TAR Sicilia (Palermo) Sez. I sent. 3254 del 1 dicembre 2006
Acque. Autorizzazione allo scarico e limiti tabellari

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, ha pronunziato la seguente N. 3254-06 R.Sent.
N. 481 R.G.
ANNO 2004
SENTENZA
sul ricorso n. 481/2006 R.G.proposto dalla Distilleria Bertolino S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Lentini, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Siracusa n. 30, presso lo studio dell'avv. Roberto Genna,
CONTRO
il Comune di Partinico, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Riccardo Ursi, presso il cui studio in Palermo, via Gen.le Arimondi n. 2/Q, è elettivamente domiciato,
PER L'ANNULLAMENTO (previa sospensione)
1) del provvedimento n.8 del 3.2.2006, concernente il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico;
2) in subordine, delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui sopra;
3) di tutti gli atti connessi e comunque successivi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Visti i motivi aggiunti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti il decreto e le ordinanze collegiali, emessi sulle istanze cautelari;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Filippo Giamportone;
Uditi alla pubblica udienza del 7 novembre 2006 i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
FATTO
Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato l’1 del mese successivo la Distilleria Bertolino S.p.A. ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, concernenti specificamente il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico dei reflui e le prescrizioni nello stesso contenute.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedente provvedimento, difetto di motivazione sui presupposti e irragionevolezza.
Non si comprenderebbe la ragione sulla cui base il Comune intimato abbia adottato un nuovo provvedimento di autorizzazione allo scarico, rispetto a quello rilasciato il 19.7.2005, ancora in corso di validità;
2) Violazione dei principi di logica e congruità dell’atto amministrativo con riferimento alla tutela della libertà economica ex artt. 41 e 47 della Costituzione.
Sia le prescrizioni di cui ai punti 2, 3 e 5 sia le condizioni di cui ai punti 6, 11 e 13, contenute –rispettivamente- nelle apposite rubriche del provvedimento impugnato, sarebbero arbitrarie e vessatorie;
3) Erronea e falsa applicazione dell’art. 51 del D.L.vo n. 152/1999. Violazione dei principi di logica e congruità dell’atto amministrativo con riferimento alla tutela della libertà economica ex artt. 41 e 47 della Costituzione.
L’obbligo imposto alla società ricorrente di sospendere l’attività in caso di mancato funzionamento degli strumenti ed apparecchiature di controllo non sarebbe idoneamente giustificato dalla motivazione addotta, dal momento che l’eventuale anomalia dei dispositivi di controllo non produce alcun effetto sulla qualità del refluo e quindi sul rispetto dell’ambiente e della salute;
4) Difetto di motivazione con riferimento alla previsione di cui all’art. 40, comma 8, della legge n. 27/1986.
Non sarebbero indicate, eccetto per l’uso del TOC, le esigenze che le ulteriori prescrizioni sono destinate a tutelare, non previste nel parere del CPTA, acquisito dal Comune per il rinnovo dell’autorizzazione;
5) Erronea e falsa applicazione dell’art. 51 del D.L.vo n. 152/1999. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità della motivazione.
Non troverebbe giustificazione l’estensione, agli scarichi di reflui contenenti sostanze non pericolose, delle stesse prescrizioni (installazione di uno strumento d’analisi in continuo –T.O.C.-) previste per gli scarichi di sostanze pericolose.
Con successivo atto, ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato l’ulteriore provvedimento n. 8433 del 3.2.2006, con cui il Comune di Partitico ha sospeso l’autorizzzione allo scarico, ha ordinato la chiusura immediata dello scarico ed ha rigettato l’istanza volta alla proroga del termine di adempimento ad alcune prescrizioni, deducendo le seguenti censure:
1) Erronea e falsa applicazione dell’art. 51 del D.L.vo n. 152/1999.
Il Comune ha omesso di adottare la previa diffida;
2) Violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990.
Il Comune non ha comunicato i motivi sulla cui base avrebbe respinto l’istanza di proroga avanzata dalla società ricorrente;
3) Violazione del principio di proporzionalità, d’adeguatezza e ragionevolezza.
Non sussisterebbe alcuna effettiva necessità di sospendere lo scarico dei reflui.
In conclusione la società ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.
Per resistere all’mpugnativa si è costituito in giudizio il Comune intimato, il quale con memoria nei termini ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza collegiale n. 373 del 21 marzo 2006, emessa con riferimento ai provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, la domanda di tutela cautelare è stata respinta; tale ordinanza è stata poi confermata in sede di appello dal C.G.A. con ordinanza n. 301/2006.
Con successiva ordinaza collegiale n. 522 del 4 maggio 2006, emessa con riguardo ai provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, la relativa domanda di tutela cautelare è stata accolta fino al 30.6.2006.
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2006 il ricorso, previa sua discussione dai difensori delle parti, è stato posto in decisione.
DIRITTO
Prendendo prioritariamente in esame le censure dedotte con l’atto introduttivo del giudizio, con il primo mezzo di gravame la società ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990 nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà con precedente provvedimento, difetto di motivazione sui presupposti e irragionevolezza, sostiene che non sarebbe dato comprendere la ragione sulla cui base il Comune intimato abbia adottato un nuovo provvedimento di autorizzazione allo scarico nel Canale Maltempo, rispetto a quello rilasciato con determina dirigenziale n. 1243 del 19.7.2005, ancora in corso di validità.
La doglianza è priva di fondamento.
Al riguardo, va evidenziato in punto di fatto che con istanza del 14.3.2005 la società ricorrente ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico dei reflui depurati, rilasciatale dal Comune resistente il 30.1.2002.
In pendenza della relativa istruttoria, essendo intervenuto in data 18.3.2005 un decreto di sequestro emesso dal GIP di Palermo, detto Comune ha iniziato, previa comunicazione dell’avvio (cfr.nota n. 16901 del 7.7.2005), un ulteriore procedimento di riesame di detta autorizzazione, che si è concluso favorevolmente con determina dirigenziale n. 1243 del 19.7.2003.
Successivamente, con nota del 7.11.2005 n. 26303, rettificata con nota n. 824 dell’11.1.2006, il Comune resistente ha comunicato alla società ricorrente l’avvio del procedimento riguardante l’istanza di rinnovo dell’autorizazzione allo scarico presentata il 14.3.2005, conclusosi con l’adozione del provvedimento impugnato.
Ebbene, dalla situazione fattuale evidenziata emerge chiaramente la contemporanea attivazione di due procedimenti di natura diversa, per cui deve escludersi che quello riguardante il riesame, avviato con la nota n. 16901 del 7.7.2005 e concluso con determina dirigenziale n. 1243 del 19.7.2005, possa ritenersi quale esito dell’istanza di rinnovo dell’autorizzzione allo scarico del 14.3.2005.
Con i mezzi di gravame secondo e quinto, che stante la stretta omogeneità si esaminano congiuntamente, la società ricorrente si duole della violazione dei principi di logica e congruità dell’atto amministrativo con riferimento alla tutela della libertà economica ex artt. 41 e 47 della Costituzione, della violazione dell’art. 52 del D.L.vo n. 152/1999 nonché dell’ecesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità della motivazione.
Assume, in sintesi, che sia le prescrizioni di cui ai punti 2, 3 e 5 sia le condizioni di cui ai punti 6, 11 e 13, contenute –rispettivamente- nelle apposite rubriche del provvedimento impugnato sarebbero arbitrarie e vessatorie.
Il delineato assunto non è condivisibile.
Ed invero, le prescrizioni contestate consistono: nella realizzazione di n. 2 pozzetti fiscali di ispezione, con annessi adeguati contatori volumetrici, da allocare all’esterno del muro dello stabilemto, sul marciapiede pubblico, al fine di controllare gli scarichi di tipo civile provenienti dall’insediamento, in particolare dalla palazzina uffici e dagli spogliatoi degli operai ed in atto convogliati con due distinte tubazioni nella pubblica fognatura; l’installazione di un sistema di monitoraggio on.line (telecontrollo) dello scarico da definirne in continuo la misura della sostanza organica totale ivi presente espressa come T.O.C. (Carbonio Organico Totale), con registrazione dei dati su personal computer, visionabili e scaricabili, a mezzo connesione “remota”, attivabile dagli uffici comunali di controllo, e con inserimento di valore di allarme segnalabili a mezzo cellulari agli uffici comunali preposti alla vigilanza, per un controllo da esercitarsi in tempo rale sulla qualità dello scarico sia da parte della società ricorrente che dall’amministrazione comunale; con riferimento all’autorizzazione n. 18193 del 22.10.1990 per la collocazione della tubazione di adduzione di acqua dal pozzo San Carlo allo stabilimento, accertata la presenza di n. 3 tubazioni invece delle n. 2 previste, l’installazione su ciascuna tubazione, subito dopo l’entrata nello stabilimento, apposito contatore volumetrico e valvola unidirezionale tale da evitare il ritorno di liquido.
A sua volta le condizioni, parimenti contestate, prevedono: la comunicazione con cadenza semestrale della quantità di materia prima lavorata e dei prodotti finali ottenuti; l’effettuazione dello scarico tutti i giorni, escluse le domeniche, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per un totale di di 72 ore settimanali, ovvero 3.744 ore annue; il valore della temperatura del refluo da depurare prima dell’immissione nel depuratore biologico non potrà superare il valore di 32° C.
Ora, va rilevato che le condizioni e prescrizioni sopra riportate rientrano nell’esercizio del potere tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, che può essere oggetto di sindacato giurisdizionale solamente sotto il profilo dell’erroneità, illogicità o contraddittorietà manifesta.
Orbene, con riguardo alle condizioni ed alla prima prescrizione imposte, le stesse sfuggono ai vizi suindicati, in quanto in linea con le finalità perseguite dal D.L.vo n. 152/1999 (ora D.L.vo n. 152/2006).
Infatti, l’obiettivo principale dell’art. 1 di detto corpo normativo è quello di “prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati” anche attraverso “l’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili”.
A sua volta, l’art. 45, comma 9, prevede che “in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio del corpo ricettore, per la salute pubblica e per l’ambiente”.
Appaiono, pertanto, ragionevoli le prescrizioni e la condizione di cui trattasi, contenute nell’impugnato rinnovo dell’autorizzazione, in quanto appunto volte, come afferma l’Amministrazione resistente, “a garantire un efficace monitoraggio degli scarichi della Distilleria Bertolino, in ragione di una coerente prevenzione di fronte alla potenziale pericolosità dei reflui della produzione industriale della stessa”.
Trattasi, in sostanza, di attivazione di metodologie finalizzate ulteriormente alla prevenzione del rischio ambientale.
In ordine, invece, alle altre due condizioni, va rilevato, quanto alla prima, che la stessa ha ampliato favorevolmente la portata di quella analoga contenuta nell’autorizzazione rinnovata, per cui non è dato cogliere la sua lesività; quanto, invece, alla seconda, la stessa risponde alla valutazione operata dalla stessa società ricorrente, come da relazione tecnica da essa stessa allegata alla istanza di autorizzazione n. 15 del 2002.
Fondato è, viceversa, il terzo mezzo di gravame, con cui la società ricorrente, denunciando l’erronea e falsa applicazione dell’art. 51 del D.L.vo n. 152/1999 nonché la violazione dei principi di logica e congruità dell’atto amministrativo con riferimento alla tutela della libertà economica ex artt. 41 e 47 della Costituzione, assume che l’obbligo impostole di sospendere l’attività in caso di mancato funzionamento degli strumenti ed apparecchiature di controllo non troverebbe alcuna idonea giustificazione nella motivazione addotta, dal momento che l’eventuale anomalia dei dispositivi di controllo non produce alcun effetto sulla qualità del refluo e quindi sul rispetto dell’ambiente e della salute.
Al riguardo, va infatti rilevato che il suddetto obbligo appare incoerente ed irragionevole, ove appunto si ponga mente che l’eventuale anomalia degli strumenti di controllo non refluisce sulla qualità dei reflui. In altri termini, il pericolo di danno all’ambiente ed alla salute non è correlato alle avarie degli strumenti ed apparecchiature di controllo bensì al funzionamento dell’impianto di depurazione, in ordine al quale l’Amministrazione ben può continuare, come per il passato, ad effettuare i relativi controlli.
A quanto sopra va aggiunto che l’art. 51 del D.L.vo n. 152/1999 non prevede la sospensione automatica dell’attività produttiva, ma stabilisce che l’autorità competente al controllo, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzzione allo scarico, provveda a diffidare il titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità.
Privo di rilevante consistenza è il quarto mezzo di gravame, con cui viene dedotto il difetto di motivazione con riferimento alla previsione di cui all’art. 40, comma 8, della legge n. 27/1986, poiché non sono indicate, eccetto per l’uso del T.O.C., le esigenze che le ulteriori prescrizioni sono destinate a tutelare, non previste nel parere del CPTA, acquisito dal Comune per il rinnovo dell’autorizzazione.
Ed invero, il provvedimento impugnato consiste nel rinnovo dell’autorizzazione e non in una nuova autorizzazione, per cui nessun nuovo parere è stato chiesto all’organo provinciale di controllo, stante che le ulteriori prescrizioni non modificano il sistema di depurazione dei reflui a suo tempo approvato, limitandosi a prevedere ulteriori meccanismi di cautela e di strumenti di verifica della rispondenza dell’attività di scarico.
Venendo, ora, all’esame dei motivi aggiunti, con il primo la società ricorrente lamenta l’erronea e falsa applicazione dell’art. 51 del D.L.vo n. 152/1999, in quanto il Comune resistente con il provvedimento oggetto dei motivi aggiunti ha disposto la sospensione del rinnovo dell’autorizzazione allo scrico, omettendo di adottare la previa diffida.
La doglianza merita condivisione.
Come già avanti evidenziato, l’art. 51 del D.L.vo n. 152/1999 stabilisce che l’autorità competente al controllo, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzzione allo scarico, provveda a diffidare il titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità.
Ora, posto che il censurato provvedimento è basato sulla mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, non vi è dubbio che l’Amministrazione avrebbe dovuto previamente diffidare la società ricorrente ad adempiere entro un dato termine, anziché provvedere con immediatezza alla sospensione dell’autorizzazione di cui trattasi.
A questo punto l’accertata illegittimità dell’atto impugnato sotto il profilo sopra esaminato conduce alla carenza di interesse da parte della società ricorrente ad insistere nei restanti due motivi di censura.
In conclusione, per quanto suesposto il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati, con conseguente annullameto, per quanto di ragione, dei provvdedimenti impugnati.
In considerazione dell’esito della lite, le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, ed annulla, per quanto di ragione, i provvdedimenti impugnati.------------------------------------------------------------------------------
Spese compensate.------------------------------------------------------------------
Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.-------------------------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo il 7 novembre 2006, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:---------------------------------------------
- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Filippo Giamportone, Consigliere, estensore;
- Roberto Valenti, Referendario.
Angelo Pirrone, Segretario.
Depositata in Segreteria l’ 1/12/2006
Il Segretario
I.B.