SCHEMA DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA NUOVA DISCIPLINA SULLE ACQUE (D.Lv. 15299) Dott. Luca RAMACCI Forum sul tema

Articolo 54, primo comma,

Condotta sanzionata :

Scarico o immissione occasionale che determini superamento dei valori limite di emissione fissati:

  • nelle tabelle di cui all’allegato 5;
  • dalle regioni a norma dell’articolo 28 (con le modalità in precedenza illustrate)
  • dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione nel caso di scarico di sostanze pericolose secondo quanto disposto dall’articolo 34 (in tale caso, tenendo conto della tossicità, persistenza e bioaccumulazione della sostanza scaricata in situazioni di accertato pericolo per l’ambiente anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose i limiti possono essere più restrittivi di quelli fissati in base al disposto dell’articolo 28 commi 1 e 2).

(Trattasi di ipotesi applicabile solo nel caso in cui il fatto non costituisca reato)

Sanzione applicabile :

sanzione amministrativa da cinque a cinquanta milioni di lire.

Se il superamento dei valori riguarda scarichi recapitanti:

  1. nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano (contemplate dal D.p.r. 24 maggio 1988 n. 236 come modificato dall’articolo 21 del decreto);
  2. in corpi idrici ubicati nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394

la sanzione amministrativa non è inferiore a trenta milioni di lire.

 

 


Articolo 54, secondo comma,

Condotta sanzionata :

Apertura o comunque effettuazione di scarico in assenza di autorizzazione, ovvero mantenimento dello scarico con autorizzazione sospesa o revocata e riguardante:

  1. scarichi di acque reflue domestiche;
  2. scarichi di reti fognarie (servite o meno da impianti pubblici di depurazione);
  3. scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo

Sanzione applicabile :

sanzione amministrativa da dieci a cento milioni di lire per gli scarichi di cui ai punti 1) e 2).

Sanzione amministrativa da uno a cinque milioni di lire per gli scarichi di cui al punto 3).

 

 

Articolo 54, terzo comma,

Condotta sanzionata :

Effettuazione o mantenimento di scarico, senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzatorio ovvero, per gli scarichi in reti fognarie di acque reflue industriali, senza osservare le prescrizioni regolamentari e le altre norme tecniche fissate dall’ente gestore

(Trattasi di ipotesi applicabile solo nel caso in cui il fatto non costituisca reato)

Sanzione applicabile :

sanzione amministrativa da due a venticinque milioni di lire.

 

 

Articolo 54, quarto comma,

Condotta sanzionata :

Effettuazione di scarico autorizzato di acque reflue (non industriali) in base alla normativa previgente, senza ottemperare all’obbligo previsto dall’articolo 62 comma 12 (tale disposizione impone di adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento fino al momento nel quale dovranno essere osservati i limiti di accettabilità previsti dalla nuova normativa. Coloro che effettuano lo scarico sono comunque tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite delle regioni, dall'ente gestore delle fognature e dalle altre autorità competenti in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa previgente).

 

Sanzione applicabile :

sanzione amministrativa da due a venticinque milioni di lire.

 

Articolo 54, quinto comma,

Condotta sanzionata :

Violazione delle prescrizioni relative all’installazione e gestione dei controlli in automatico ed all’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi (possono essere imposti, ai sensi dell’articolo 52 comma primo, dall’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni, in caso di scarico di sostanze pericolose di cui alla tabelle 3A e 5 dell’Allegato 5).

Sanzione applicabile :

sanzione amministrativa da uno a venticinque milioni di lire.

 

 

Articolo 54, sesto comma,

Condotta sanzionata :

Posa in mare senza autorizzazione di cavi e condotte ovvero immersione in mare senza autorizzazione di:

a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;

  1. inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l'innocuità;

(Trattasi di ipotesi applicabile solo nel caso in cui il fatto non costituisca reato)

Sanzione applicabile :

sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.

 

Articolo 54, settimo comma,

Condotta sanzionata :

Applicazione al terreno degli effluenti zootecnici:

  1. senza aver effettuato la prescritta comunicazione alle autorità competenti (almeno 30 gg. Prima dell’inizio dell’attività - Articolo 38 comma primo);
  2. senza aver osservato le prescrizioni impartite dall’autorità competente (articolo 38 comma primo)
  3. senza osservare l’ordine di sospensione dell’attività impartito dal comune – salvo diversa disciplina regionale – in caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite (articolo 38 comma terzo)

 

Sanzione applicabile :

sanzione amministrativa da uno a cinque milioni di lire per l’ipotesi di cui al punto 1) .

Sanzione amministrativa da uno a dieci milioni di lire per l’ipotesi di cui ai punti 2) e 3).

 

 

Articolo 54, ottavo comma,

Condotta sanzionata :

Inosservanza del divieto di smaltimento di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nelle acque superficiali dolci e salmastre imposto dall’articolo 48 comma secondo

(Trattasi di ipotesi applicabile solo nel caso in cui il fatto non costituisca reato)

Sanzione applicabile :

sanzione amministrativa da dieci a cento milioni di lire.

 

Articolo 54, nono comma,

Condotta sanzionata :

Inosservanza dell’obbligo di consentire l’accesso agli insediamenti ai soggetti incaricati dei controlli, campionamenti ed ispezioni previsti dall’articolo 28 commi terzo e quarto

Sanzione applicabile :

sanzione amministrativa da uno a sei milioni di lire.

 

Articolo 54, decimo comma,

Condotta sanzionata :

Effettuazione di operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe:

  1. superando i limiti o non osservando le altre prescrizioni contenute nel progetto di gestione previsto dall’articolo 40 comma secondo;
  2. prima dell’approvazione del progetto di gestione

(Trattasi di ipotesi applicabile solo nel caso in cui il fatto non costituisca reato)

Sanzione applicabile :

sanzione amministrativa da cinque a cinquanta milioni di lire.

 

Articolo 55

Con questo articolo vengono introdotte modifiche ai commi terzo e quarto dell’articolo 21 del D.p.r. 24 maggio 1988 n. 236 in tema di acque destinate al consumo umano. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative già previste dal citato D.p.r. sono stati raddoppiati

 

 

Articolo 58, quarto comma,

Condotta sanzionata :

Inosservanza dell’obbligo di bonifica e ripristino dei siti inquinati previsto dal primo comma dell’articolo 58

Sanzione applicabile :

arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da cinque a cinquanta milioni di lire.

Articolo 59, primo comma

Condotta sanzionata :

Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione ovvero mantenimento di detti scarichi con autorizzazione sospesa o revocata

Sanzione applicabile :

arresto da due mesi ad due anni o ammenda da due a quindici milioni di lire.

 

Articolo 59, secondo comma

Condotta sanzionata :

Inosservanza (fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal decreto) dell’obbligo di adottare le misure necessarie ad evitare uno aumento anche temporaneo dell'inquinamento e di osservare comunque le norme tecniche e le prescrizioni stabilite delle regioni, dall'ente gestore delle fognature e dalle altre autorità competenti in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa previgente (obblighi fissati dall’articolo 62 comma dodicesimo) da parte di chi effettua alla data di entrata in vigore della nuova normativa scarichi di acque reflue industriali autorizzati

Sanzione applicabile :

arresto da due mesi ad due anni o ammenda da due a quindici milioni di lire.

 

Articolo 59, terzo comma

Condotta sanzionata :

Stessa condotta contemplata dall’articolo 59 commi primo e secondo (scarico in assenza di autorizzazione o inosservanza dell’obbligo di aumento anche temporaneo dell’inquinamento) ma relativa a scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3A dell’Allegato 5

Sanzione applicabile :

arresto da tre mesi a tre anni

 

Articolo 59, quarto comma

Condotta sanzionata :

Effettuazione di scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3A dell’Allegato 5 senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione ovvero le altre prescrizioni richieste dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 34 comma terzo (l'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modifiche e integrazioni)

Sanzione applicabile :

arresto fino a due anni.

 

Articolo 59, quinto comma,

Condotta sanzionata :

Effettuazione di scarico di acque reflue industriali ovvero immissione occasionale con superamento dei valori limite di emissione fissati dalla tabella 3 dell’Allegato 5 con riferimento alle sostanze indicate nella tabella 5 ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle province autonome.

Sanzione applicabile :

arresto fino a due anni e ammenda da cinque a cinquanta milioni di lire.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze indicate nella tabella 3A dell’allegato 5 l’arresto è da sei mesi a tre anni e l’ammenda da dieci a duecento milioni di lire

 

Articolo 59, sesto comma,

Condotta sanzionata :

Superamento dei valori limite fissati dalla tabella 3 dell’Allegato 5 con riferimento alle sostanze indicate nella tabella 5 ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle province autonome da parte del gestore di impianti di depurazione per dolo o colpa grave.

 

Sanzione applicabile :

arresto fino a due anni e ammenda da cinque a cinquanta milioni di lire.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze indicate nella tabella 3A dell’allegato 5 l’arresto è da sei mesi a tre anni e l’ammenda da dieci a duecento milioni di lire

 

 

Articolo 59, settimo comma,

Condotta sanzionata :

Inottemperanza al provvedimento - specifico e motivato - integrativo o restrittivo degli scarichi ovvero degli usi delle acque dolci idonee alla vita dei pesci adottato dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive competenze qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque

ovvero

Inottemperanza al provvedimento adottato dalla autorità competente su proposta dell’autorità competente al controllo (verificato preventivamente se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi) se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o più valori dei parametri riportati nella tabella 1/B dell'Allegato 2

Sanzione applicabile :

ammenda da due a venti milioni di lire.

 

Articolo 59, ottavo comma,

Condotta sanzionata :

Inosservanza dei divieti di scarico sul suolo (articolo 29) e nelle acque sotterranee (articolo 30).

Sanzione applicabile :

Arresto sino a tre anni.

 

Articolo 59, nono comma,

Condotta sanzionata :

Inosservanza delle prescrizioni fissate dalle regioni qualora le acque destinate alla vita dei molluschi (articolo 14) non risultino conformi ai requisiti di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2, (in tal caso le regioni stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento) ovvero se da un campionamento risulta che uno o più valori di parametri di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2, non sono rispettati, (in tal caso le regioni adottano misure appropriate, accertato dalle autorità competenti al controllo se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento) oppure inosservanza dei provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque adottati dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della provincia e dal Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque.

Sanzione applicabile :

Arresto sino a due anni o ammenda da sette a settanta milioni.

 

Articolo 59, undicesimo comma,

Condotta sanzionata :

scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (e salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare. Fermo restando, in quest'ultimo caso, l'obbligo della preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente).

Sanzione applicabile :

Arresto da due mesi a due anni.