Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 15/03/2005 Ud. (dep. 29/04/2005 ) Rv. 231520
Presidente: Zumbo A. Estensore: Postiglione A. Relatore: Postiglione A.
Imputato: Faraci. P.M. Patrone I. (Diff.)
(Annulla con rinvio, App. Catania, 3 Ottobre 2003)
ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da depuratore di rete fognaria -
Guasto tecnico con tracimazione dei reflui - Permanenza della funzionalità dello
scarico ordinario - Disciplina applicabile - Individuazione.
Nel caso di scarico da rete fognaria dotata di impianto di depurazione finale,
anche in ipotesi di guasto tecnico in conseguenza del quale si sia verificata la
tracimazione dalle vasche ma con contestuale funzionamento dello scarico
ordinario, non trova applicazione la normativa sui rifiuti (di cui al D.Lgs. n.
22 del 1997) ma quella di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, atteso che
rientrano in tale disciplina soltanto i rifiuti liquidi che esulano dal concetto
di scarico come definito dall'art. 2 del citato decreto n. 152. (Massima
Fonte CED Cassazione)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 15/03/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 530
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 541/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FARACI LUCIA n. Gibellina 30.4.1957;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo
Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. PATRONE Ignazio;
FATTO E DIRITTO
A seguito di un controllo effettuato il 14.11.2000 da personale del Laboratorio
di Igiene e Profilassi della USL n. 7 di Ragusa veniva accertato che rifiuti
allo stato liquido consistenti in fanghi di depurazione dell'impianto gestito da
Faraci Lucia, rappresentante legale della Ditta Ecomedin srl, erano immessi nel
fiume Irminio. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 552/02 riteneva
applicabile la normativa dei rifiuti ex legge n. 22/97 e non quelle sulle acque
ex l. 152/99 e condannava la Faraci alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro
2500 di ammenda, in relazione alla art. 51, 1^ e 2^ comma l. 22/97.
Questa sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Catania, con
sentenza del 3.10.2003.
Osservava la Corte:
a) che i fanghi, in grande quantità, si riversavano dallo impianto nel corpo
ricettore del fiume Irmino, inquinandolo, per il difettoso funzionamento
dell'impianto di depurazione;
b) che trattavasi tecnicamente non di scarico di acque reflue, ma di immissione
di rifiuti liquidi pericolosi provenienti dal processo di depurazione non
correttamente smaltiti ex l. 22/97;
c) che la condotta era imputabile all'imputata nella veste di "gestore"
dell'impianto,i per negligenza nella manutenzione ordinaria e che tale colpa non
poteva essere esclusa per effetto delle segnalazioni con note del 27.10.2000 e
30.10.2000 al Consorzio ASI ed al Comune di ragusa, non trattandosi di
interventi di manutenzione straordinaria imputabili a questi enti;
d) che la misura della pena era equa e che le attenuanti generiche dovevano
essere escluse per la gravità del fatto. Contro questa sentenza ha proposto
ricorso per Cassazione l'imputata, deducendo la violazione della legge 152/99
che disciplina le acque di scarico indipendentemente dalla loro natura
inquinante. Nel caso in esame l'imputata gestiva un impianto di depurazione
della sola rete fognaria urbana, con uno scarico tramite condotta collegato con
il corpo recettore. A seguito del guasto si era verificata una tracimazione
diretta nel corpo recettore (fiume Irminio), con superamento dei limiti
tabellari, ma non uno sversamento di rifiuti. Deduce, inoltre, che mancava
l'elemento soggettivo della colpa perché gli interventi necessari rientravano
nella manutenzione straordinaria e, non potendo bloccare l'impianto con uno
sversamento diretto senza depurazione, avevo preferito continuare il ricircolo
con la depurazione, per attenuare i parametri inquinanti. Sul punto erroneamente
sarebbe stata esclusa la necessità di riaprire il dibattimento.
Il ricorso è fondato.
Nel caso in esame esisteva una rete fognaria con un impianto di depurazione
finale, che scaricava con una condotta (un grande tubo) nel corpo recettore
esterno (il fiume Irminio).
Per un guasto tecnico che correttamente è stato attribuito alla negligenza
dell'attuale ricorrente con apprezzamento ben motivato e perciò incensurabile in
Cassazione il depuratore ha continuato a funzionare attraverso lo scarico
ordinario (con parametri presumibilmente superiori ai limiti legali) e con
tracimazione dai bordi delle vasche (come risulta anche dalle foto in atti). In
questa situazione non trova applicazione la normativa sui rifiuti, perché il
D.Lg.vo 22/97 all'art. 8 punto e) esclude "le acque di scarico".
È vero che "i rifiuti liquidi" rientrano nella normativa sui rifiuti, ma solo
quando esulano dal concetto di "scarico" come definito dall'art. 2, punto 28 del
D.Lg.vo 152/99: "qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue
liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali sul
suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura
inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".
L'immissione esterna da uno "stabilimento industriale" o semplicemente
"stabilimento" nel quale si svolga attività che comporti la presenza di sostanze
inquinanti (es. tabella 3 dell'allegato 5) evidenzia una provenienza ed una
destinazione ed un flusso strutturale (una condotta o comunque un convogliamento
dall'interno all'esterno).
Il depuratore è una struttura tecnologica, uno "stabilimento" con una precipua
funzione sociale ed economica: realizzare un trattamento appropriato un
trattamento primario e secondario, atto ad assicurare che il contenuto dello
scarico sia conforma ai valori limite di emissione. Questa Corte ha già chiarito
i confini tra "scarico" e "rifiuto liquido" (Cass. Sez. 3^, 3.9.1999, n. 2358),
nel senso che scarico l'immissione che dal produttore arrivi direttamente nel
corpo recettore con esclusione del cosidetto scarico indiretto ricompreso nella
disciplina dei rifiuti. Quando la immissione diretta è spezzata da un
"trasporto" altrove dei liquidi si è in presenza di scarico indiretto soggetto
alla normativa sui rifiuti. Nel caso in esame con scarico non solo quello
attraverso il tubo, ma anche quello irregolare per tracimazione diretta dal
depuratore. Doveva trovare applicazione l'art. 59, 5^ comma D.Lg.vo n. 152/99,
come modificato dal D.Lg.vo 258/2000, nel senso già ritenuto da questa Corte con
le sentenza Sez. 3^ 27.12.2003, n. 48076, Bonassi;
Sez. 3^ n. 14801 del 26.3.2004, Lo Piano; Sez. 1^ 17.9.2001, n. 33761, Pirotta,
costituendo reato il superamento di tutti i parametri di cui alla Tabella n. 3 e
non solo di quelli di cui alla Tabella 5 della richiamata legge.
P.Q.M.
LA CORTE
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello
di Catania.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2005