Cass. Sez. III n. 19753 del 19 maggio 2011 (CC 19 apr 2011)
Pres. Ferrua Est. Ramacci Ric. Bergamini
Acque. Scarico con superamento dei limiti tabellari

In tema di scarico di acque reflue industriali, successivamente alla modifica dell'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. n. 152 del 2006 ad opera della legge n. 36 del 2010, il superamento dei limiti tabellari integra reato solo ove riguardante le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006, diversamente integrandosi un mero illecito amministrativo. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna intervenuta con riguardo alle sostanze di azoto ammoniacale, BOD5, COD, grassi e oli animali e vegetali, non comprese nella citata tabella).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 19/04/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 843
Dott. RAMACCI Luca - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 40734/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERGAMINI Lorenzo Luigi, nato a Treviglio il 26/8/1943;
avverso la sentenza emessa il 30/3/2010 dal G.I.P. del Tribunale di Tribunale di Bergamo - Sezione Distaccata di Treviglio;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30 marzo 2010, il Tribunale di Bergamo - Sezione Distaccata di Treviglio, applicava a BERGAMINI Lorenzo Luigi la pena concordata con il Pubblico Ministero per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5, concernete lo scarico di acque reflue industriali, con recapito in fognatura, contenenti Azoto Ammoniacale, BOD5, COD grassi e oli animali e vegetali con superamento dei limiti prefissati.
Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per Cassazione. Deduceva, in particolare, l'avvenuta depenalizzazione della condotta contestata a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, L. 25 febbraio 2010, n. 36, in quanto le sostanze menzionate non rientravano tra quelle previste dalla ricordata disposizione per l'applicabilità della sanzione penale. Richiamava, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte che, prima dell'entrata in vigore della legge predetta, escludeva in casi analoghi la sussistenza dell'illecito penale.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5, come modificato dalla L. 25 febbraio 2010, n. 36, così recita "chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità" competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da Euro tremila a Euro trentamila". Tale disposizione, pertanto, prevede ora la sanzione panale esclusivamente nel caso in cui lo scarico riguardi una o più sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. le quali, nel caso dei reflui industriali che qui interessa, superino i valori limite indicati nella tabella 3. Nel caso in esame le sostanze relativamente alle quali risultano superati i limiti tabellari non rientrano tra quelle contemplate dalla menzionata tabella 5 dell'allegato 5 (si tratta, infatti, di Azoto Ammoniacale, BOD5, COD, grassi e oli animali e vegetali). La condotta contestata non costituisce pertanto reato ma rientra nell'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 133, comma 1, il quale, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con sanzione amministrativa lo scarico con superamento dei limiti indicati nelle tabelle dell'Allegato 5.
Nel consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi all'Amministrazione alla Regione Lombardia, competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135. P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone trasmettersi gli atti alla Amministrazione Regionale della Lombardia competente in relazione alla violazione amministrativa.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011