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Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 15/03/2005 Ud. (dep. 29/04/2005 ) Rv. 231520
Presidente: Zumbo A. Estensore: Postiglione A. Relatore: Postiglione A. Imputato: Faraci. P.M. Patrone I. (Diff.)
(Annulla con rinvio, App. Catania, 3 Ottobre 2003)
ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da depuratore di rete fognaria - Guasto tecnico con tracimazione dei reflui - Permanenza della funzionalità dello scarico ordinario - Disciplina applicabile - Individuazione.

Nel caso di scarico da rete fognaria dotata di impianto di depurazione finale, anche in ipotesi di guasto tecnico in conseguenza del quale si sia verificata la tracimazione dalle vasche ma con contestuale funzionamento dello scarico ordinario, non trova applicazione la normativa sui rifiuti (di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997) ma quella di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, atteso che rientrano in tale disciplina soltanto i rifiuti liquidi che esulano dal concetto di scarico come definito dall'art. 2 del citato decreto n. 152. (Massima Fonte CED Cassazione)

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 15/03/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 530
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 541/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FARACI LUCIA n. Gibellina 30.4.1957;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. PATRONE Ignazio;
FATTO E DIRITTO
A seguito di un controllo effettuato il 14.11.2000 da personale del Laboratorio di Igiene e Profilassi della USL n. 7 di Ragusa veniva accertato che rifiuti allo stato liquido consistenti in fanghi di depurazione dell'impianto gestito da Faraci Lucia, rappresentante legale della Ditta Ecomedin srl, erano immessi nel fiume Irminio. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 552/02 riteneva applicabile la normativa dei rifiuti ex legge n. 22/97 e non quelle sulle acque ex l. 152/99 e condannava la Faraci alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 2500 di ammenda, in relazione alla art. 51, 1^ e 2^ comma l. 22/97.
Questa sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Catania, con sentenza del 3.10.2003.
Osservava la Corte:
a) che i fanghi, in grande quantità, si riversavano dallo impianto nel corpo ricettore del fiume Irmino, inquinandolo, per il difettoso funzionamento dell'impianto di depurazione;
b) che trattavasi tecnicamente non di scarico di acque reflue, ma di immissione di rifiuti liquidi pericolosi provenienti dal processo di depurazione non correttamente smaltiti ex l. 22/97;
c) che la condotta era imputabile all'imputata nella veste di "gestore" dell'impianto,i per negligenza nella manutenzione ordinaria e che tale colpa non poteva essere esclusa per effetto delle segnalazioni con note del 27.10.2000 e 30.10.2000 al Consorzio ASI ed al Comune di ragusa, non trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria imputabili a questi enti;
d) che la misura della pena era equa e che le attenuanti generiche dovevano essere escluse per la gravità del fatto. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, deducendo la violazione della legge 152/99 che disciplina le acque di scarico indipendentemente dalla loro natura inquinante. Nel caso in esame l'imputata gestiva un impianto di depurazione della sola rete fognaria urbana, con uno scarico tramite condotta collegato con il corpo recettore. A seguito del guasto si era verificata una tracimazione diretta nel corpo recettore (fiume Irminio), con superamento dei limiti tabellari, ma non uno sversamento di rifiuti. Deduce, inoltre, che mancava l'elemento soggettivo della colpa perché gli interventi necessari rientravano nella manutenzione straordinaria e, non potendo bloccare l'impianto con uno sversamento diretto senza depurazione, avevo preferito continuare il ricircolo con la depurazione, per attenuare i parametri inquinanti. Sul punto erroneamente sarebbe stata esclusa la necessità di riaprire il dibattimento.
Il ricorso è fondato.
Nel caso in esame esisteva una rete fognaria con un impianto di depurazione finale, che scaricava con una condotta (un grande tubo) nel corpo recettore esterno (il fiume Irminio).
Per un guasto tecnico che correttamente è stato attribuito alla negligenza dell'attuale ricorrente con apprezzamento ben motivato e perciò incensurabile in Cassazione il depuratore ha continuato a funzionare attraverso lo scarico ordinario (con parametri presumibilmente superiori ai limiti legali) e con tracimazione dai bordi delle vasche (come risulta anche dalle foto in atti). In questa situazione non trova applicazione la normativa sui rifiuti, perché il D.Lg.vo 22/97 all'art. 8 punto e) esclude "le acque di scarico".
È vero che "i rifiuti liquidi" rientrano nella normativa sui rifiuti, ma solo quando esulano dal concetto di "scarico" come definito dall'art. 2, punto 28 del D.Lg.vo 152/99: "qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".
L'immissione esterna da uno "stabilimento industriale" o semplicemente "stabilimento" nel quale si svolga attività che comporti la presenza di sostanze inquinanti (es. tabella 3 dell'allegato 5) evidenzia una provenienza ed una destinazione ed un flusso strutturale (una condotta o comunque un convogliamento dall'interno all'esterno).
Il depuratore è una struttura tecnologica, uno "stabilimento" con una precipua funzione sociale ed economica: realizzare un trattamento appropriato un trattamento primario e secondario, atto ad assicurare che il contenuto dello scarico sia conforma ai valori limite di emissione. Questa Corte ha già chiarito i confini tra "scarico" e "rifiuto liquido" (Cass. Sez. 3^, 3.9.1999, n. 2358), nel senso che scarico l'immissione che dal produttore arrivi direttamente nel corpo recettore con esclusione del cosidetto scarico indiretto ricompreso nella disciplina dei rifiuti. Quando la immissione diretta è spezzata da un "trasporto" altrove dei liquidi si è in presenza di scarico indiretto soggetto alla normativa sui rifiuti. Nel caso in esame con scarico non solo quello attraverso il tubo, ma anche quello irregolare per tracimazione diretta dal depuratore. Doveva trovare applicazione l'art. 59, 5^ comma D.Lg.vo n. 152/99, come modificato dal D.Lg.vo 258/2000, nel senso già ritenuto da questa Corte con le sentenza Sez. 3^ 27.12.2003, n. 48076, Bonassi;
Sez. 3^ n. 14801 del 26.3.2004, Lo Piano; Sez. 1^ 17.9.2001, n. 33761, Pirotta, costituendo reato il superamento di tutti i parametri di cui alla Tabella n. 3 e non solo di quelli di cui alla Tabella 5 della richiamata legge.
P.Q.M.
LA CORTE
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2005