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Gazzetta Ufficiale N. 87 del 14 Aprile 2004

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 5 febbraio 2004
Modalita' ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto.

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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

I Ministri dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive
e delle infrastrutture e dei trasporti

Visto la legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina la
prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri
enti pubblici;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio, e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 30, commi 4 e 6, del citato decreto
legislativo n. 22/1997 che prevede l'obbligo dell'iscrizione all'albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti,
nonche' la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore
dello Stato, per le imprese che intendono effettuare attivita' di
bonifica dei beni contenenti amianto;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con il quale e' stato
adottato il regolamento, delle modalita' organizzative e di
funzionamento del citato albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera l), del citato
decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale istituisce la categoria 10:
bonifica dei beni contenenti amianto;
Visto, altresi', l'art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il
quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con
fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, ai
sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;
Considerato che, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 17,
comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita',
25 ottobre 1999, n. 471, e' necessario garantire un'adeguata
copertura finanziaria ai rischi connessi all'attivita' di bonifica
dei beni contenenti amianto;
Ritenuto opportuno differenziare gli importi delle garanzie
finanziarie in funzione delle classi di iscrizione individuate
all'art. 9, comma 4, dei citato decreto 28 aprile 1998, n. 406,
tenuto anche conto dell'esigenza di non sottoporre le imprese a
inutili aggravi economici;

Decreta:

Art. 1.

Garanzia finanziaria

1. L'iscrizione delle imprese che svolgono l'attivita' di bonifica
dei beni contenenti amianto all'albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti e' subordinata alla presentazione
di idonea garanzia finanziaria in misura dipendente dall'attivita'
potenzialmente svolta, a copertura delle obbligazioni connesse alle
operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale,
realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e
smaltimento dei rifiuti.

Art. 2.

Durata e modalita'

1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata
dell'iscrizione all'albo e deve essere conforme allo schema
dell'allegato «A».
2. La competente Sezione regionale dell'albo provvedera' a
comunicare tempestivamente e contestualmente al fideiussore ed al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ogni
provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di
cancellazione dell'impresa dall'albo nonche', qualora ricorrano i
presupposti e le condizioni di cui all'art. 1, ad escutere la
garanzia finanziaria con le modalita' previste dal citato schema
dell'allegato «A».

Art. 3.

Ammontare della garanzia

1. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, in base alle
classi d'iscrizione all'albo di cui all'art. 9, comma 4, del decreto
ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia
fidejussoria e' fissato nei seguenti valori:

=====================================================================
Classe | Importo | Note
=====================================================================
classe a)|euro 480.000|
---------------------------------------------------------------------
classe b)|euro 240.000|
---------------------------------------------------------------------
classe c)|euro 120.000|
---------------------------------------------------------------------
classe d)|euro 60.000|
---------------------------------------------------------------------
| |per lavori di bonifica cantierabili fino a
classe e)|euro 30.500|euro 50.000
---------------------------------------------------------------------
| |per lavori di bonifica cantierabili fino a
|euro 15.000 |euro 25.000

2. Il mutamento di classe comporta l'obbligo di adeguamento degli

importi di cui al comma 1.

Art. 4.

Registrazione EMAS

1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento
93/1836/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica
il trenta per cento degli importi di cui al precedente art. 3.
Roma, 5 febbraio 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 229

Allegato A
(Art. 2, comma 1)

FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO L'ATTIVITA' DI BONIFICA
DEI BENI CONTENENTI AMIANTO

Premesso
1 - che l'impresa (Ditta)
......................................., con sede in
..................... codice fiscale n .................... intende
effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attivita' di
bonifica dei beni contenenti amianto nell'ambito della classe...., di
cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente
.......................................................;
2 - che l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti per detta attivita' e' subordinata
alla prestazione di garanzia fldeiussoria idonea a coprire, ai sensi
della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento dei
rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale,
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, in conseguenza
della attivita' svolta;
Cio' premesso
La Societa' ..................................... abilitata al
rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione, e
quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1992, n.
348, con sede in ...................., codice fiscale n.
..................... alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce
fideiussore dell'impresa .................................... e dei
suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per se'
e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi
solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente
contratto - a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, codice
fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo
complessivo di euro ........................... (euro
......................), secondo quanto previsto per la classe
..........., di appartenenza della impresa medesima ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio ............................., a garanzia delle somme
dovute per:
a) operazioni di bonifica;
b) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza;
c) trasporto e smaltimento rifiuti.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA' E IL MINISTERO

Art. 1.

Delimitazione della garanzia

La Societa' garantisce al Ministero, fino a concorrenza
dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che
l'impresa e i suoi obbligati solidali al sensi di legge siano tenuti
a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese
necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni
bonifica, messa in sicurezza, ripristino delle installazioni e delle
aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza,
trasporto e smaltimento di rifiuti, conseguenti alle eventuali
inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione
dell'impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e
determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli
obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da
eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri
Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo
svolgimento dell'attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto di
cui in premessa.

Art. 2.

Efficacia della garanzia

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della
delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti.
La competente sezione regionale dell'Albo comunichera'
tempestivamente alla societa' e al Ministero ogni provvedimento di
sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione
dall'Albo.

Art. 3.

Durata della fideiussione

La presente garanzia ha validita' pari a cinque anni o inferiore
nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa
nell'Albo nazionale delle imprese effettuano la gestione dei rifiuti,
maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale
il Ministero puo' avvalersi della garanzia limitatamente alle sole
inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2.
Il presente contratto non puo' intendersi tacitamente rinnovato
in sede di revisione quinquennale dell'Albo.
Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue
automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della
Societa', anche qualora la presente fideiussione non venga restituita
alla Societa' stessa.

Art. 4.

Facolta' di recesso

La Societa' puo' recedere dal contratto in qualsiasi momento con
effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno
successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale
dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno.
In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze
verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha
avuto effetto e il Ministero puo' avvalersene per ulteriori due anni,
ferma la validita' di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5.

Pagamento del premio

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di
premio da parte dell'impresa nonche' altre eventuali eccezioni
relative al rapporto tra la Societa' e l'impresa non potranno essere
opposti al Ministero.

Art. 6.

Avviso di sinistro - Pagamento

Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per
l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia gia' adempiuto a
quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo -
con richiesta motivata inviata anche all'impresa - invitera' la
Societa' a versare al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio la somma dovuta ai sensi dell'art. 1.
Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica
quanto previsto all'art. 9.
Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate
dalla Societa' risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
Dopo ogni pagamento effettuato dalla Societa' l'importo garantito
si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato
dalla Societa' stessa.

Art. 7.
Rinuncia alla preventiva escussione

La Societa' non godra' del beneficio della preventiva escussione
dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 cod. civile.

Art. 8.
Surrogazione

La Societa' e' surrogata, nei limiti delle somme pagate, al
Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i
suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Ministero facilitera' le azioni di recupero fornendo alla
Societa' tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9.
Forma della comunicazione alla Societa'

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Societa' dipendenti dalla
presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione
generale, risultante dalla premessa.

Art. 10.
Foro competente

In caso di controversia tra la Societa' e il Ministero, il foro
competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc.
civile.