnata.
Fatta questa precisazione, il motivo di ricorso relativo alla pena accessoria va rigettato, perché in realtà detta pena è già stata revocata dalla ordinanza impugnata.
Non può invece giungersi alla stessa conclusione per quanto riguarda la sospensione condizionale della pena. Con la sentenza di condanna, infatti, alla Boschetti furono concessi sia il beneficio della sospensione condizionale sia quello della non menzione. Non può quindi ritenersi che il giudice dell'esecuzione abbia implicitamente revocato il primo beneficio mantenendo il secondo e, d'altra parte, la stessa ricorrente non sostiene ne' chiede in alcun modo che l'ordinanza impugnata debba essere interpretata nel senso della revoca implicita anche del beneficio della non menzione. Ciò posto, ritiene il Collegio che devono essere condivise le considerazioni svolte del Procuratore generale e considerare non censurabile in questa sede la decisione del giudice della esecuzione di non revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal giudice della cognizione. Nè vi è contrasto con la requisitoria fatta dal Procuratore generale in un altro procedimento e riportata con la memoria di replica, perché in quel caso il giudice dell'esecuzione - che peraltro giudicava in sede di rinvio - aveva rigettato una richiesta di esclusione della già concessa sospensione, richiesta che era stata espressamente proposta dalla parte con l'istanza di riesame, mentre nel caso in esame non risulta che la Boschetti abbia mai richiesto al giudice dell'esecuzione l'eliminazione del solo beneficio della sospensione condizionale della pena per il caso di accoglimento parziale della sua domanda di revoca della sentenza di condanna. Non può quindi censurarsi in sede di legittimità l'operato del giudice dell'esecuzione per non avere questi (quand'anche si ritenga che ciò rientrasse nei suoi poteri) provveduto d'ufficio ad eliminare un beneficio concesso dal giudice della cognizione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2006