Sez. 3, Sentenza n. 29253 del 24/06/2005 Ud. (dep. 03/08/2005 ) Rv. 231951
Presidente: Savignano G. Estensore: Sarno G. Relatore: Sarno G. Imputato: Di
Maio Egidio ed altro. P.M. Meloni VD. (Parz. Diff.)
(Dichiara inammissibile, App. Napoli, 19 Febbraio 1998)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Procedimento per
violazioni edilizie - Presentazione di condono edilizio - Ordinanza di
sospensione del procedimento - Emessa legittimamente - Successiva carenza dei
requisiti per l'applicazione della causa estintiva - Sospensione della
prescrizione - Legittimità.
In materia edilizia, nell'ipotesi in cui il procedimento penale per violazioni
edilizie sia stato sospeso, a seguito della presentazione della domanda di
condono edilizio, con ordinanza emessa legittimamente al momento della sua
pronuncia, il successivo accertamento della inesistenza dei requisiti per
l'applicazione della causa estintiva non produce effetti sulla intervenuta
sospensione del corso della prescrizione. (Fonte CED cassazione)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 20/06/2005
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - N. 01394
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 018731/1998
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI MAIO EGIDIO, N. IL 12/01/1938;
2) VETRIOLO GENEROSA, N. IL 20/11/1940;
avverso SENTENZA del 19/02/1998 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il P.M. nella persona del Dott. MELONI Vittorio che ha concluso:
inammissibilità del ricorso del Di Maio, annullamento con rinvio, quanto al
ricorso del Vetriolo.
OSSERVA
Vetriolo Generosa e Di Maio Egidio hanno proposto ricorso per Cassazione avverso
la sentenza emessa in data 19.2.1998 dalla Corte di appello di Napoli, con la
quale, in parziale riforma della sentenza emessa dal pretore di Castellammare di
Stabia, venivano condannati ciascuno alla pena di anni uno, mesi 2 di reclusione
e lire 400 mila di multa per i reati previsti e puniti dall'art. 20 lett. c) l.
n. 47/85 in relazione all'art. 1 sexies l. 431/1985, e dagli articoli 110, 61 n.
2, 349, comma 2 cp, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate
equivalenti alla contestata aggravante.
I ricorrenti eccepiscono i seguenti motivi:
1) mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale di
Vetriolo Generosa per il reato di cui all'art. 20 lett. c) l. n. 47/85;
2) inosservanza dell'art. 129, comma 1 c.p.p., in relazione all'art. 157, comma
1 n. 5 c.p. per il reato di cui all'art. 20 lett. c) l. n. 47/85.
Il ricorso è inammissibile.
Va, anzitutto rilevato che i fatti contestati risalgono all'ottobre 1991.
Il procedimento risulta sospeso dal Pretore di Castellammare dal 16.12.1994 al
14.3.1997.
In risposta alla richiesta di informazioni da parte di questa Corte, l'Ufficio
Condono Edilizio del Comune di Castellammare di Stabia, con nota pervenuta in
data 30 marzo 2005, ha comunicato quanto segue:
Il signor di Maio Egidio, unitamente ai signori di Maio Vincenzo, di Maio
Loredana Paolo, De Gennaro Lauro e D'Aniello Pasquale, ha presentato istanza di
condono ai sensi del a legge n. 724/94 per l'abuso in questione.
L'oblazione calcolata dal comune e pari a euro 41.030,09 è stata interamente
versata dal signor di Mario Egidio.
Quest'ultimo, benché richiesto di produrre la rendita catastale degli immobili
oggetto di condono per il calcolo del danno ambientale e di pagare la somma di
euro 86.489,68 per oneri concessori, non risulta, tuttavia, avere provveduto al
riguardo, nonostante il rilascio del permesso di costruire sanatoria fosse
espressamente subordinato a tali adempimenti.
Appare ineccepibile, dunque, la sospensione del procedimento per il periodo
necessario alla definizione della procedura di condono, in quanto correttamente
avviata con l'iniziale pagamento della somma determinata dal Comune, anche se
mai conclusa, ed appare, pertanto, manifestamente infondata, in quanto contraria
all'indirizzo costante di questa Corte, la tesi posta alla base del secondo
motivo di ricorso secondo la quale il termine di prescrizione doveva
ricominciare a decorrere dalla data in cui era stata presentata la domanda.
Al riguardo si è più volte affermato, infatti, che nell'ipotesi in cui la
sospensione del procedimento per reati edilizi sia stata dichiarata
legittimamente al momento della sua pronuncia, in quanto ne ricorrevano i
presupposti stabiliti dagli art. 31 e 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il
successivo accertamento della inesistenza dei requisiti per l'applicazione della
causa estintiva della contravvenzione non fa venir meno la correttezza
dell'iniziale ordinanza sospensiva e, quindi, gli effetti, ad essa connessi,
della conseguente sospensione della prescrizione (Sez. 3, Ordinanza n. 2387 del
11/11/1993 Rv. 196312; Sez. 3, Sentenza n. 8536 del 18/05/2000 Rv. 217754).
Manifestamente infondato appare anche l'altro motivo di ricorso. La corte di
merito richiama sul punto della responsabilità della Generoso le deposizioni
testimoniali dei verbalizzanti e dei tecnici comunali, compiutamente indicati
nell'impugnata sentenza, nonché le riproduzioni fotografiche ed i verbali di
sequestro dai quali risulta anche la continuata violazione dei sigilli, reato
quest'ultimo evidentemente strumentale rispetto alla violazione edilizia e, per
il quale, peraltro, nessuna doglianza risulta formulata nell'interesse della
ricorrente.
Ritiene, dunque, il Collegio che in nessun modo possa essere ravvisato il vizio
di mancanza di motivazione su punto. P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento
delle spese processuali e, singolarmente, della somma di euro 500 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2005
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. SAVIGNANO
Giuseppe - Presidente - del 20/06/2005 Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere -
SENTENZA Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - N. 01394 Dott. FIALE Aldo -
Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N.
018731/1998 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) DI
MAIO EGIDIO, N. IL 12/01/1938; 2) VETRIOLO GENEROSA, N. IL 20/11/1940; avverso
SENTENZA del 19/02/1998 CORTE APPELLO di NAPOLI; visti gli atti, la sentenza ed
il procedimento; udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
Dott. SARNO GIULIO; Udito il P.M. nella persona del Dott. MELONI Vittorio che ha
concluso: inammissibilità del ricorso del Di Maio, annullamento con rinvio,
quanto al ricorso del Vetriolo. OSSERVA Vetriolo Generosa e Di Maio Egidio hanno
proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data 19.2.1998
dalla Corte di appello di Napoli, con la quale, in parziale riforma della
sentenza emessa dal pretore di Castellammare di Stabia, venivano condannati
ciascuno alla pena di anni uno, mesi 2 di reclusione e lire 400 mila di multa
per i reati previsti e puniti dall'art. 20 lett. c) l. n. 47/85 in relazione
all'art. 1 sexies l. 431/1985, e dagli articoli 110, 61 n. 2, 349, comma 2 cp,
previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla
contestata aggravante. I ricorrenti eccepiscono i seguenti motivi: 1) mancanza
di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale di Vetriolo
Generosa per il reato di cui all'art. 20 lett. c) l. n. 47/85; 2) inosservanza
dell'art. 129, comma 1 c.p.p., in relazione all'art. 157, comma 1 n. 5 c.p. per
il reato di cui all'art. 20 lett. c) l. n. 47/85. Il ricorso è inammissibile.
Va, anzitutto rilevato che i fatti contestati risalgono all'ottobre 1991. Il
procedimento risulta sospeso dal Pretore di Castellammare dal 16.12.1994 al
14.3.1997. In risposta alla richiesta di informazioni da parte di questa Corte,
l'Ufficio Condono Edilizio del Comune di Castellammare di Stabia, con nota
pervenuta in data 30 marzo 2005, ha comunicato quanto segue: Il signor di Maio
Egidio, unitamente ai signori di Maio Vincenzo, di Maio Loredana Paolo, De
Gennaro Lauro e D'Aniello Pasquale, ha presentato istanza di condono ai sensi
del a legge n. 724/94 per l'abuso in questione. L'oblazione calcolata dal comune
e pari a euro 41.030,09 è stata interamente versata dal signor di Mario Egidio.
Quest'ultimo, benché richiesto di produrre la rendita catastale degli immobili
oggetto di condono per il calcolo del danno ambientale e di pagare la somma di
euro 86.489,68 per oneri concessori, non risulta, tuttavia, avere provveduto al
riguardo, nonostante il rilascio del permesso di costruire sanatoria fosse
espressamente subordinato a tali adempimenti. Appare ineccepibile, dunque, la
sospensione del procedimento per il periodo necessario alla definizione della
procedura di condono, in quanto correttamente avviata con l'iniziale pagamento
della somma determinata dal Comune, anche se mai conclusa, ed appare, pertanto,
manifestamente infondata, in quanto contraria all'indirizzo costante di questa
Corte, la tesi posta alla base del secondo motivo di ricorso secondo la quale il
termine di prescrizione doveva ricominciare a decorrere dalla data in cui era
stata presentata la domanda. Al riguardo si è più volte affermato, infatti, che
nell'ipotesi in cui la sospensione del procedimento per reati edilizi sia stata
dichiarata legittimamente al momento della sua pronuncia, in quanto ne
ricorrevano i presupposti stabiliti dagli art. 31 e 38 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, il successivo accertamento della inesistenza dei requisiti per
l'applicazione della causa estintiva della contravvenzione non fa venir meno la
correttezza dell'iniziale ordinanza sospensiva e, quindi, gli effetti, ad essa
connessi, della conseguente sospensione della prescrizione (Sez. 3, Ordinanza n.
2387 del 11/11/1993 Rv. 196312; Sez. 3, Sentenza n. 8536 del 18/05/2000 Rv.
217754). Manifestamente infondato appare anche l'altro motivo di ricorso. La
corte di merito richiama sul punto della responsabilità della Generoso le
deposizioni testimoniali dei verbalizzanti e dei tecnici comunali, compiutamente
indicati nell'impugnata sentenza, nonché le riproduzioni fotografiche ed i
verbali di sequestro dai quali risulta anche la continuata violazione dei
sigilli, reato quest'ultimo evidentemente strumentale rispetto alla violazione
edilizia e, per il quale, peraltro, nessuna doglianza risulta formulata
nell'interesse della ricorrente. Ritiene, dunque, il Collegio che in nessun modo
possa essere ravvisato il vizio di mancanza di motivazione su punto. P.Q.M. LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i
ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, singolarmente,
della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in
Roma, il 24 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2005