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Cass. Sez. III sent.. 40839 del 10112005 (ud. 20 settembre 2005)
Pres. Papadia Est. Squassoni Ric. Giordano
Acque – Delega di funzioni – Ente locale

Il delegante, come garante primario dello obbligo penalmente sanzionato di cui resta il titolare, anche se è autorizzato a trasferire ad altri l'adempimento dei suoi doveri ed a creare posizioni di garanzia, non è esonerato da responsabilità penale e risponde del reato del preposto ai sensi dell'art.40 c.2 cp. L'obbligo primario affidato ad altri si trasforma in dovere di controllo sebbene le funzioni di chi è al vertice di una struttura organizzativa sono diversamente regolate a seconda della natura privata o pubblica della stessa. Nel caso del Sindaco ci si deve riferire all’art.107 DLvo 2672000 ( testo unico delle leggi sullo ordinamento degli enti locali) nel quale si compendiano le disposizioni dell'art.5l L. 1421990 ( modificato dall'art.6 L.1271997) ; la normativa distingue tra poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo, demandati agli organi di governo degli enti locali ed i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuiti ai dirigenti. Ai primi spetta la definizione delle politiche complessive della amministrazione, la individuazione degli obiettivi, la predisposizione e la ripartizione delle risorse e l'adozione di eventuali provvedimenti di delega delle funzioni; ai dirigenti amministrativi, nello ambito degli obiettivi assegnati, sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse e di gestione compreso quello di adottare atti - non riservati espressamente dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell'ente - che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
L'efficacia liberatoria della delega si basa sul principio dello affidamento, sussiste una responsabilità residuale del delegante, sotto il profilo dell'obbligo giuridico di impedire la commissione di illeciti, se egli è consapevole o, comunque, è a conoscenza della incapacità del preposto e di violazioni penali con conseguente necessità del suo intervento per garantire il rispetto della legge; in questa situazione, il delegante, sia di un ente privato sia di uno pubblico, ha il dovere di intervento e di riassumere la sua originaria funzione

dai CEAG

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