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SEZ. 3 SENT. 48076 DEL 17/12/2003 (UD.29/10/2003) RV. 226829
PRES. Raimondi R REL. Postiglione A COD.PAR.351
IMP. P.G. in proc. Bonassi ed altro PM. (Conf.) Passacantando G
502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Superamento dei limiti tabellari - Limiti Statali - Entrata in vigore del decreto n. 258 del 2000 - Ri feribilita' alla Tabella 5 allegata al decreto n. 152 del 1999 - Esclusione - Fondam ento.
D. LG. DEL 11/5/1999 NUM. 152 ART. 59 COST.
D. LG. DEL 18/8/2000 NUM. 258 ART. 23

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In tema di scarichi di acque reflue industriali, con la entrata in vigore del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, modificativo dell'art. 59 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, sono sottoposti a sanzione penale gli scarichi che superano i limiti tabellari posti dallo Stato ed individuati nelle Tabelle 3 e 4 anche per le sostanze diverse dalle 18 indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5, atteso che la attuale formulazione colloca il riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 solo dopo la indicazione dei limiti piu' restrittivi fissati dalle Regioni, solo per i quali deve farsi riferimento alle sostanze individuate dalla citata Tabella 5.

Fonte CED Cassazione

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.miSigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE RAIMONDI Presidente
1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere
2. “ GUIDO DE MAIO Consigliere
3. “ VINCENZO TARDINO Consigliere
4. “ LUIGI PICCIALLI Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Brescia c/o BONASSI Valerio e BONFIGLIO Bernardino avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 25.11.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricor­so,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Gu­glielmo Passacantando che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché estinti i reati per prescrizione
Fatto e diritto
Con riferimento ad uno scarico non autorizzato e superante i parametri di cui alle tabelle A e C della legge 319/79 della Impresa di Allevamento Bo­vini Bonassi e Bonfiglio, i rispettivi rappresen­tanti legali Bonassi Valerio e Bonfiglio Bernardi­no, già condannati in precedenza più volte per gli stessi reati, venivano sottoposti a procedimento penale per violazione dell'art. 21, 1° comma 319/76 e violazione dell'art. 21, terzo comma della stessa legge. La difesa, facendo leva sulla abrogazione della legge Merli sopra indicata ex art. 63 D.Lg.vo 152/99, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bre­scia la declaratoria di non doversi procedere, per­ché i fatti ascritti non costituiscono reato (Sen­tenza del 25.11.1999). Con atto in data 15.3.2000, il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia proponeva contro la sentenza ricorso per Cassazione, deducendo viola­zione di legge ed erronea motivazione, posto che la nuova normativa conserva la sanzione penale per gli scarichi di acque reflue industriali, quali quelle di un allevamento gravante su un fondo, ove non ricorrono le condizioni di cui all'art. 28 D.Lg.vo 152/99 (rapporto di connessione con l’attività agricola e carico di azoto accettabile). Il ricorso è fondato. L'art. 59, 1° comma del D.P.R. 152/99 richiede espressamente la preventiva autorizzazione per tutti gli scarichi di "acque reflue industriali" nell’accezione di cui all'art. 2, punto h (qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od instal­lazioni con cui si svolgano attività commerciali di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche o delle acque meteoriche di dilavamen­to). Non vi è dubbio che le imprese di allevamento di animali, in quanto produttrici di beni, con scari­chi non assimilabili alle acque reflue domestiche, sono soggette al controllo preventivo ed alla ne­cessaria autorizzazione amministrativa. Sul punto il ricorso del PM va accolto, ma va di­chi arata la prescrizione del reato contestato alla lettera A della rubrica, essendo decorso il termine di anni quattro e mesi sei a partire dalla data di accertamento (22.10.1996). Essendo il ricorso del P.M. del 15.3.2000 e perciò anteriore alla ius su­perveniens costituito dalla legge 18 agosto 2000 n. 258 (la quale ha introdotto modifiche ed integra­zioni con riferimento al secondo reato contestato (art. 21, comma 3 legge 319/76), rispetto al D.Lg.vo 152/99, la Corte deve rilevare di ufficio ex art. 609, 2° comma c.p.p. la questione di dirit­to, che il PM non ha potuto dedurre in grado di ap­pello (conf. Cass. Sez. I, n. 8276 del 22.7.1995 LV. 202462). Sul punto è già intervenuta la Corte Costituzionale, la quale, investita dal Tribunale di Taranto di una questione analoga (scarico oltre i limiti tabellari relativi a coliformi totali e fe­cali), con ordinanza del 22 maggio 2002 n. 224 (G.U. 124 del 29 maggio 1999, Suppl. Ord. Serie Ge­nerale), ha restituito gli atti al Tribunale “in relazione alla sopravvenienza normativa" (D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 258, art. 59 nuovo testo), "spettando al giudice remettente pronunciarsi ai fini della rilevanza, sulla portata dell'innovazione, valutando se essa sia eventual­mente tale da comportare nuovamente l'assoggetta­mento a sanzione della fattispecie considerata". Anche la Corte di Cassazione ha affrontato la que­stione. Essa (con la sentenza 17.9.2001, n. 33761, Pirotta) ha ritenuto, in via di principio, "maggiormente plausibile "l'interpetrazione del Tribunale di Vi­gevano del 16 gennaio 2001 secondo cui il riferi­mento alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 è circoscritto all'ultima ipotesi (cioè al caso di superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni), con la conseguen­za della assoggettabilità alla sanzione penale del superamento dei limiti tabellari posti dallo Stato (Tabella 3 e Tabella 4) anche per le sostanze di­verse dalle 18 indicate nella Tabella 5, per gli scarichi successivi alla entrata in vigore del D.Lgs. 18 agostyo 2000, n. 258. L'iniziale formulazione del D.Lg.vo 152/99 prevede­va che "chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una immis­sione occasionale, supera i valori fissati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 in relazione alle sostan­ze indicate nella Tabella 5 ovvero i limiti più re­strittivi fissati dalle Regioni dalle province autonome, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda di lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze nella contenute Tabella 3A dell'Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni di lire a lire duecento milioni". L'attuale versione introdotta dal D.Lg.vo 258/2000, ad avviso della Corte, contiene una profonda inno­vazione: "Chiunque, nell'effettuazione di uno sca­rico di acque reflue industriali, supera i valori limiti fissati nella Tabella 3 o, nel caso di sca­rico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 ov­vero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'Autorità competen­te a norma degli articoli 33, comma l, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5, è punito con l'arresto fino a due anni e l'ammenda di lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3A dell'Allegato 5 si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni. Il nuovo testo individua due tipi di soggetti di riferimento: - quelli che nell' effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superano i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5; - quelli che nell' effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superano i valori dei li­miti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a nor­ma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle e sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5. Diversamente dalla iniziale versione contenuta nel D.Lgs. 152/99 originario, la sanzione penale è sta­bilita indifferentemente per i_ superamento di tut­ti i limiti previsti dalla tabella 3 e dalla Tabel­la 4 del D.Lgs. 152/99. La sanzione penale rimane invece vincolata alle so­stanze previste dalla tabella 5 solo nel caso in cui il superamento riguardi i limi ti più restrittivi fissati dalle Regioni. Infatti l'attuale formulazione colloca la frase "in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5" non più prima, ma dopo il richiamo del ruolo regionale, con specifico riferimento all'ipotesi di limiti più restrittivi fissati dalle Regioni. Come è noto la violazione dei limiti re­gionali "diversi" da quelli statuali è sanzionata soltanto in via amministrativa (art. 54, 1° comma), mentre l'ipotesi di limiti più restrittivi ha biso­gno di una specifica menzione per l'introduzione di una sanzione penale (spettando allo Stato stabilire le ipotesi di reato). Ed è quello che si è operato con la nuova dizione, introdotta con l’utilizzo della congiunzione "ovvero" che non ha valore cor­rettivo (per precisare o integrare un concetto precedentemente espresso) ma disgiuntivo (nel senso della) introduzione di una autonoma figura di reato). La nuova formulazione menziona altresì una nuova Tabella (la n. 4 in aggiunta alla n. 3), che si ri­ferisce agli scarichi sul suolo: La disciplina di tali scariche è caratterizzata da un divieto generale, penalmente sanzionato (art. 59, comma 8), che concettualmente prescinde dalla natura pericolosa o meno delle sostanze scaricate. La nuova Tabella 4, contenente un numero di sostan­ze superiori alle 18 di cui alla Tabella 5, deve essere subito osservata sino alla emanazione di nuove norme regionali compatibili. Poiché tali norme nuove regionali non possono con­tenere valori "meno restrittivi", ma solo eventual­mente valori "più restrittivi" (vedi artt. 28 e 29) con riferimento alle sostanze pericolose della Ta­bella 5 e poiché le deroghe hanno natura "eccezionale", ha senso l'applicazione dell'intera Tabella 4 nella materia con le sanzioni penali pre­viste dall'art. 59, 5° comma: la previsione di nor­me regionali per alcune sostanze pericolose, non esclude il carattere di immediata operatività della sanzione penale per scarichi nel suolo e sottosuolo ritenuti in assoluto pericolosi e perciò vietati. La Tabella 4 non è dunque collegata necessariamente al ruolo regionale, ma ha una sua autonomia e ciò per le tutte le sostanze in essa indicate (comprese quelle diverse dall'elenco della Tabella 5). Sul piano logico e funzionale si giustifica lo spostamento della frase "in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5" con rife­rimento al solo ruolo (aggiuntivo e non sostituti­vo) delle Regioni, senza alcuna interferenza con le autonome sanzioni penali per il superamento dei va­lori posti dallo Stato nelle Tabelle 3 e 4. Quando questo superamento avviene si applica la sanzione penale, abbia provveduto o meno la Regione a fissa­re limiti più restrittivi per alcune sostanze e con pena aggravata per le sostanze contenute nella Ta­bella 3A (che comprende un numero di sostanze e processi pericolosi ben maggiori della Tabella 5). La lettura integrale del testo dell'art. 59, nella nuova formulazione, offre ulteriori elementi, che confortano l'interpretazione sopra indicata. Se la sanzione penale fosse limitata alle sole po­che sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 (e non lo è perché come si è visto sono menzionate an­che le Tabelle 4 e 3A» non avrebbe alcun senso giu­ridico il comma 2 dell'art. 59, che vieta l'aumento dell'inquinamento rispetto alla situazione preesi­stente (cosiddetto Stand Still di cui alla Diretti­va Comunitaria sulle acque 2000/60 CE del 23 otto­bre 2000) con una sanzione penale distinta da quel­la del comma 3, stesso articolo, relativo all'aumento dell'inquinamento da sostanze pericolo­ se indicate nella Tabella 5: il legislatore punisce sempre l'aumento dell'inquinamento con sanzione pe­nale anche quando non sono in discussione le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5. Per le sostanze pericolose, come disciplinate dal nuovo testo dell'art. 34, è previsto un regime ammi­strativo e penale differenziato più grave, nel senso della loro individuazione (Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5), della previsione di valori limiti anche più restrittivi, della sanzione penale anche per la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazioni (art. 59, 4° comma), di un par­ticolare rigore nel controllo, nel luogo e modo delle misurazioni, prelievi, del divieto assoluto di diluizione, ecc., ) sicché la distinzione del regime sanzionatorio penale relativo al periodo tran­sitorio trova conferma anche nel sistema a regime. Il regime più severo per le sostanze pericolose nonesclude di per sé la sanzione penale per il supera­mento delle altre. Questa interpretazione si inquadra nella finalità della nuova legge 258/2000, che ha inasprito le sanzioni penali, in linea con il recepimento, della Direttive comunitarie, indicate nell'art. 62 (elen­co al quale va aggiunto la Direttiva Quadro sulle acque 60/2000/CE del 23 ottobre 2000, che nell'art. 23 esige "sanzioni effettive, proporzionate e dis­susive" nel settore). Nelle finalità (art. l punto c) la legge prevede il rispetto dei valori limiti agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi recettori, introducendo un criterio di intervento parallelo dello Stato e delle Regioni, ma solo in senso più restrittivo e con possibilità di poteri sostitutivi (art. 3, punto 4). La filosofia ispiratrice (realizzazione di obiet­tivi di qualità ambientale e per specifica destina­zione e perfino tutela quantitativa della risorsa) ha avuto conseguenze sul regime sanzionatorio. Il testo della normativa ex D.Lg.vo 258/2000 esclu­de che la sanzione penale sia applicabile solo per le sostanze pericolose della Tabella 5 dell'Allegato 5. Poiché questi principi corrispondono ad un filone giurisprudenziale significativo anche se controverso, che aveva escluso la depena­lizzazione immediata almeno nel periodo transitorio di anni tre, ora ulteriormente prorogato con L. 200/2003, ritiene la Corte che il reato sussista ma che ne debba essere dichiarata la estinzione per prescrizione, dovendosi tener conto del sopravvenuto D.Lg.vo. 258/2000. P.Q.M. La Corte Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma il 29.X.2003.