TAR Veneto Sez.III sent. 3991 del 4 dicembre 2006
Acque. Acque meteoriche da piano stradale
Ric. n. 4232/94
Sent. n.
3991/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con
l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti
Presidente
Angelo Gabbricci
Consigliere - relatore
Riccardo Savoia
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4232/94, proposto da Società autostrade per
l’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Sanino ed Orsoni, con
domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, S. Croce 205,
contro
il Comune di Vittorio Veneto, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. ti A. Borella ed R. Pastorelli, con
domicilio eletto in Venezia, Dorsoduro 3593, presso lo studio
dell’avv. F. Stivanello Gussoni,
per l’annullamento:
1) dell’ordinanza 22 novembre 1994, n. 167, del sindaco di
Vittorio Veneto (Treviso);
2) della presupposta diffida 21 ottobre 1994, n. 27815, del sindaco di
Vittorio Veneto;
3) degli atti antecedenti, presupposti, preordinati, preparatori,
consequenziali ovvero comunque connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’ atto di costituzione in giudizio del Comune di
Vittorio Veneto;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 12 ottobre 2006 - relatore il
consigliere avv. Angelo Gabbricci - l’avv. Romeo in
sostituzione
di Orsoni per la ricorrente e l’avv.Borella per il Comune
resistente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
A. L’Autostrada A 27, che collega attualmente Venezia a
Belluno–Pian di Vedoia, dopo il casello di Vittorio Veneto
risale
una valle attraverso viadotti e gallerie, lungo un tracciato aperto al
traffico negli ultimi mesi del 1994.
In quegli stessi giorni, il sindaco di Vittorio Veneto, dopo una
diffida del 21 ottobre, stabilì in un articolato
provvedimento,
datato 22 novembre e qualificato come “ordinanza n.
167”,
che la concessionaria Autostrade S.p.A. non avrebbe dovuto utilizzare
“i manufatti dell’Autostrada A 27 (tratto Vittorio
Veneto -
Pian di Vedoia), così come attualmente realizzati per
scaricare
al suolo le acque derivanti sia dal dilavamento causato dagli eventi
meteorici sul manto autostradale ed opere connesse, sia da accidentali
sversamenti di sostanze solide e/o liquide da automezzi in
transito”: si faceva pertanto “divieto assoluto di
attivare
detti scarichi sino a che non saranno realizzate le opere di
collettamento e regimazione già richieste dalla Provincia di
Treviso e dal Comune di Vittorio Veneto” e citate nelle
premesse
della stessa ordinanza.
B. Autostrade S.p.A. impugnò, con il ricorso in esame, tanto
l’ordinanza quanto la diffida, e ne chiese inizialmente la
sospensione, cui però in seguito rinunciò.
Per quanto desumibile dalla documentazione in atti, la tratta
è
stata da allora costantemente in funzione, ma all’ordinanza
non
è mai stata data esecuzione, pur coattiva, anche se
– come
si trae dalla nota Autostrade 3 luglio 1996, prodotta sub 14 dal Comune
resistente – nel corso degli anni sono stati realizzati
specifici
interventi, i quali attuerebbero, almeno in parte, le richieste
dall’Ente.
C. La causa, dopo la dichiarazione di persistenza
dell’interesse
ex art. 9, II comma, l. 21 luglio 2000, n. 205, è stata
dapprima
chiamata alla pubblica udienza del 16 febbraio 2006, e rinviata su
concorde richiesta delle parti, a quella del successivo 12 ottobre,
quando è stata infine assegnata a sentenza.
D. Si è costituito in giudizio il Comune di Vittorio Veneto,
il
quale ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del
T.A.R., a favore del Tribunale superiore delle acque (T.S.A.P.), ed ha
poi concluso nel merito per la reiezione.
DIRITTO
1.1. In sintesi, l’ordinanza – anche richiamando
svariati
atti precedenti, emessi dalle Autorità coinvolte nella
realizzazione dell’opera - rileva come, in alcuni tratti, le
acque meteoriche siano scaricate verso il terreno sottostante il piano
stradale, mediante condotte o semplici tubi di plastica sporgenti e
posti in aree particolarmente sensibili, perché in
prossimità della falda o di specchi d’acqua, cui
si
attinge a scopo idropotabile.
1.2. Il sistema degli scarichi così realizzato sarebbe
inadeguato e pericoloso.
Anzitutto, infatti, le stesse acque meteoriche, soprattutto quelle di
prima pioggia, raccoglierebbero gli inquinanti presenti sul manto
stradale, come i residui di oli e pneumatici, le particelle di amianto
dei freni, i composti salini antighiaccio; non mancherebbero inoltre i
rischi di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, trasportate
da veicoli in transito; ed infine sarebbero già stati
accertati,
in alcune aree, dissesti e dilavamenti superficiali, causati dallo
scroscio incontrollato delle acque provenienti dai viadotti.
1.3. Così, la diffida 21 ottobre 1994 aveva affermato la
necessità di procedere “ad un idoneo collettamento
delle
acque meteoriche”; Autostrade non aveva ottemperato, e
poiché il nuovo tratto sarebbe stato aperto dal 30 novembre,
l’ordinanza 167 ha disposto i divieti già
riprodotti nella
precedente narrazione.
2.1. Nel primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dei
principi generali in tema di adozione degli atti amministrativi;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione e
presupposti; illogicità e contraddittorietà,
sviamento di
potere; incompetenza, violazione e falsa applicazione del d.P.R. 24
maggio 1988, n. 232 [recte 236]) Autostrade S.p.A. sostiene anzitutto
che, emettendo dapprima la diffida e quindi l’ordinanza, il
sindaco non avrebbe “esplicato alcuna funzione ad esso
attribuita
dalla legge in materia di disciplina della acque meteoriche”:
nessuna disposizione gli consentirebbe di vietare l’apertura
di
scarichi, di “non mettere in esercizio una grande
infrastruttura
pubblica realizzata con il consenso del Comune stesso”,
ovvero
d’ imporre ad un privato il collettamento di acque meteoriche.
Del resto, seguita la ricorrente, l’opera è stata
realizzata nel rispetto del progetto approvato, e consente una
deflazione del traffico, migliorando cosi le condizioni ambientali
preesistenti.
Ancora, gli stessi provvedimenti impugnati richiamano determinazioni
della Provincia, che, peraltro, “nessuno ha mai
conosciuto”, accertamenti istruttori probabilmente
superficiali.
Il Comune non pare avvedersi “che l’unico serio
sistema di
dispersione delle acque piovane era quello ideato dalla ditta
costruttrice, che evitava di convogliarle tutte in un solo punto per
spargerle, appunto, uniformemente per tutto il territorio”.
Infine, non vi sarebbe stata un’adeguata valutazione
dell’
interesse pubblico perseguito: al contrario, si tenderebbe a tutelare e
perseguire altri interessi, che nulla hanno a che vedere con quello
pubblico.
2.2. Nel secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli
3, 4 e 5 della l. 241/90; eccesso di potere), poi, si osserva come i
provvedimenti gravati rinviino a precedenti atti istruttori, ma questi
ultimi non sono stati notificati contestualmente, in violazione
dell’art. 3 l. 241/90, impedendo quindi
all’interessata di
poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Sempre in violazione della stessa l. 241/90 gli atti gravati non
indicano il responsabile del procedimento, né
l’inizio
dello stesso è stato comunicato all’interessato,
che
dunque non vi ha potuto prendere parte.
2.3. Inoltre, l’atto di diffida 21 ottobre 1994 sarebbe
specificatamente viziato da travisamento, perplessità e
carenza
di motivazione.
Anzitutto, Autostrade viene genericamente diffidata, nel dispositivo
del provvedimento, a non attivare scarichi; peraltro, essa avrebbe
anche potuto approntare gli opportuni interventi se individuati con
precisione; anche il richiamo, egualmente riportato
nell’atto, ai
“limiti e prescrizioni sopraccitati”, sarebbe del
tutto
generico.
Comunque, seguita il ricorso, viene sollecitata la realizzazione di
opere di collettamento che potranno essere effettuate solo una volta
verificata in concreto “la consistenza di un fenomeno allo
stato
meramente ipotizzabile”: e, comunque, “il
collettamento di
acque meteoriche è ipotizzabile per quelle interessanti il
sottosuolo (v. sul punto il d.P.R. 236/88)”.
Inoltre, le risultanze istruttorie sarebbero di contenuto decisamente
opposto a quanto indicato nella diffida: gli inquinanti prodotti dal
traffico veicolare non raggiungerebbero soglie tali da pregiudicare gli
approvvigionamenti idropotabili, mentre gli anticongelanti resterebbero
sotto le concentrazioni indicate nel d.P.R. 515/82; quanto agli
inquinanti prodotti da eventuali sversamenti, l’apertura
dell’autostrada ne ridurrebbe i rischi, rispetto alla
situazione
precedente.
2.4. Avverso l’ordinanza 167/94 sono proposte censure
analoghe,
integrate con riguardo all’asserzione, in quella contenuta,
per
cui Autostrade non aveva ottemperato a quanto disposto nella diffida.
La ricorrente replica di essere “perfettamente ottemperante
agli
obblighi posti a suo carico dalla concessione”, mentre la
genericità dell’affermazione consentirebbe di
censurare il
provvedimento per difetto di motivazione e travisamento.
Per di più, l’atto sarebbe illegittimo in quanto
non
terrebbe nel debito conto che, proprio a seguito
dell’ordinanza,
Autostrade S.p.A. ha vietato il transito nel tratto in questione degli
autoveicoli che trasportano liquidi inquinanti.
3.1. È preliminare l’esame
dell’eccezione di difetto
di giurisdizione, proposta dall’Amministrazione resistente.
Secondo il Comune di Vittorio Veneto, invero, i provvedimenti assunti
sono volti alla tutela dell’igiene e della salute pubblica e,
in
particolare, alla salubrità delle acque potabili: essi
tutelano
così le acque pubbliche – quali pacificamente sono
le
acque sotterranee e le fonti idriche utilizzate per
l’approvvigionamento degli acquedotti – ed andavano
pertanto impugnati innanzi al T.S.A.P., ex art. 143 r.d. 11 dicembre
1933, n. 1775.
3.2. L’eccezione è infondata.
Sebbene la delimitazione della giurisdizione riservata al Tribunale
superiore delle acque possa comportare margini d’incertezza,
è da rilevare come tale giudice speciale sia competente, ex
art.
143, lett. a), cit., per i provvedimenti i quali incidano in via
diretta ed immediata sulle acque pubbliche, nel senso che tali
provvedimenti concorrono, in concreto, “a disciplinare la
gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con
i
concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari
all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a
stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella
loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi
provvedimenti, mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale
tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti solo strumentalmente
inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque
pubbliche” (così Cass., s.u., 6 luglio 2005, n.
14195;
conf. C.d.S., VI, 12 ottobre 2006, n. 6070).
Ora, gli atti qui gravati hanno per proprio oggetto il sistema degli
scarichi delle acque meteoriche, nonché di altri liquidi,
dal
piano autostradale, per cui non si tratta di opere idrauliche, nel
senso sopra considerato, cioè afferenti le acque pubbliche,
ché pacificamente tali non sono le acque piovane; e,
d’altronde, nessuno degli scarichi esistenti risulta
direttamente
collegato con acque pubbliche – intese come acque
“sorgenti, fluenti o lacuali, idonee a soddisfare un pubblico
e
generale interesse” (Cass. 6 giugno 1998, n. 5607).
La correlazione tra le acque pubbliche ed i provvedimenti impugnati
è dunque soltanto indiretta ed eventuale, tanto
più che
questi, come vi si legge, sono altresì finalizzati ad
impedire
dissesti idrogeologici, provocati dall’assetto degli scarichi
stessi: la causa appare dunque correttamente radicata innanzi a questo
giudice.
4.1. Passando ora al merito della vertenza, è evidente che
il
provvedimento, la cui legittimità va stabilita, è
l’ordinanza sindacale 167/94: la precedente diffida
costituisce
invece un atto monitorio ed endoprocedimentale, la cui
legittimità rileva solo in quanto le sue disposizioni sono
state
recepite dall’atto finale.
4.2. Orbene, è certo che l’ordinanza vieta
l’apertura del nuovo tratto autostradale tra Vittorio Veneto
e
Belluno - Pian di Vedoia, sino alla realizzazione di una serie di opere
destinate a modificare cospicuamente gli scarichi esistenti, quali
previsti (sul punto non ci sono contestazioni) nei progetti approvati e
realizzati.
Se il dato letterale non pare lasciare adito a dubbi cospicui, la
precedente conclusione trova conferma nel fatto che il provvedimento
è stato emesso riferendosi espressamente alla concomitante
apertura del tratto autostradale, che non sarebbe potuta avvenire dopo
aver semplicemente bloccato gli scarichi esistenti, poiché
tanto
sarebbe equivalso ad alterare l’opera collaudata ed avrebbe
comunque comportato un evidente pericolo per la circolazione;
d’altro canto, non sarebbe stato possibile eliminare
altrimenti i
presunti fattori d’inquinamento (a parte i trasporti di
liquidi
inquinanti, che sono stati effettivamente interdetti), la cui
produzione è inevitabilmente congiunta all’uso
stesso
della strada.
Il Comune ha negato in causa che questo sarebbe stato il suo intento,
ma senza fornire argomenti soddisfacenti: d’altronde, si
è
già detto che l’ordinanza non è stata
attuata, se
non in parte, ma non risulta che i paventati rischi
d’inquinamento si siano concretamente manifestati.
4.3. Sebbene abbondi di riferimenti ad atti normativi (per la gran
parte ormai superati dalla disciplina sopravvenuta)
l’ordinanza
non chiarisce univocamente quale potere il sindaco abbia inteso
esercitare: peraltro, la finalità di tutela della salute
pubblica consente di classificare il provvedimento de quo come
un’ordinanza contingibile ed urgente, emessa dal sindaco di
Vittorio Veneto ex art. 38 della l. 8 giugno 1990, n. 142.
Ciò posto, è tuttavia da rilevare come non sia
assolutamente dimostrata l’esistenza di una situazione di
pericolo attuale, tale da giustificare il cospicuo intervento richiesto.
È intanto da tener presente come, per le acque meteoriche
pertinenti le strade, sia inconferente il riferimento –
contenuto
nell’ordinanza e nelle difese in causa - alle disposizioni in
materia di scarichi provenienti da insediamenti produttivi,
ché,
a’ sensi della l. 10 maggio 1976 n. 319 (poi abrogata dal d.
lgs.
11 maggio 1999, n. 152, e quest’ultimo, a sua volta, dal d.
lgs.
3 aprile 2006, n. 152) non possono definirsi rifiuti le acque piovane,
né l’autostrada un insediamento civile o
produttivo.
In ogni caso, non risulta adeguatamente accertato che le stesse acque
di prima pioggia contenessero inquinanti in misura maggiore di quanto
consentito per gli scarichi dalla legislazione allora vigente.
Ciò è del resto ovvio, visto che il tratto
autostradale
non era ancora aperto al traffico: e questo è, per lo meno,
indice di una certa precipitazione dell’Autorità
emanante,
giustificando l’affermazione della ricorrente (sub 2.3) per
cui
un provvedimento atipico così rilevante avrebbe potuto
essere
emesso solo dopo aver accertato in concreto la consistenza del fenomeno.
4.4. In un caso (sub lett. a del “ritenuto” a pag.
3
dell’ordinanza) il provvedimento rileva che in un particolare
tratto, “dalla progr. Km. 1+881 alla progr. Km.
2+110”, le
acque di piattaforma vengono scaricate sulla verticale
dell’area
di salvaguardia assoluta delle fonti: e si può qui ritenere
implicito il riferimento all’art. 6 del d.P.R. 24 maggio
1988, n.
236, in materia di acque destinate al consumo umano (abrogato dal d.
lgs. 2 febbraio 2001, n. 31), il quale, al II comma, lett. c), vieta,
nel sottosuolo della zona di rispetto (e cioè entro 200
metri
dal punto di captazione delle risorse idriche), la dispersione di acque
bianche provenienti da piazzali e strade.
Peraltro, ciò avrebbe eventualmente giustificato
(sussistendone
gli ulteriori presupposti di legge) uno specifico ordine, attinente ai
soli scarichi così interferenti, e non una disposizione
generalmente riferita a tutto il tracciato; ed analoga considerazione
si può fare per i dissesti e dilavamenti rilevati presso lo
svincolo autostradale di Fadalto (“accertato” a
pag. 4
dell’ordinanza).
4.5. Né, d’altro canto, appare di per
sé
sufficiente a giustificare il provvedimento, quale emesso,
l’esistenza di specifiche precedenti determinazioni del
Comune di
Vittorio Veneto, ovvero della Provincia di Treviso, nelle quali si
sarebbe prescritta la realizzazione d’un particolare sistema
di
collettamento delle acque meteoriche.
In effetti, gli atti impugnati non affermano chiaramente che
l’opera costruita e collaudata contrasti con le
autorizzazioni a
suo tempo rilasciate dalle diverse autorità competenti; per
cui
le suddette prescrizioni sembrerebbero un mero invito, sia pure
autorevole, piuttosto che una condizione di validità.
Ma, se pure fosse corretta la seconda interpretazione, tanto non
basterebbe a giustificare l’emissione di un provvedimento
contingibile ed urgente, poiché la violazione di determinate
prescrizioni non equivale sempre e comunque ad una concreta situazione
di rischio: ferma restando, naturalmente, la possibilità di
utilizzare i comuni strumenti repressivi, previsti
dall’ordinamento per il caso della realizzazione di
un’opera in assenza ovvero in difformità delle
autorizzazioni prescritte.
5. In conclusione, l’ordinanza 167/94 va annullata, e
così
la presupposta diffida: senza che ciò, peraltro, comporti
alcun
definitivo apprezzamento sulla regolarità e sulla sicurezza
dell’opera, e senza dunque escludere che le
Autorità
competenti possano assumere, in conformità alla legislazione
applicabile, ogni legittima iniziativa a tutela del territorio e delle
risorse ambientali coinvolti, evidentemente preceduta da
un’adeguata istruttoria, ed attuata attraverso provvedimenti
convenientemente motivati.
6. Sussistono comunque giusti motivi per procedere
all’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla l’ordinanza 22 novembre
1994, n.
167, del sindaco di Vittorio Veneto e la presupposta diffida 21 ottobre
1994, n. 27815, dello stesso organo.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio
addì 12 ottobre 2006.
Il Presidente
l’Estensore
Il
Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione
Acque. Acque meteoriche
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