Cass. Sez.
III sent.. 40839 del 10112005 (ud. 20 settembre 2005)
Pres. Papadia Est. Squassoni
Ric. Giordano
Acque – Delega di funzioni – Ente locale
Il delegante, come garante primario dello obbligo
penalmente sanzionato di cui resta il titolare, anche se è autorizzato a
trasferire ad altri l'adempimento dei suoi doveri ed a creare posizioni di
garanzia, non è esonerato da responsabilità penale e risponde del reato del
preposto ai sensi dell'art.40 c.2 cp. L'obbligo primario affidato ad altri si
trasforma in dovere di controllo sebbene le funzioni di chi è al vertice di una
struttura organizzativa sono diversamente regolate a seconda della natura
privata o pubblica della stessa. Nel caso del Sindaco ci si deve riferire
all’art.107 DLvo 2672000 ( testo unico delle leggi sullo ordinamento degli
enti locali) nel quale si compendiano le disposizioni dell'art.5l L. 1421990 (
modificato dall'art.6 L.1271997) ; la normativa distingue tra poteri di
indirizzo e di controllo politico- amministrativo, demandati agli organi di
governo degli enti locali ed i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica attribuiti ai dirigenti. Ai primi spetta la definizione delle politiche
complessive della amministrazione, la individuazione degli obiettivi, la
predisposizione e la ripartizione delle risorse e l'adozione di eventuali
provvedimenti di delega delle funzioni; ai dirigenti amministrativi, nello
ambito degli obiettivi assegnati, sono conferiti autonomi poteri di
organizzazione delle risorse e di gestione compreso quello di adottare atti -
non riservati espressamente dalla legge o dallo statuto agli organi di governo
dell'ente - che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
L'efficacia liberatoria della delega si basa sul principio dello affidamento,
sussiste una responsabilità residuale del delegante, sotto il profilo
dell'obbligo giuridico di impedire la commissione di illeciti, se egli è
consapevole o, comunque, è a conoscenza della incapacità del preposto e di
violazioni penali con conseguente necessità del suo intervento per garantire il
rispetto della legge; in questa situazione, il delegante, sia di un ente privato
sia di uno pubblico, ha il dovere di intervento e di riassumere la sua
originaria funzione